
Il progetto ESAI è arrivato al suo primo prodotto informativo, la guida su Verona e immigrazione, uno strumento pensato per offrire chiarezza su ingresso, soggiorno e permanenza regolare in Italia dei cittadini non italiani, con un’attenzione specifica alla realtà veronese.
Qui l’articolo in cui spieghiamo come è nata.
La guida è aggiornata a gennaio 2026. Abbiamo indicato gli aggiornamenti rispetto alle modifiche normative avvenute da ottobre 2025 (prima stesura della guida) ad oggi, indicate in rosso. Il titolo della relativa FAQ riporta la dicitura ❗ AGGIORNAMENTI nel caso appunto dentro la stessa siano presenti aggiornamenti. Segnaliamo in particolare la conversione in Legge del Decreto Legge 146/2025. Gli altri aggiornamenti di cui siamo a conoscenza sono segnalati alla pagina dedicata.
Qui è possibile scaricare il pdf completo della guida aggiornata a gennaio 2026.
Il volantino per l’accesso alla guida è disponibile qui.
Attenzione: le sezioni dalla 1 alla 28 riguardano i cittadini dell’Unione europea e i loro familiari (titoli in blu), mentre le sezioni dalla 29 in poi, riguardano i cittadini di Paesi Terzi (extra-UE).

VERONA E IMMIGRAZIONE: GUIDA INFORMATIVA
A cura di: ESAI – Equipe supporto Socio-Amministrativo per l’immigrazione
Coordinamento editoriale: Hermete e Caritas/CittImm
© 2025 ESAI – Equipe supporto Socio-Amministrativo per l’immigrazione (Hermete-Caritas/CittImm), Italy
1° Edizione – Anno 2026
Questa pubblicazione è stata prodotta con il supporto finanziario di ATS Ven22 con il Fondo Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I suoi contenuti sono di esclusiva responsabilità di ESAI – Equipe supporto Socio-Amministrativo per l’immigrazione e non riflettono necessariamente il punto di vista di ATS Ven22 e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La presente riproduzione parziale o totale di questo documento è consentita per scopi didattici, informativi e sociali purché senza fine di lucro e con esplicita e integrale citazione della fonte.
Il documento in formato PDF è consultabile e scaricabile dal sito www.caritas.vr.it
La presente guida è aggiornata a gennaio 2026.
È possibile contribuire all’aggiornamento della presente guida segnalando le vostre osservazioni a:

INTRODUZIONE
La presente guida è una pubblicazione realizzata a scopo informativo e formativo. È pensata per tutte le persone, privati cittadini e operatori.
La Guida come è oggi nasce dalla rielaborazione delle precedenti edizioni della collana Verona e Immigrazione della Rete Cittadini Immigrati ed è il risultato di un percorso sui temi dell’immigrazione portato avanti in particolare nell’ambito della coprogettazione “Servizi integrati e trasversali a supporto dei servizi sociali dell’ATS Ven22 – Pronto Intervento Sociale e Mediazione Interculturale” co-progettato e finanziato dall’ATS Ven22 con il Fondo Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La Guida al momento è in lingua italiana ma ci auguriamo possa essere tradotta in altre lingue in futuro.
Nella Guida si userà il maschile sovraesteso come falso neutro, includendo anche le cittadine e le operatrici, per facilitare la comunicazione, consapevoli però che l’uso del solo maschile tende ad invisibilizzare il femminile e i generi non binari.
L’iniziativa è stata realizzata in particolare per rispondere all’esigenza dei cittadini, degli operatori del sociale di essere aggiornati rispetto alla normativa vigente in materia d’immigrazione e alle relative prassi in atto sul territorio di riferimento.
L’obiettivo finale è quello di dare nell’immediato alle persone un supporto concreto nell’accesso alle informazioni e in particolare agli operatori affinché possano agire in un’ottica di prevenzione rispetto a tutte quelle problematicità connesse all’esercizio di diritti e doveri, dovute spesso a carenza d’informazione, da parte dei cittadini con background migratorio dell’Unione europea e di Paesi Terzi. La guida potrà essere utilizzata per approfondire le diverse tematiche legate all’ingresso e alla permanenza regolare in Italia dei cittadini con background migratorio e per trovare le eventuali informazioni utili per effettuare un’anamnesi più specifica delle situazioni.
Altro obiettivo è quello di favorire il confronto sul territorio rispetto alle criticità eventualmente rilevate e all’individuazione di possibili soluzioni nell’applicazione delle leggi e relative prassi al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che in questo ambito impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
La Guida è stata organizzata nei seguenti capitoli principali e articolata in domande e risposte per argomenti nella seconda e terza parte:
Definizione di alcune parole (glossario), in cui si vuole chiarire il significato di alcuni termini legati all’immigrazione allo scopo di uniformarne l’utilizzo, favorire la comprensione sia dei testi di legge che delle informazioni riportate e facilitare la comunicazione fra cittadini e operatori.
Cittadini dell’Unione europea (comunitari) e loro familiari anche di Paesi terzi (non comunitari): approfondimenti su soggiorno e permanenza legale in Italia, dove vengono descritti i principali riferimenti normativi e le prassi che li riguardano;
Cittadini di Paesi Terzi (non comunitari): approfondimenti su soggiorno e permanenza legale in Italia, nei quali vengono descritti i principali riferimenti normativi e di conseguenza le prassi che li riguardano.
Per ottimizzare la lettura, inoltre, nel testo verranno segnalati in futuro in rosso i principali aggiornamenti apportati rispetto alla precedente edizione.
Alla base del lavoro di elaborazione della guida stanno alcune considerazioni che aiutano a comprenderne il senso.
Le problematicità specifiche dei cittadini con background migratorio dell’Unione europea e di Paesi Terzi sono spesso riconducibili a difficoltà di base legate alle competenze linguistiche e/o alla difficoltà di gestione delle pratiche burocratiche che riguardano l’ingresso e la permanenza regolare in Italia.
Attraverso l’accesso alle informazioni corrette e l’accoglienza/ascolto è possibile promuovere l’autonomia e l’acquisizione di competenze e conoscenze per consentire agli stessi cittadini con background migratorio di gestire in modo più autonomo e meno problematico il loro ingresso e la loro permanenza regolare in Italia. La presente guida è stata costruita anche con questo obiettivo.
La guida non pretende di trattare in modo esaustivo gli argomenti proposti, caratterizzati oltre che da complessità anche da continui aggiornamenti, ma di presentare comunque un approfondimento informativo, con particolare riferimento al territorio veronese, che permetta di orientarsi e quindi accostarsi con maggior consapevolezza alle pratiche che riguardano il mondo dell’immigrazione.
È necessario inoltre ricordare che la normativa relativa all’immigrazione è in continuo cambiamento, sia per le modifiche apportate alle leggi promulgate dallo Stato Italiano, sia per il recepimento di normative europee. Inoltre la stessa normativa, in alcuni casi, consente interpretazioni diverse da parte di chi la deve applicare, con la conseguenza di diverse procedure nei diversi territori. Rimane comunque inevitabile e imprescindibile la necessità di fare innanzitutto riferimento alle norme nazionali ed europee relative all’immigrazione per orientarsi.
Le informazioni riportate sono da considerarsi indicative, poiché gli operatori del settore qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere ulteriore documentazione in relazione ai singoli casi, nei limiti previsti dalla legge vigente.
DEFINIZIONE DI ALCUNE PAROLE (GLOSSARIO)
La prima parte della guida è dedicata alla definizione di un linguaggio comune per favorire la comprensione sia dei testi di legge che delle informazioni di seguito riportate e facilitare la comunicazione fra cittadini e operatori.
Per legge italiana:
Cittadino dell’Unione europea (comunitario):
è il cittadino con la nazionalità di uno dei 27 Stati membri della Comunità Europea, denominata dal 1993 Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. I termini cittadino, cittadino dell’Unione europea, europeo e comunitario sono equivalenti.
Cittadino di Paese Terzo (non comunitario o extracomunitario):
è il cittadino con la nazionalità di uno degli Stati che non fanno parte dell’Unione europea. I termini cittadino di Paese terzo, non comunitario e extracomunitario sono equivalenti. Giuridicamente essi vengono definiti “stranieri”.
Apolide:
è chi è privo di cittadinanza, cioè una persona che nessuno Stato, secondo la sua normativa, considera suo cittadino.
Stranieri:
sono i cittadini con nazionalità di uno Stato non facente parte dell’Unione europea, o apolidi.
Da notare come invece nell’uso comune, nonché da molti media e dagli enti istituzionali, il termine straniero venga utilizzato con significati diversi. Ad esempio in genere negli articoli di giornale il termine stranieri viene utilizzato per indicare sia gli immigrati dell’Unione europea che di Paesi Terzi, così anche dalle anagrafi dei Comuni. Se ad un’anagrafe chiediamo il totale dei cittadini stranieri residenti ci verrà infatti fornito il totale dei cittadini dell’Unione europea e di Paesi Terzi che risultano appunto residenti in quel comune. È importante essere consapevoli di ciò in particolare se i dati verranno poi utilizzati per elaborare progettualità o considerazioni relative ai cittadini immigrati dato che i riferimenti normativi che riguardano i cittadini dell’Unione europea e i loro familiari e i cittadini di Paesi Terzi sono diversi.
Persona irregolarmente soggiornante:
è il cittadino dell’Unione europea e di Paesi Terzi che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera oppure è entrato regolarmente nel paese di destinazione (ad esempio con un visto per turismo) e vi è rimasto dopo la scadenza dei termini previsti senza avere i requisiti per chiedere e ottenere idoneo titolo di soggiorno o non ha lasciato il territorio del Paese a seguito di un provvedimento di allontanamento o se in possesso di un titolo di soggiorno non è poi riuscito a rinnovarlo. È errato definirlo clandestino.
Unione europea:
la sua istituzione sotto il nome attuale risale al trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992. La denominazione «Comunità europea» è stata sostituita da «Unione europea». L’abbreviazione «UE» rimpiazza e subentra quindi a «CE». L’Unione europea è oggi un’entità politica di carattere sovranazionale e intergovernativa, un partenariato economico e politico unico nel suo genere, che comprende 27 paesi membri indipendenti e democratici.
Spazio Schengen:
Lo Spazio Schengen è l’insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. È uno spazio di libera circolazione dei cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione: all’interno di esso, salvo eccezioni temporanee, sono eliminati i controlli alle frontiere comuni ed è stato creato un sistema unico di visti e ingressi. I cittadini di Paesi Terzi in possesso di passaporto e permesso di soggiorno validi possono trascorrere un periodo massimo di 90 giorni in uno dei Paesi sopra indicati trascorsi i quali devono di norma tornare in Italia. In questo periodo non possono lavorare.
Frontiere esterne:
È il perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può far ingresso.
Frontiere interne:
sono le frontiere terrestri, gli aeroporti ed i porti marittimi comuni dei Paesi dello Spazio Schengen.
Integrazione:
È il processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e stranieri nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società (D. Lgs. 286/98 art. 4-bis).
Matrimonio:
Alla luce della legge 20 maggio 2016, n. 76, in ogni punto di questa guida in cui vi è la parola “matrimonio” si intende “matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso”, essendo questo secondo istituto equiparato al primo.
CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA (COMUNITARI) E LORO FAMILIARI ANCHE DI PAESI TERZI (NON COMUNITARI)
Le sezioni che seguono riguardano i cittadini di Paesi dell’Unione europea e i loro familiari, anche cittadini di Paesi Terzi. Se invece si è interessati alla sezione esclusivamente sui cittadini di Paesi Terzi (extraUE) vedasi le parti a partire dalla sezione 29 in poi.
INGRESSO, SOGGIORNO E PERMANENZA LEGALE IN ITALIA
1. Quale è la legge di riferimento?
Decreto Legislativo n. 30/2007 in vigore dall’11 aprile 2007 e successive modifiche (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30).
Attenzione: sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino, nonché i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE, cioè Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Le disposizioni del presente decreto legislativo in presenza dei requisiti previsti, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido cinque anni, rinnovabile alla scadenza e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 23 comma 1 bis D.L. 30/2007 come modificato dalla L. 103/2023).
2. Come fare ingresso in Italia se si intende rimanere in Italia fino a 90 giorni?
In base alla legge i cittadini dell’Unione europea possono:
- fare ingresso nel territorio italiano in possesso del solo documento d’identità valido per l’espatrio. I familiari di Paesi Terzi devono essere in possesso di un passaporto valido e, nei casi in cui è richiesto, del visto d’ingresso, che va loro rilasciato gratuitamente e con priorità, – per approfondimenti vedasi anche https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_it.htm
- soggiornare in Italia per periodi inferiori a tre mesi, senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio. I familiari di Paesi Terzi che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione, devono essere in possesso di un passaporto in corso di validità.
Secondo il Decreto Legislativo n. 32/2008 in ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell’Unione o il suo familiare però può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.
3. Come fare ingresso in Italia se si intende rimanere in Italia oltre i 90 giorni?
In base alla legge i cittadini dell’Unione europea possono:
- fare ingresso nel territorio italiano in possesso del solo documento d’identità valido per l’espatrio. I familiari di Paesi Terzi devono essere in possesso di un passaporto valido e, nei casi in cui è richiesto, del visto d’ingresso, che va loro rilasciato gratuitamente e con priorità, – per approfondimenti vedasi anche https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_it.htm
- soggiornare in Italia per periodi superiori a tre mesi, nel caso siano lavoratori, studenti o inattivi (in questi ultimi due casi devono dimostrare di avere risorse sufficienti per non pesare sull’assistenza sociale) oppure loro familiari. In questo caso i cittadini dell’Unione europea devono effettuare presso il Comune l’iscrizione anagrafica dichiarando la residenza, allegando i documenti che attestano il diritto a soggiornare per più di tre mesi in Italia. A seguito dell’iscrizione anagrafica, subordinata oltre che alla verifica dei richiamati requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007, anche all’accertamento della dimora abituale, viene consegnata a richiesta dell’interessato la relativa attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007. Si consiglia di chiedere il rilascio dell’attestazione che potrà essere utile anche per altre procedure amministrative quali ad esempio l’iscrizione al Servizio Sanitario.
Diritto di soggiorno permanente
(artt. 14, 15,16, 17,18 D.lgs. n. 30/2007)
Si intende approfondire di seguito il diritto di soggiorno permanente previsto per i cittadini dell’Unione europea e i loro familiari, poiché tale condizione permette all’interessato di acquisire uno status che garantisce una maggior stabilità rispetto alla presenza sul territorio italiano, nonché la possibilità di accesso a specifici servizi in particolare socio-sanitari.
Il cittadino dell’Unione e il familiare che ha soggiornato legalmente e in via continuativa, per cinque anni, nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. Tale titolo esonera l’interessato dall’obbligo della conservazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo per il riconoscimento del diritto di soggiorno.
L’assenza dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi comporta la perdita di questo diritto.
Per i cittadini dell’Unione, la relativa attestazione è rilasciata dal Comune di residenza entro 30 giorni dalla richiesta dell’interessato. Si consiglia di chiedere il rilascio dell’attestazione che potrà essere utile anche per altre procedure amministrative quali ad esempio l’iscrizione al Servizio Sanitario.
Per i cittadini di Paesi Terzi, familiari di cittadini dell’Unione, la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei è rilasciata dalla competente Questura di residenza.
La richiesta deve essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste per la maturazione del diritto. Si ritiene che la condizione relativa alla continuità del soggiorno possa essere accertata attraverso l’iscrizione anagrafica dell’interessato, ma anche attraverso altra documentazione obiettiva.
La condizione che questi abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l’interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste nel decreto legislativo e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento. Le modalità di accertamento della presenza dei requisiti, in seguito alla sentenza Ziolkowski della Corte di Giustizia UE sono mutate e nei Comuni della provincia di Verona spesso viene chiesto all’interessato di produrre la documentazione che attesti la vigenza dei requisiti per soggiorno in Italia. Si consiglia in via preventiva agli utenti di conservare la documentazione inerente l’attività lavorativa (buste paga e dichiarazioni dei redditi, ma anche eventuali iscrizioni al centro per l’impiego, …) o la disponibilità di risorse sufficienti al fine di poterle comprovare in sede di richiesta di attestazione di soggiorno permanente. La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento della persona interessata.
Non pregiudicano la continuità del soggiorno:
le assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno;
le assenze di durata superiore ai sei mesi giustificate dall’assolvimento di obblighi militari;
le assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti quali: la gravidanza e la maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale, il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Si ritiene che tali assenze vadano computate come periodi di soggiorno nel territorio nazionale nel calcolo del quinquennio previsto per la maturazione del diritto di soggiorno permanente.
Maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente
(art. 15 D.lgs. n. 30/2007)
Il diritto di soggiorno permanente viene maturato prima dei cinque anni di soggiorno per i lavoratori che hanno cessato la propria attività lavorativa nel territorio nazionale, ed i loro familiari nei seguenti casi:
Pensionamento dell’interessato.
Rientrano in questa ipotesi il lavoratore subordinato o autonomo che, nel momento in cui cessa l’attività ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia, nonché il lavoratore subordinato che cessa di svolgere la propria attività a seguito di pensionamento anticipato, qualora abbia svolto in Italia la propria attività negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Se il lavoratore non ha diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all’età è considerata soddisfatta al raggiungimento dei 60 anni.
Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.
Il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per almeno due anni e cessa di lavorare a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Non sono poste condizioni legate alla durata del soggiorno nel caso in cui l’incapacità al lavoro sia dovuta ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale dai quali consegue il diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un’istituzione dello Stato.
Esercizio dell’attività lavorativa in altro Stato membro.
L’ipotesi in esame si riferisce al lavoratore subordinato o autonomo che dopo aver espletato tre anni di attività e di soggiorno continuativi in Italia esercita un’attività subordinata in altro Stato dell’Unione, permanendo le condizioni per la sua iscrizione anagrafica.
Ai fini della maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente si considera periodo di occupazione il periodo di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, il periodo di sospensione dell’attività indipendenti dalla volontà dell’interessato e l’assenza dal lavoro o la cessazione dell’attività per malattia o infortunio.
Il diritto al soggiorno permanente maturato anticipatamente alle condizioni sopraesposte è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore subordinato o autonomo di cui sopra. Qualora il lavoratore deceda prima di avere acquisito il diritto di soggiorno permanente, il familiare che ha soggiornato con lui matura il diritto al soggiorno permanente ad una delle seguenti condizioni: il lavoratore abbia soggiornato per due anni continuativi in Italia prima del decesso; il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale; il coniuge abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio.
4. Quali documenti richiedere al Comune in caso di soggiorno superiore ai 90 giorni?
Iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione europea avente un autonomo diritto di soggiorno
(artt. 7, 9 e 19 D.lgs. 30/2007 e art. 5 D.L. 5/2012, convertito dalla L. 35/2012)
Per il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare in Italia per i primi tre mesi di soggiorno non sono previste condizioni o formalità; per soggiorni superiori ai tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente del Comune in cui vive.
Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione.
Il Comune procederà all’accertamento della dimora abituale e alla verifica dei requisiti previsti dal decreto e chiederà la seguente documentazione:
• originale e fotocopia del Passaporto o altro documento d’identità valido per l’espatrio,
Nell’ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro:
• documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata.
Nell’ipotesi di soggiorno in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o di formazione professionale:
• la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale. Nella valutazione del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi e in generale deve essere valutata la situazione complessiva personale dell’interessato.
• documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria che copra le spese sanitarie, almeno di un anno. La tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria. I formulari E106 – E120 – E121 (o E33) – E109 (o E37) (oppure documento portabile S1 o SED S072 corrispondente) rilasciati dallo Stato di provenienza (per approfondimenti vedi pag. 15), soddisfano invece il requisito della copertura sanitaria al fine dell’iscrizione anagrafica. La normativa prevede inoltre la possibilità di soddisfare tale requisito effettuando l’iscrizione volontaria, quindi a pagamento, al Servizio Sanitario Nazionale. L’iscrizione volontaria prevede il versamento di una quota minima di 2.000€ per l’iscrizione valida per anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) che dà diritto di accesso alle prestazioni sanitarie a parità di condizione con il cittadino italiano per quanto riguarda le previste quote di partecipazione alla spesa (ticket).
Nell’ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale:
• documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;
• la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria, come specificato nel caso precedente. La durata della polizza deve essere almeno pari al corso di studi o di formazione professionali se inferiori all’anno;
• la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente.
Verificati i requisiti, a seguito dell’iscrizione anagrafica viene consegnata, a richiesta dell’interessato, l’attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi del D.lgs. 30/2007.
In caso di rifiuto o di revoca del diritto di soggiorno (per mancanza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 30/2007) è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.
Resta ferma la facoltà dell’interessato di presentare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento in caso di rigetto dell’istanza per la mancanza del requisito della dimora abituale (Legge 1228/1954 e D.P.R. n. 223/1989 – Regolamento anagrafico).
I cittadini dell’Unione europea già residenti nel Comune che hanno il titolo di soggiorno, rilasciato in base alla precedente normativa, in scadenza, devono chiedere l’iscrizione anagrafica ai sensi del D.lgs. 30/2007 allo sportello anagrafe del Comune presentando i documenti attestanti il rispetto dei requisiti di cui allo stesso Decreto Legislativo.
Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro
(artt. 2 e 9 D.lgs. n. 30/2007)
I familiari del cittadino dell’Unione, già iscritto in anagrafe o che ne abbia già fatto richiesta, aventi diritto di soggiorno sono definiti nel box sotto.
| Con il termine “familiare” ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 30/2007 si intendono il coniuge, il partner dello stesso sesso unito civilmente, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente. |
Essi per l’iscrizione anagrafica devono presentare:
• un documento d’identità;
• un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi sopra richiamati, o di familiare a carico.
| La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall’interessato mediante autocertificazione, cioè la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000. Se i familiari non vivono già stabilmente in Italia, e non risultano come familiari fiscalmente a carico residenti all’estero, potrebbe essere richiesta documentazione rilasciata dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti appunto la qualità di familiare a carico. |
Il familiare, non compreso fra quelli sopra indicati, del cittadino dell’Unione, già iscritto in anagrafe o che ne abbia già fatto richiesta, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, nonché il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione, avente diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 3, per l’iscrizione anagrafica deve presentare la seguente documentazione:
• un documento d’identità;
• documentazione dalla quale risulti il rapporto parentale;
• dichiarazione del cittadino dell’Unione della qualità di familiare a carico (da dimostrare come da riquadro giallo sopra) o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione avente autonomo diritto di soggiorno.
• assicurazione sanitaria ovvero titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale (vedi punti precedenti);
• dichiarazione del cittadino dell’Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale e deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell’interessato. Nella valutazione del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate dei familiari conviventi.
Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell’Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro (Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione)
(artt. 9 e 10 D.lgs. n. 30/2007).
Per i soggiorni di durata inferiore ai tre mesi il familiare cittadino di Paese Terzo non dovrà richiedere né il titolo di soggiorno né presentare la dichiarazione di presenza alla Questura, purché in grado di comprovare la qualità di familiare. La dichiarazione di presenza può comunque essere fatta ai sensi del D. Lgs. 32/2008. Se il familiare cittadino di Paese Terzo proviene o ha fatto scalo in Paese UE, deve in ogni caso fare la dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007.
Per soggiorni superiori a tre mesi, i cittadini di Paesi Terzi familiari del cittadino dell’Unione devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura (a Verona tramite il portale prenotafacile.poliziadistato.it) o inoltrandola tramite le Poste con apposito kit.
I familiari del cittadino dell’Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 2, per richiedere la Carta di soggiorno devono presentare in Questura:
• documento d’identità o passaporto del familiare di Paesi Terzi;
• documenti che attestino la qualità di familiare (se provenienti dall’estero devono essere tradotti e legalizzati) e, se necessario, in relazione alla tipologia d’istanza, di familiare a carico come da riquadro giallo precedente;
• l’attestato della dichiarazione d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione europea o attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi del D.lgs. 30/2007 rilasciato dal Comune oppure autocertificazione;
• carta d’identità o passaporto del familiare che ne attesti la cittadinanza dell’Unione;
Presso la Questura di Verona può essere richiesta documentazione relativa al reddito del familiare dell’Unione, cioè ultima Certificazione Unica o dichiarazione dei redditi, ultima busta paga e modello UNILAV se lavoratore subordinato, dichiarazione dei redditi e visura camerale recente se lavoratore autonomo;
• 4 foto in formato tessera uguali.
Documenti da presentare per la dichiarazione di iscrizione anagrafica in Comune:
• La Carta di Soggiorno rilasciata dalla Questura e il passaporto;
• Documenti che attestino la qualità di familiare (se provenienti dall’estero devono essere tradotti e legalizzati) e, se necessario, in relazione alla tipologia d’istanza, di familiare a carico come sopra definita.
• L’attestato della dichiarazione d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione o attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi del D.lgs. 30/2007 rilasciato dal Comune oppure autocertificazione. Si ritiene che possa essere omessa la presentazione dell’attestato della dichiarazione d’iscrizione anagrafica o attestazione di iscrizione del familiare cittadino dell’Unione, in quanto già agli atti del Comune.
È facoltà del familiare cittadino di Paesi Terzi presentare la dichiarazione di iscrizione anagrafica anche prima di aver ottenuto la Carta di Soggiorno dalla Questura; in tale caso però il perfezionamento della pratica di iscrizione avverrà solo a seguito presentazione della Carta di Soggiorno sopraindicata. La residenza, una volta confermata, sarà effettiva a partire dalla data di dichiarazione della stessa.
Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari di Paesi Terzi dei cittadini dell’Unione europea potranno chiedere la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei. La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere presentata, prima della scadenza della carta di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza.
5. Quali familiari cittadini di Paesi terzi possono chiedere il rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno e come?
Il Decreto Legislativo n. 30/2007 si applica ai familiari, anche di Paesi Terzi, che accompagnano o raggiungono un cittadino dell’Unione europea.
| Con il termine “familiare” ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 30/2007 si intendono il coniuge, il partner dello stesso sesso unito civilmente, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente. |
I familiari cittadini di Paesi Terzi devono richiedere alla Questura la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione valida per 5 anni dalla data del rilascio. Dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo i cittadini dell’Unione e i familiari, anche di Paesi Terzi, hanno diritto al soggiorno permanente.
A partire dal 02 agosto 2021 è previsto il rilascio del titolo di soggiorno elettronico (carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione o carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei – quest’ultima con validità materiale di 10 anni) in favore dei familiari stranieri di cittadino UE che esercitano il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri, ai sensi del Decreto Legislativo n. 30/2007.
Dovrà pertanto essere effettuato il pagamento per il permesso di soggiorno elettronico di € 30,46.
I titolari di soggiorno rilasciati in formato cartaceo conservano la validità fino alla scadenza o sostituzione con altro documento e, comunque, non oltre il 3 agosto 2023.
Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido cinque anni, rinnovabile alla scadenza e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 23 comma 1 bis D.L. 30/2007 come modificato dalla L. 103/2023).
Segue uno schema che riassume l’eventuale visto, qualora previsto, che deve richiedere il familiare di cittadino italiano o dell’Unione europea per soggiorni oltre i 90 giorni.
Il familiare cittadino di Paesi Terzi, non compreso fra quelli sopra indicati, del cittadino dell’Unione, già iscritto in anagrafe o che ne abbia già fatto richiesta, a carico o convivente nel Paese di provenienza, o assistito personalmente dal medesimo cittadino per gravi motivi di salute, avente diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 3, che non è titolare di un autonomo diritto di soggiorno, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
A tal fine il loro ingresso sarà subordinato al rilascio del visto di ingresso per residenza elettiva da parte delle competenti autorità consolari italiane nei Paesi di provenienza. Secondo una nota della Questura di Treviso il permesso di soggiorno per residenza elettiva rilasciato in questo specifico caso, consente di svolgere attività lavorativa.
Rispetto alle modalità di presentazione delle istanze e ai requisiti e documenti necessari a Verona (tramite kit postale, previo appuntamento da richiedere tramite mail, previo appuntamento da richiedere tramite https://prenotafacile.poliziadistato.it/it/login) per le diverse tipologie di permesso di soggiorno consultare le linee guida della Questura disponibili qui:

6. Quali sono i diritti dei minori? ❗ AGGIORNAMENTI
Definizioni preliminari
Minore dell’Unione europea regolarmente soggiornante: in possesso di iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs 30/2007
Minore di Paese terzo regolarmente soggiornante: iscritto nel titolo di soggiorno di uno o entrambi i genitori o in possesso di proprio titolo di soggiorno
Istruzione
| MINORE REGOLARMENTE SOGGIORNANTE: EQUIPARATO IN TUTTO AL MINORE ITALIANO (obbligo di frequenza, accesso ad insegnante di sostegno od operatore SIS in presenza di L.104/1992).Dopo il 16° anno di età è possibile per il minore regolarmente soggiornante iscriversi ad un CPIA per seguire un corso di italiano o un corso per l’ottenimento della licenza media (ex 150 ore). |
| MINORE IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTE (con genitori regolarmente soggiornanti o irregolarmente soggiornanti): Obbligo di istruzione fino al 16° anno di età, come il minore italiano. Qualora il minore, oltre i 16 anni compiuti, desideri continuare a frequentare la scuola a cui è iscritto il dirigente di norma non lo impedisce (l’Ufficio Scolastico Territoriale fornisce annualmente linee guida ed indicazioni ai dirigenti scolastici in merito a queste tematiche).Disabilità: diritto ad insegnante di sostegno (iter standard: richiesta formale, uvmd, assegnazione) NO operatore SIS per impossibilità di ottenere riconoscimento L. 104/92 |
RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO ESTERO:
una circolare del MIUR del gennaio 2011 chiarisce che il minore non italiano che per età sarebbe da iscrivere ad una scuola secondaria di secondo grado (superiore) ma che non è ancora in possesso di una licenza media riconosciuta dall’ordinamento italiano può iscriversi e frequentare qualsiasi istituto superiore o Centro di Formazione Professionale (CFP). L’unica condizione è che lo studente sostenga l’esame per la licenza media prima di sostenere l’esame conclusivo della scuola superiore (maturità, diploma, qualifica professionale, …).
| MINORE REGOLARMENTE SOGGIORNANTE | OPPORTUNITA’ DI ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO | NOTE |
| Minore cittadino dell’Unione europea | Diritto all’iscrizione obbligatoria, quindi gratuita, al sistema sanitario nazionale se:familiare di lavoratore subordinato o autonomo o in stato di disoccupazione con iscrizione al Centro per l’Impiego o iscritto a un corso di formazione professionalefamiliare a carico di cittadino italiano minore non accompagnatotitolare di attestazione di soggiorno permanente | Dovrebbe essere comunque prevista per tutti i minori anche dell’Unione l’iscrizione obbligatoria ai sensi della ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo. |
| Minore cittadino di Paese Terzo familiare di cittadino dell’Unione europea | Iscrizione obbligatoria Vedasi “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte della regioni e province autonome italiane” contenute nell’Accordo Stato-Regioni siglato nel dicembre 2012, p.6 disponibile qui https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/07/13A00918/sg |
| MINORE IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTE con genitori regolarmente soggiornanti | OPPORTUNITA’ DI ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO | NOTE |
| Minore cittadino dell’Unione europea | Il minore cittadino dell’Unione europea irregolarmente soggiornante finché non regolarizza eventualmente la propria posizione può usufruire delle prestazioni mediche a pagamento. Qualora il genitore risulti indigente è possibile il rilascio della tessera ENI (Europei Non Iscritti) che garantisce le cure mediche essenziali e urgenti ancorché continuative. Le prestazioni vengono erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l’eventuale compartecipazione alla spesa. | Il minore cittadino dell’Unione europea irregolarmente soggiornante con genitore regolarmente soggiornante dovrebbe regolarizzare la propria posizione quanto prima, cioè chiedere la residenza ai sensi del D.lgs. 30/2007. Il Comune dovrà verificare che il genitore sia in possesso dei requisiti previsti per legge e chiederà documentazione idonea a dimostrare il legame di parentela. Il minore cittadino dell’Unione irregolarmente soggiornante non può essere allontanatoDovrebbe essere comunque prevista per tutti i minori anche dell’Unione l’iscrizione obbligatoria ai sensi della ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo a prescindere dalla regolarità del soggiorno |
| Minore cittadino di Paese Terzo familiare di cittadino dell’Unione europea | Iscrizione obbligatoria per legge. | Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante con genitore cittadino di Paese Terzo regolarmente soggiornante dovrebbe regolarizzare la propria posizione quanto prima, chiedendo la coesione familiare con il genitore regolarmente soggiornante che deve però dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento familiare. Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante non può essere espulso, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. |
| MINORE IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTE con genitori irregolarmente soggiornanti | OPPORTUNITA’ DI ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO | NOTE |
| Minore cittadino dell’Unione europea | Se privo di copertura sanitaria in Italia o nel Paese di provenienza, figlio di genitori ENI e non in possesso di tessera TEAM, viene garantito il diritto di iscrizione obbligatoria con assegnazione del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Assistenza Primaria (D.G.R. n. 1492/2025). Fino al compimento del 6° anno di età, presentando dichiarazione di indigenza, è possibile applicare il codice di esenzione dal ticket X23. Tale esenzione si applica salvo eventuali variazioni delle condizioni economiche e/o dello status giuridico. | Il minore cittadino dell’Unione irregolarmente soggiornante con genitore/i irregolarmente soggiornanti potrà ottenere la residenza ai sensi del D.Lsg. 30/2007 solo se uno o entrambi i genitori riusciranno regolarizzarsi dimostrando il possesso dei requisiti previsti dal decreto. Il minore cittadino dell’Unione irregolarmente soggiornante non può essere allontanato. |
| Minore cittadino di Paese Terzo familiare di cittadino dell’Unione europea | Iscrizione obbligatoria per legge. | Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante con genitore/i irregolarmente soggiornanti si trova nell’impossibilità di regolarizzare la propria posizione finché uno o entrambi i genitori non riescono ad ottenere un permesso di soggiorno. Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante non può essere espulso, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. |
7. Si può essere allontanati dall’Italia?
Conservazione del diritto di soggiorno
(artt. 11, 12,13 D.lgs. n. 30/2007)
Il familiare del cittadino dell’Unione che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente o che abbia i requisiti per divenire a sua volta titolare di un autonomo diritto di soggiorno ai sensi dall’articolo 7 comma 1, nonché i figli o il genitore che ne ha l’affidamento, nel caso in cui i figli siano iscritti in un istituto scolastico e fino al termine degli studi stessi, conservano il diritto di soggiorno nei casi di:
– decesso del cittadino dell’Unione;
– sua partenza dal territorio nazionale;
Il familiare del cittadino dell’Unione che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri che abbia maturato il diritto al soggiorno permanente o che soddisfi personalmente le condizioni previste all’art. 7 comma 1 (“è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato”) e il familiare del cittadino dell’Unione che abbia la cittadinanza di Paese terzo che abbia maturato il diritto al soggiorno permanente o che soddisfi almeno una di una serie di condizioni e che eserciti attività lavorativa o che disponga per sé e per i familiari di risorse sufficienti nonché di un’assicurazione sanitaria mantiene il diritto al soggiorno in caso di:
– divorzio;
– annullamento del matrimonio.
Il cittadino dell’Unione europea già lavoratore subordinato o autonomo conserva il diritto di soggiorno se:
• è temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio;
• dopo aver esercitato per oltre un anno un’attività lavorativa nel territorio nazionale, si trova in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, ed è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione ex art. 2, c. 1, del D. Lgs. 181/2000 che attesti l’immediata disponibilità all’impiego;
• al termine di un contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno, o si è trovato in stato di disoccupazione involontaria nei primi dodici mesi di soggiorno in Italia ed è iscritto presso il Centro per l’impiego o abbia reso apposita dichiarazione di disponibilità all’impiego: in tale caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un anno;
• cittadino che segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, deve esistere un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Revoca del diritto di soggiorno
La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica. (art. 18 comma 2).
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. (art. 14 comma 4).
Misure di allontanamento
(Artt. 20, 21 e 22 D.lgs. n. 30/2007 e successive modifiche)
Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari può essere limitato da un provvedimento motivato solo per motivi di sicurezza dello Stato (tra cui il contrasto alle organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali), per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per altri motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della durata del soggiorno in Italia dell’interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell’importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
L’interessato può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall’esecuzione del provvedimento, sia trascorsa almeno la metà della durata del divieto e in ogni caso almeno tre anni. La violazione del divieto di reingresso è punita con la reclusione.
Il provvedimento di allontanamento può inoltre essere adottato da parte del Prefetto nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari quando vengano a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno, tenendo conto della durata del soggiorno in Italia dell’interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Esso riporta le modalità per l’impugnazione e il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. In questo caso non può essere previsto un divieto di reingresso sul territorio nazionale, ma al fine di fare eventuale reingresso in Italia, l’interessato deve dimostrare di aver provveduto alla presentazione dell’attestazione di obbligo di adempimento dell’allontanamento presso un consolato italiano.
Il ricorso avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e di ordine pubblico può essere presentato al TAR del Lazio, mentre il ricorso contro il provvedimento di allontanamento negli altri casi (motivi di pubblica sicurezza, motivi imperativi di pubblica sicurezza e per la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno) può essere presentato entro venti giorni dalla notifica al Tribunale ordinario. Il Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89 in merito ai cittadini dell’Unione europea e ai loro familiari ha stabilito che i motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell’adozione del provvedimento di cui sopra, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
Inoltre i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica. Ai fini dell’adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti citati, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui sopra è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l’urgenza dell’allontanamento perché l’ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Inoltre si precisa che l’eventuale ricorso da parte di un cittadino dell’Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.
Infine nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione prevista, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.
8. Quali sono gli enti istituzionali di riferimento? A quale ufficio devo rivolgermi?
| ENTE | UFFICIO | FUNZIONI |
| COMUNE ITALIANO | UFFICIO ANAGRAFE | Accoglie la dichiarazione di residenza del cittadino dell’Unione europea richiedendo la documentazione necessaria nei diversi casi, per verificare il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 30/2007 e successive modifiche. |
| PREFETTURA | UFFICIO CITTADINANZA | Di riferimento per istanze di concessione della cittadinanza italiana. |
| PREFETTURA | UFFICIO LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI | Provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l’estero, per i quali è necessaria tale procedura. |
| RAPPRESENTANZE CONSOLARI ITALIANE ALL’ESTERO | Competenti per: rilascio dei visti di ingresso in Italia qualora necessari legalizzazione di atti e documenti formati all’estero e da valere in Italia salvo eccezioni rilascio della Dichiarazione di Valore di un titolo di studio o di abilitazione professionale ottenuti all’estero. |
9. Come rapportarsi con gli uffici?
Consigli per favorire quanto più possibile una gestione corretta e autonoma della propria situazione da parte dei cittadini immigrati dell’Unione europea e di Paesi Terzi.
- Ricordare di fare sempre copia dei documenti che si presentano per le diverse istanze e di richiedere copia dei documenti che eventualmente si firmano direttamente presso i singoli uffici.
- Scrivere lettera di descrizione del caso a nome dell’interessato per favorire la presentazione delle istanze ai diversi enti di riferimento. Nel caso in cui l’interessato si trovi in difficoltà a presentare la propria situazione all’ente di riferimento per problematiche legate alla comprensione della lingua o ad una difficoltà di comunicazione dovuta a condizioni non facilitanti (come ad esempio uffici con lunghe code in cui l’operatore si trova a dover gestire in tempi molto brevi situazioni magari complesse), può essere utile per l’interessato presentarsi al suddetto ufficio con una lettera scritta a suo nome che descriva la situazione e le relative richieste in modo tale da facilitare appunto la comprensione e la comunicazione con l’operatore. Inoltre nel mettere per iscritto la situazione si ha la possibilità di rielaborarla e di conoscere i termini in italiano utili per spiegarsi.
- Raccogliere e avere a disposizione riferimenti normativi e copia cartacea della relativa documentazione o riferimenti a siti web dove reperire informazioni corrette. Spesso le informazioni sono disponibili anche tradotte: in questi casi è utile avere anche la versione in italiano oltre eventualmente al testo tradotto affinché la lettura possa diventare occasione di apprendimento della lingua o quanto meno di acquisizione di alcuni termini.
- Riferimenti per le persone che necessitano di consulenza legale quindi di un avvocato. Come più volte riportato la normativa che riguarda l’immigrazione richiede una conoscenza specifica dell’argomento, un aggiornamento continuo e una conoscenza delle prassi territoriali. Pertanto anche un’eventuale consulenza legale andrebbe richiesta a chi sia in possesso di tali conoscenze.
- Qualora visitando siti istituzionali per cercare informazioni utili nell’ambito immigrazione si dovessero riscontrare nei contenuti degli stessi delle incongruenze o dei mancati aggiornamenti segnalare all’ente che cura il sito tali anomalie affinché possano essere eventualmente corrette.
- Nel caso in cui il cittadino dell’Unione o di Paese Terzo regolarmente soggiornante si trovi in stato di disoccupazione è opportuno che provveda ad iscriversi al Centro per l’Impiego di riferimento rispetto al comune in cui risiede o è domiciliato. Tale iscrizione oltre ad essere un’opportunità in più rispetto alla ricerca del lavoro diventa poi requisito necessario nel caso l’interessato debba, durante il periodo di disoccupazione chiedere il rinnovo ad esempio della tessera sanitaria, nei casi ovviamente previsti dalla normativa vigente.
10. Chi e quando si ha diritto alla mediazione linguistica?
La possibilità di accedere a servizi di mediazione linguistica e linguistica culturale/interculturale in Italia è tutelato da una serie di norme che, pur non essendo disciplinate in una legge unica, regolano l’erogazione dei servizi di mediazione linguistica in territori con presenza di minoranze linguistiche e l’accesso a servizi di interpretariato e mediazione in diversi ambiti, in particolare in ambito giudiziario, scolastico, sanitario e sociale.
L’obiettivo in generale è quello di garantire l’esercizio dei diritti e dei doveri superando le barriere linguistiche e culturali. Gli eventuali interventi di mediazione previsti sono generalmente attivati dagli enti preposti o di riferimento a seconda del bisogno e dell’ambito di intervento.
11. Cosa fare se si pensa di essere discriminati?
La discriminazione si verifica quando una persona viene trattata in modo ingiusto o svantaggioso a causa della sua origine, razza, colore della pelle, religione, nazionalità, orientamento sessuale, età, disabilità o altre caratteristiche personali.
La legge tutela le persone dalle discriminazioni. Il principio di non discriminazione è sancito dalla Costituzione italiana (art. 3), che riconosce l’uguaglianza di tutti i cittadini e vieta ogni forma di discriminazione.
Esistono anche leggi specifiche che vietano atti discriminatori, tra cui:
La Legge Mancino (n. 205/1993), che punisce la propaganda e la violenza motivata da razzismo, antisemitismo o xenofobia;
I Decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 2003, che tutelano contro le discriminazioni nel lavoro, nella scuola, nella casa, nei servizi e nella sanità;
Il Testo Unico sull’Immigrazione (D. Lgs. 286/98), che spiega in dettaglio quali comportamenti sono considerati discriminatori (art. 43) e cosa si può fare per reagire (art. 44).
Che cos’è un atto di discriminazione?
Un comportamento è discriminatorio quando esclude, penalizza o svantaggia una persona solo per la sua appartenenza a un gruppo etnico, religioso o nazionale.
Alcuni esempi di atti discriminatori:
Rifiutare un affitto a una persona straniera solo per la sua nazionalità;
Imporre condizioni più difficili per accedere a un lavoro, un alloggio o un servizio sanitario;
Trattare in modo diverso un lavoratore straniero rispetto agli altri colleghi;
Impedire a qualcuno di aprire un’attività economica solo perché è straniero;
Negare un servizio pubblico senza una giustificazione valida.
Discriminazione diretta e indiretta: qual è la differenza?
Discriminazione diretta: è evidente e riconoscibile. Per esempio, un annuncio che dice esplicitamente “non si affitta a stranieri” è un chiaro caso di discriminazione diretta.
Discriminazione indiretta: è più sottile e spesso nascosta. Avviene quando una regola o un criterio apparentemente neutro finisce però per svantaggiare un gruppo specifico.
Ad esempio, chiedere come requisito per un lavoro la residenza in Italia da almeno 10 anni può escludere, di fatto, molte persone migranti.
Entrambe le forme sono vietate, a meno che non siano giustificate da motivi legittimi e proporzionati.
Come ci si può difendere?
Se si subisce un atto discriminatorio si può fare ricorso al giudice civile, anche in maniera urgente.
La legge permette di chiedere:
- la cessazione del comportamento discriminatorio;
- la rimozione dei suoi effetti;
- un risarcimento per il danno subito.
Questa possibilità è garantita non solo agli stranieri, ma anche a cittadini italiani, apolidi e cittadini dell’Unione Europea.
Esistono diverse associazioni antidiscriminazione iscritte in un apposito registro, autorizzate a fare da portavoce e ad agire in giudizio per conto della persona interessata, anche senza che questa debba esporsi direttamente. Anche i sindacati possono intervenire se la discriminazione avviene sul luogo di lavoro.
È possibile contattare l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR):
Numero verde 800 90 10 10 (dal lunedì al venerdì, 8:00–17:00)
Inviare una segnalazione tramite il sito ufficiale www.unar.it
Per saperne di più visita il sito
12. Cosa fare se si è vittime di violenza domestica?
L’art. 59 della Convenzione di Istanbul (ratificata in Italia con la Legge n. 77/2013) impone agli Stati di tutelare le vittime di violenza, garantendo loro – anche in caso di separazione o divorzio – la possibilità di ottenere un titolo di soggiorno autonomo, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione.
In Italia, questa norma è stata recepita con l’introduzione dell’art. 18-bis del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/98). Tale articolo consente il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” a stranieri vittime di violenza domestica, anche se non regolarmente presenti sul territorio.
Il permesso di soggiorno per violenza domestica è un permesso temporaneo, valido inizialmente un anno, rilasciato per tutelare stranieri vittime di violenza o abusi in ambito familiare, con l’obiettivo di favorire la fuoriuscita da situazioni pericolose e garantire protezione.
La Convenzione di Istanbul definisce violenza domestica come qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifichi: all’interno della famiglia o del nucleo familiare, oppure tra ex o attuali coniugi/partner, a prescindere dalla convivenza con l’autore del reato.
Il permesso può essere rilasciato in presenza di violenza o abusi durante indagini per uno dei seguenti reati:
- Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
- Lesioni personali (artt. 582 e 583 c.p.)
- Mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- Sequestro di persona (art. 605 c.p.)
- Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)
- Atti persecutori (stalking, art. 612-bis c.p.)
- Altri reati con arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.)
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi dei Centri antiviolenza o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle donne vittime di violenza.
Il Questore può rilasciare il permesso per “CASI SPECIALI”, su:
- Proposta o parere favorevole dell’autorità giudiziaria, se la violenza è emersa durante un’indagine penale.
- Segnalazione motivata dei servizi sociali o centri antiviolenza, che attestano la situazione di abuso e il pericolo per l’incolumità della vittima previo parere della Procura.
Alla sua scadenza il permesso può essere convertito in:
- permesso per lavoro subordinato o autonomo
- permesso per motivi di studio, se la persona è iscritta a un corso regolare
L’art. 18-bis si applica anche ai cittadini UE e ai loro familiari, anche se non soddisfano i requisiti economici o lavorativi previsti dall’art. 7 D.Lgs 30/2007.
È attivo il numero Antiviolenza e Antistalking 1522. Il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.
Per saperne di più visitare il seguente sito:
13. Cos’è il gratuito patrocinio?
Tutti hanno diritto a una difesa legale, anche chi non ha risorse economiche per pagare un avvocato. L’articolo 24 della Costituzione italiana garantisce anche ai non abbienti di potersi difendere in giudizio grazie ad appositi strumenti.
Nasce così il Patrocinio a spese dello Stato, detto anche “gratuito patrocinio”: un aiuto per coprire i costi legali (avvocato, consulente tecnico, interprete) sostenuti durante un processo, interamente pagati dallo Stato.
Chi può accedere al gratuito patrocinio?
1. Requisito economico
Con decreto del Ministro della Giustizia del 22 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025, il limite di reddito imponibile annuo per l’ammissione al gratuito patrocinio è stato adeguato alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, salendo ad euro 13.659,64.
Se si vive con familiari, si considera la somma dei redditi del nucleo familiare.
Solo nei processi penali, il limite di reddito è aumentato per ogni familiare convivente.
Eccezioni: In casi di controversie familiari o legate ai diritti della persona, si considera solo il reddito personale.
2. Chi può richiederlo (status del richiedente)
Cittadini italiani
Stranieri regolarmente soggiornanti (per processi civili, amministrativi, ecc.)
Stranieri anche irregolari e apolidi (solo per il processo penale)
Enti e associazioni senza scopo di lucro (esclusi i processi penali)
3. In quali casi è ammesso
Processo penale: possono richiedere il patrocinio l’indagato, l’imputato, la vittima, il danneggiato e il responsabile civile
Altri processi: chi è parte o vuole diventarlo, a patto che non sia già stato condannato in un grado precedente con il patrocinio a spese dello stato (tranne per azioni di risarcimento nel penale).
Sempre ammesso, senza limiti di reddito, la persona offesa per i reati di:
Vittime di reati gravi (maltrattamenti (572 c.p.), violenza sessuale (609-bis, 609-quater, 609-octies), atti persecutori(612-bis)
Minori vittime di tratta, sfruttamento, pornografia
Minori stranieri non accompagnati coinvolti in processi
Orfani di vittime di femminicidio (solo per processi penali e civili connessi)
Chi è escluso:
Chi è condannato per reati gravi (mafia, droga, evasione fiscale)
Chi ha più avvocati in giudizio penale
Chi presenta domande infondate (nei processi non penali)
Chi agisce per conto terzi senza giustificato motivo
Chi ha subito condanne per mafia, a meno che provi concretamente di rientrare nei limiti di reddito
Come si presenta la domanda?
A decorrere dal 4 giugno 2018 le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il Consiglio dell’Ordine di Verona possono essere presentante solamente via internet con la necessaria assistenza di un avvocato.
Il difensore deve essere scelto tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che possono essere consultati al link che segue per il territorio di Verona https://www.ordineavvocati.vr.it/wp-content/uploads/2025/07/Elenco-difensori-patrocinio-a-spese-dello-Stato.15.07.2025.pdf, o nel sito internet del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il processo. L’ammissione al patrocinio, infatti, può essere chiesta in ogni fase del giudizio, quindi può essere presentata all’inizio, ma anche durante lo svolgimento del processo. Si segnala che nell’elenco dei difensori iscritti al patrocinio a spese dello stato dell’ordine di Verona è stata istituita la nuova categoria “diritto dell’immigrazione”.
Di seguito il link dove trovare le domande più frequenti in tema di stranieri e accesso al gratuito patrocinio
14. Dove studiare la lingua italiana?
La scuola pubblica italiana organizza corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana presso i CPIA – Centri per l’Istruzione degli Adulti collocati presso sedi di scuole elementari e medie.
Presso i CPIA è possibile:
• frequentare corsi di lingua italiana;
• conseguire un titolo di studio di licenza elementare o media;
• frequentare corsi di informatica, di lingue straniere, di cultura generale.L’elenco dei CPIA della provincia di Verona è disponibile sul sito https://www.cpiaverona.edu.it/
15. Chi può ottenere la tessera sanitaria e come? ❗ AGGIORNAMENTI
Per un orientamento informativo essenziale è possibile consultare le schede tematiche su come accedere al Servizio Sanitario: tessera sanitaria, esenzioni, odontoiatria disponibili al link che segue
Al link che segue è possibile consultare nello specifico le linee guida dell’Ulss 9 Scaligera
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=439
Il documento di riferimento in quest’ambito è l’Accordo Stato-Regioni siglato nel dicembre 2012 “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome italiane”. Tali indicazioni contengono delle tavole sinottiche di documenti necessari per la richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
La direttiva 2004/38/CE rispetto all’iscrizione obbligatoria al SSN implica:
Soggiorno di durata inferiore ai tre mesi
Per i soggiorni di durata inferiore ai tre mesi, nulla è innovato rispetto alle procedure in essere. La sola formalità richiesta per il cittadino dell’Unione europea, per soggiornare in Italia, è il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio; pertanto, non va presentata al Comune alcuna richiesta e non viene effettuata l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, se non per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente per i titolari di modelli E106 con validità di tre mesi.
Si rammenta che, ai fini dell’assistenza sanitaria, trova applicazione la normativa dell’Unione europea vigente che assicura la prestazione, dietro presentazione di un idoneo attestato di diritto. Nel caso in cui il cittadino dell’Unione europea ne sia sprovvisto, la ASL, acquisite agli atti le generalità dell’assistito e copia del suo documento di riconoscimento, potrà richiedere, d’ufficio, detto attestato all’istituzione competente dello stato estero. In mancanza delle suddette condizioni il pagamento della prestazione dovrà essere richiesto direttamente all’assistito che, ai sensi dell’art. 34 del Reg 574/72, potrà richiedere il rimborso alla propria istituzione competente.
Soggiorno di durata superiore ai tre mesi
Il cittadino dell’Unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:
1. è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
2. è familiare di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
3. è familiare di cittadino italiano;
4. è in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente;
5. è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale.
6. è titolare di uno dei seguenti formulari dell’Unione europea: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33) (oppure documento portabile S1 o SED S072)
Di seguito si indicano ulteriori relative specificazioni:
Lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
Se il cittadino dell’Unione è lavoratore, l’iscrizione al SSN deve essere fatta per la durata del rapporto di lavoro. Lo stesso vale per i familiari (ancorché non cittadini dell’Unione che però devono acquisire la carta di soggiorno).
Se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo, l’iscrizione deve essere a tempo indeterminato, con eventuale controllo dei requisiti di anno in anno;
Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato l’iscrizione al SSN deve essere effettuata fino alla naturale scadenza del contratto, se inferiore all’anno, o di anno in anno se di durata superiore; ciò per evitare di pagare la quota capitaria al medico di medicina generale per cittadini dell’Unione europea che hanno lasciato l’Italia senza darne notizia alla ASL;
Familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
Familiare di cittadino italiano.
Per la definizione di familiare, si fa riferimento a quello nel box sotto.
| Con il termine “familiare” ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 30/2007 si intendono il coniuge, il partner dello stesso sesso unito civilmente, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente. |
Possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia. Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa, per cinque anni, nel territorio nazionale, tranne brevi interruzioni espressamente consentite dalla norma, acquisisce un diritto di soggiorno permanente che comporta l’iscrizione a tempo indeterminato al SSN.
L’iscrizione può essere effettuata presentando l’attestato rilasciato dal Comune di residenza che certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente.
Tale titolo esonera l’interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal D.lgs. 30/2007 per il riconoscimento del diritto al soggiorno.
Secondo la citata circolare del Ministero dell’Interno, la condizione della continuità del soggiorno può essere accertata attraverso l’iscrizione anagrafica dell’interessato. Inoltre, la condizione che il cittadino dell’Unione europea abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che, nel corso dei cinque anni di soggiorno, l’interessato ha risieduto nel territorio alle condizioni previste dal D.lgs. 30/2007 e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento (per approfondimenti vedasi sez. 2.6). Per il computo dei cinque anni si tiene conto dei periodi di residenza già trascorsi, anche se anteriori alla data di entrata in vigore del D.lgs. 30/2007 se avvenuti rispettando le disposizioni dello stesso Decreto.
Disoccupato iscritto al centro per l’impiego o iscritto ad un corso di formazione professionale
Il cittadino dell’Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, iscritto al SSN, mantiene la titolarità del diritto all’iscrizione nelle seguenti ipotesi:
A) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi del D.lgs. 150/2015; secondo la DGR Veneto 753/2019 ciò dà diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN per 24 mesi dalla fine dello svolgimento dell’attività lavorativa;
B) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ex D.lgs. 150/2015. In tale caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
C) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato implica che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Secondo la DGR 753/2019 i periodi di iscrizione alle liste NASPI e l’assenza dal lavoro o la cessazione dell’attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione. Inoltre, le donne in gravidanza ex lavoratrici che non possono iscriversi o mantenere l’iscrizione al CPI, mantengono l’iscrizione al SSN fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Titolare di uno dei seguenti formulari dell’Unione europea: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33) (oppure documento portabile S1 o SED S072 corrispondenti)
Rimangono sempre vigenti le norme per cui:
1) i Cittadini dell’Unione europea presenti sul territorio italiano per turismo, o cure, non hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora non risultino titolari di TEAM sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.
2) i Cittadini dell’Unione europea, in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dalla istituzione competente del loro Paese d’origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest’ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto.
3) Si ribadisce che resta invariato il diritto all’iscrizione al SSN dei cittadini dell’Unione a seguito della presentazione dei seguenti attestati dell’Unione europea:
MODELLO E106
lavoratori distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea (al di fuori dell’Italia); in questo caso la Cassa dello Stato estero ove ha sede la ditta, e dove vengono versati i contributi, assume l’onere derivante dall’iscrizione al SSN del lavoratore per tutta la durata del distacco presso la ASL territorialmente competente. Si rammenta che non tutti gli Stati rilasciano il modello E106 con validità annuale. Nel caso in cui il formulario abbia validità commisurata alla durata del contratto di lavoro, l’iscrizione dovrà essere annuale, rinnovabile anno per anno, dopo aver accertato la effettiva permanenza dell’attività lavorativa. Il lavoratore distaccato ha diritto alla scelta del medico (o/e pediatra) di base, ma non alla TEAM, che, invece, deve essere rilasciata dallo Stato di provenienza;
studenti esteri che vengono in Italia a seguire un corso di studi (es. Erasmus): come per i lavoratori distaccati l’iscrizione alla ASL ha una scadenza (riportata nel modello E106) legata alla durata del corso di studi. Vale quanto detto per i lavoratori distaccati;
familiare di disoccupato; ha diritto al medico (e al pediatra) di medicina generale e, quindi, all’assistenza sanitaria, ma non alla TEAM italiana, perché egli ha diritto a richiedere la tessera europea al suo Paese di provenienza. Ai titolari del modello E106, inoltre, la ASL dovrà rilasciare l’allegato 5 indicato nella nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell’8 marzo del 2005, che dovrà essere presentata al medico (e/o pediatra) di base;
MODELLO E120:
richiedenti la pensione di un altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti in Italia; hanno diritto all’iscrizione al SSN con la scelta del medico (pediatra) di base, ma non alla TEAM che sarà loro rilasciata invece dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un Paese UE al di fuori dell’Italia.
A tali soggetti la ASL dovrà rilasciare l’allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell’8 marzo del 2005 che dovrà essere presentata al medico (pediatra) di base.
MODELLO E121 ( E MODELLO E33):
pensionati europei e loro familiari (muniti di pensione di un altro Stato UE, ma residenti in Italia); hanno diritto all’iscrizione al SSN presso la ASL territorialmente competente, con la scelta del medico (pediatra) di base ed alla TEAM italiana;
MODELLO E109 (E MODELLO E37):
familiari di lavoratore cittadino non dell’Unione di Paesi Terzi occupato presso un altro Stato membro e residenti in Italia (può essere utilizzato anche dallo studente). Hanno diritto all’iscrizione al SSN presso la ASL territorialmente competente, con la scelta del medico (pediatra) di base ed alla TEAM.
Documentazione necessaria per iscrizione obbligatoria (gratuita) al SSN.
Premesso che non c’è obbligo di dichiarare preventivamente l’iscrizione anagrafica di fatto l’allegato A alla Dgr Veneto 753/2019 prevede la presentazione presso l’ASL dell’attestazione di soggiorno (vedasi tabelle di seguito) quindi nei distretti della Regione Veneto è più corretto chiedere prima l’iscrizione anagrafica, se del caso, e poi l’iscrizione obbligatoria al SSN.
Nella successiva tabella vengono riassunti i criteri di iscrizione al SSN in Veneto e la documentazione che il cittadino dell’Unione o suo familiare deve presentare.
Al link che segue le linee guida della Regione Veneto ALLEGATO A alla Dgr 753/2019 Regione del Veneto e successive modifiche Dgr 578/2021
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=395922
Attenzione!
La Regione Veneto con propria D.G.R. 578 del 04/05/2021 ha disposto:
l’iscrizione al SSN a titolo obbligatorio, in via provvisoria dei cittadini extracomunitari, genitori/ascendenti diretti o del coniuge, ultrasessantacinquenni ricongiunti ai familiari, cittadini italiani o cittadini appartenenti all’ Unione Europea, fiscalmente a carico dei medesimi, con riserva di richiedere agli stessi il versamento del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986, nel caso in cui sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute, in relazione alla presente fattispecie di cittadini extracomunitari, nella D.G.R. n. 753/2019;
La Regione Veneto con propria D.G.R. 1491 DEL 20/11/2025 ha disposto:
l’iscrizione al S.S.N. a titolo obbligatorio, dei cittadini extracomunitari conviventi con parenti di secondo grado, di nazionalità italiana ( art. 19, comma 2 lettera c) del D.Lgs 286/98 – divieto di espulsione – a cui il Questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 28, comma 1, lettera b) D.P,.R. 394/1999.
La Regione Veneto con propria D.G.R. n. 1492/2025 ha disposto:
il diritto di iscrizione obbligatoria con assegnazione del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Assistenza Primaria per il cittadino dell’Unione europea (comunitario) minorenne (di età inferiore ai 18 anni) privo di copertura sanitaria in Italia o nel Paese di provenienza, figlio di genitori ENI e non in possesso di tessera TEAM.
Fino al compimento del 6° anno di età, presentando dichiarazione di indigenza, è possibile applicare il codice di esenzione dal ticket X23. Tale esenzione si applica salvo eventuali variazioni delle condizioni economiche e/o dello status giuridico.
Al link che segue è possibile consultare nello specifico le linee guida dell’Ulss 9 Scaligera
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=439
Cittadini dell’Unione europea muniti di assicurazione privata
Per quanto concerne l’assistenza ai cittadini dell’Unione muniti di assicurazione privata, si ritiene che debba avere i seguenti requisiti:
essere valida in Italia;
prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art 7, comma 1, lettere b) e c) della direttiva 2004/38);
avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail).
Inoltre, si ritiene necessario che l’interessato presenti, sia quando richiede l’iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l’obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare.
L’assicurazione privata non dà diritto all’iscrizione al SSN.
Rispetto all’assistenza da erogare alle donne in maternità ed alle richieste di interruzione volontaria di gravidanza, si rammenta che, per quanto concerne le donne in gravidanza, ai sensi della normativa europea vigente, le prestazioni possono essere fornite previa esibizione della TEAM; per l’evento parto programmato è da richiedere il modello E112 (solo nei casi di cui alla circolare ministeriale 4652 del 23 dicembre 1996: donne che desiderano partorire nello Stato membro ove risiede il marito; donne coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro Paese d’origine per avere l’aiuto delle loro famiglie; donne titolari di borse di studio che partoriscono nell’arco di tempo in cui svolgono le proprie ricerche all’estero).
Tutte coloro che non risultano assicurate presso uno Stato dell’Unione europea (e che non sono iscritte al SSN) dovranno presentare o un’assicurazione privata o pagare direttamente le prestazioni.
Invece, per quanto concerne l’interruzione volontaria di gravidanza, questa prestazione deve considerarsi a totale carico dell’assistita, a meno che l’interruzione di gravidanza sia ritenuta una prestazione medicalmente necessaria; nel qual caso, se l’interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dall’istituzione competente del proprio Paese di provenienza, la prestazione è gratuita (salvo eventuale ticket).
Documentazione necessaria per iscrizione volontaria (a pagamento) al SSN.
È previsto il versamento di una quota di iscrizione valida per anno solare (dal primo gennaio al 31 dicembre) che dà diritto di accesso alle prestazioni sanitarie a parità di condizione con il cittadino italiano per quanto riguarda le previste quote di partecipazione alla spesa (ticket).
Viene effettuata l’iscrizione volontaria al SSN, se il cittadino dell’Unione regolarmente soggiornante è:
soggiornante per motivi che non consentono l’iscrizione obbligatoria, ma dispone di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno
studente iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o formazione professionale, privo di modello E/106 o di tessera TEAM, che dispone di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno
collocato alla pari
Tutela della salute dei cittadini dell’Unione europea irregolarmente presenti in Italia
Attualmente i riferimenti rispetto a questo aspetto specifico sono dati dalle circolari prodotte dal Ministero della Salute sull’argomento:
Circolare del Ministero della Salute protocollo DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007;
Circolare del Ministero della Salute protocollo DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008.
In particolare la Giunta Regionale del Veneto, con la deliberazione n. 1084 del 26 luglio 2011 e pubblicazione sul Bur n. 61 del 16/08/2011, ha stabilito di assicurare le prestazioni sanitarie ai cittadini dell’Unione europea dimoranti in Italia e privi di copertura sanitaria. La norma istituisce infatti anche per il Veneto il codice ENI (Europeo Non Iscritto) – riportato su tessere sanitarie valide soltanto nel Veneto -, che consente ai soggetti interessati che si trovano in stato di indigenza di poter usufruire delle prestazioni “nelle sedi e con le modalità individuate dalle Aziende ULSS”.
Al cittadino dell’Unione europea indigente, senza tessera TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l’iscrizione al SSR – Servizio Sanitario Regionale, viene dunque comunque garantito il diritto alle cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative.
Per poter accedere a questo tipo di cure, l’interessato dovrà rivolgersi al Distretto Socio Sanitario dell’ULSS di riferimento, e chiedere il rilascio del tesserino con codice regionale ENI (Europeo Non Iscritto).
Per ottenere il tesserino ENI l’interessato dovrà:
esibire un documento di identità ai sensi della normativa europea
dichiarare il domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi)
dichiarare di non essere iscritto all’anagrafe dei residenti
dichiarare di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza
sottoscrivere la dichiarazione di indigenza, cioè l’assenza di risorse sufficienti per pagare le prestazioni
ll tesserino ENI ha validità sul territorio regionale e durata di 6 mesi, ed è rinnovabile.
Con il tesserino ENI è possibile accedere alle prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizione con il cittadino italiano per quanto riguarda le previste quote di partecipazione alla spesa (ticket).
Il CESAIM è un’associazione di volontariato senza fini di lucro che, in convenzione con l’AULSS9 Scaligera, ha istituito un ambulatorio che offre assistenza medica, infermieristica, farmacologica ai titolari di tessera ENI.
CESAIM (Centro Salute Immigrati)
Via Salvo d’Acquisto, 5 – Verona
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 (SOLO PEDIATRA)
Tel. 045 520044 – 0458076410
e-mail: segreteria.cesaim@gmail.com
web: https://cesaim.wixsite.com/cesaimverona
La Regione Veneto con propria D.G.R. n. 1492/2025 ha disposto invece il diritto di iscrizione obbligatoria con assegnazione del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Assistenza Primaria per il cittadino dell’Unione europea (comunitario) minorenne (di età inferiore ai 18 anni) privo di copertura sanitaria in Italia o nel Paese di provenienza, figlio di genitori ENI e non in possesso di tessera TEAM.
Fino al compimento del 6° anno di età, presentando dichiarazione di indigenza, è possibile applicare il codice di esenzione dal ticket X23. Tale esenzione si applica salvo eventuali variazioni delle condizioni economiche e/o dello status giuridico.
16. Chi può accedere alle prestazioni assistenziali e come?
I cittadini dell’Unione europea regolarmente soggiornanti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa specifica, possono usufruire delle prestazioni assistenziali alla pari dei cittadini italiani.
17. Chi può chiedere il codice fiscale e come?
Il codice fiscale è un codice alfanumerico che identifica il cittadino nel momento in cui entra in contatto con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Il codice fiscale, riportato anche sulla tessera sanitaria, è un documento indispensabile e serve per:
• iscriversi al servizio sanitario nazionale,
• essere assunti come lavoratori dipendenti,
• iniziare un’attività lavorativa autonoma,
• concludere contratti,
• aprire un conto corrente bancario o postale.
Per ottenere il codice fiscale bisogna rivolgersi all’agenzia delle entrate della propria zona. I recapiti degli uffici territoriali della agenzia delle entrate sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it
Il cittadino dell’Unione europea deve presentare un documento di identità valido per l’espatrio.
Il cittadino di Paese Terzo, invece, deve presentare passaporto e titolo di soggiorno.
In caso di ingresso in Italia con visto per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare, il codice fiscale viene di norma rilasciato direttamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, ove va preso appuntamento entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. Una guida tradotta dall’Agenzia delle Entrate è presente qui https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3190/Codice-fiscale-per-stranieri-la-mini-guida-dellAgenzia-delle-Entrate.
18. Come si dichiara la residenza?
L’ordinamento italiano considera l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune un diritto/dovere previsto per tutti i cittadini come per tutte le persone che soggiornano legalmente sul territorio italiano. In particolare l’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall’estero, cambio di abitazione all’interno del comune, emigrazione all’estero), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno, che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente all’ufficio anagrafe del Comune di riferimento,
2. per raccomandata, indirizzata al Comune di riferimento
3. per fax al Comune di riferimento
per via telematica. Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. Specifichiamo che tra le opzioni per via telematica, solo la PEC costituisce prova legale.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione indicata ed essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Alcune comunicazioni relative alla residenza possono essere presentate anche tramite il sito https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-cittadino/cambio-di-residenza/.
L’elenco dei documenti da presentare ai fini dell’iscrizione anagrafica è indicato ad esempio sul sito https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=30482 e in particolare l’allegato A è per i cittadini di Paesi Terzi e l’allegato B è per i cittadini dell’Unione europea.
Ai sensi del D.L. 47/2014, convertito in legge con L. 80/2014, “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza” quindi per dichiarare la residenza è necessario occupare in maniera non abusiva l’immobile (circ. Min. Interno 14 del 2014) per cui il Comune può chiedere di presentare documentazione in tal senso.
La legge riconosce il diritto di iscrizione anagrafica anche per chi non ha una fissa dimora, permettendo l’istituzione di una “via fittizia”.
La residenza fittizia è prevista dalla Legge n. 1228/1954, in particolare dall’articolo 2 e successivamente modificata, e dal DPR 223/1989, insieme alla Circolare ISTAT n. 29/1992 che ne istituisce la “via fittizia” per le persone senza dimora che non hanno un domicilio effettivo, ma che hanno la volontà di permanere nel Comune e di risiedervi.
La persona deve manifestare la volontà di permanere nel Comune, avere una relazione continuativa con il territorio e essere stabilmente presente in esso, anche se senza un domicilio specifico.
La Circolare ISTAT del 1992 ha introdotto la possibilità di creare una via fittizia, che non esiste nella toponomastica, ma ha valore giuridico equivalente a una via reale per fini anagrafici.
La Legge di Bilancio 2022 ha incluso i “Servizi per la residenza fittizia” tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), rendendoli obbligatori per tutti i Comuni, garantendo così l’accesso a tale diritto.
A seguito della dichiarazione resa l’Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Tuttavia provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per “immigrazione”, si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.
I commi 4 e 5 dell’art. 5 del DL 5/2012 disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Si disporrà inoltre la decadenza dai benefici acquisti per effetto della dichiarazione anche nel caso in cui la documentazione richiesta non venga prodotta nei termini di legge.
La cancellazione anagrafica avviene
in caso di morte
in caso di trasferimento della persona presso altro comune o all’estero
in caso di irreperibilità della persona
In caso di mancato rinnovo della dimora abituale nel comune.
Quando il cittadino di Paesi Terzi chiede il rinnovo del titolo di soggiorno, sia quando successivamente ne ottiene il rilascio, deve presentarsi entro 60 giorni all’Ufficio Anagrafe con le ricevute comprovanti la richiesta e il titolo di soggiorno originali e dichiarare la dimora abituale. Questa operazione è importante, perché non farlo potrebbe implicare la cancellazione dall’Anagrafe del Comune.
Una volta residenti, si possono scaricare diversi certificati anagrafici direttamente dal sito https://www.anagrafenazionale.interno.it/.
Nota:
art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.
19. Come si chiede la carta d’identità?
Dopo aver ottenuto la residenza, è possibile richiedere la carta di identità all’Ufficio Anagrafe del Comune.
La carta d’identità per i cittadini dell’Unione o di Paesi Terzi:
• ha una validità di dieci anni (la validità temporale è inferiore in caso di minori);
• non è valida per l’espatrio, né legittima la permanenza del cittadino non italiano in Italia in mancanza o alla scadenza del titolo di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente;
• viene rilasciata dal Comune a tutti i cittadini residenti che ne facciano richiesta;
• in caso di smarrimento della carta di identità, è necessario rivolgersi alle Forze dell’Ordine e denunciare il fatto, portando con sé un altro documento di riconoscimento oppure due testimoni.
20. Come fare una denuncia di nascita?
La denuncia di nascita attesta ufficialmente la nascita di un bambino agli uffici anagrafici del Comune e può essere fatta da un solo genitore se il bambino è nato all’interno del matrimonio; se invece i genitori non sono sposati, la denuncia dovrà essere effettuata da entrambi.
È possibile scegliere se dichiarare l’evento alla Direzione Sanitaria dell’ospedale in cui è avvenuta (entro 3 giorni), oppure direttamente all’Ufficio Anagrafe (entro 10 giorni) presso il comune di residenza della madre. Se i genitori non sono residenti in Italia, la denuncia va fatta nel Comune in cui è avvenuta la nascita.
Per ottenere altri documenti relativi al bambino, bisognerà rivolgersi all’Ufficio Anagrafe. Alcuni Uffici (come quello di Verona) consegnano direttamente il codice fiscale del bambino, senza che ci sia il bisogno di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda inoltre che la registrazione della nascita di un bambino straniero nato in Italia da genitori stranieri presso il Consolato del paese di origine è un passaggio importante per la certificazione della cittadinanza e per ottenere documenti come il passaporto. Si suggerisce quindi di contattare il Consolato del paese di origine del bambino per avviare la procedura di registrazione della nascita verificando quali documenti specifici sono richiesti, poiché possono variare da paese a paese.
21. Come fare per sposarsi (matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso)? ❗ AGGIORNAMENTI
In Italia ci si può sposare sia con rito civile (matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso), sia con rito religioso valido agli effetti civili.
Per sposarsi, è necessario presentare un documento di identità valido e il nulla osta rilasciato dal proprio stato di origine, che certifichi l’inesistenza di impedimenti all’unione (ad esempio, se si è già sposati).
La Legge 94/2009 prevedeva che il cittadino di Paese Terzo per sposarsi dovesse inoltre presentare all’ufficiale di Stato Civile un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 25 luglio 2011 ha però definito incostituzionale la norma che condiziona la capacità matrimoniale dello straniero alla regolarità del suo soggiorno in Italia in quanto viola un diritto fondamentale della persona quindi possono sposarsi anche le persone irregolarmente soggiornanti.
Per lo stato italiano, è possibile sposarsi indipendentemente dall’appartenenza religiosa.
I richiedenti protezione internazionale (asilo) e i rifugiati potranno fornire un certificato o altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato o, in mancanza, rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr. n. 445/2000.
Per approfondimenti si veda https://help.unhcr.org/italy/it/servizi/matrimonio/
Se minorenni, per sposarsi è necessario avere almeno 16 anni ed è necessaria l’autorizzazione del tribunale dei minorenni competente che viene data a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psicofisica del minore e che incorrano gravi motivi.
Dal 2016 in Italia è possibile contrarre unioni civili tra persone dello stesso sesso (L. 76/2016).
22. Come aprire un conto corrente in Italia?
In Italia, aprire un conto corrente bancario consente di ricevere lo stipendio, eventuali sussidi sociali, di conservare i risparmi in modo sicuro e di effettuare operazioni come bonifici e pagamenti.
Per molte persone straniere, tuttavia, l’apertura di un conto può apparire complessa, specialmente in assenza di una carta d’identità italiana. È importante sapere che vi è il diritto di aprire un conto, e che non può essere negato unicamente per il fatto di essere cittadini stranieri.
Il servizio è fornito da istituti bancari o dalle Poste.
Che cos’è il conto corrente di base?
Il conto corrente di base è pensato per chi ha esigenze semplici e disponibilità economiche limitate. Rappresenta uno strumento adatto a persone con redditi bassi, come lavoratori precari o individui in difficoltà economica.
Con questo tipo di conto è possibile:
- ricevere bonifici o lo stipendio,
- pagare bollette o affitti,
- prelevare contanti,
- effettuare altre operazioni bancarie di base.
Quali documenti sono necessari per l’apertura?
Per aprire un conto corrente di base è sufficiente presentare:
- il codice fiscale (anche in formato numerico provvisorio, privo di tessera),
- un documento di identità valido.
Nel caso di cittadini stranieri o richiedenti asilo, sono considerati validi:
- il permesso di soggiorno, anche per richiesta di asilo,
- oppure la ricevuta della richiesta di permesso o del rinnovo, purché riporti la fotografia e il timbro della questura.
Una circolare dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), pubblicata il 19 aprile 2019, ha chiarito ufficialmente che tali documenti sono validi per l’identificazione. Di conseguenza, le banche sono tenute ad accettarli.
Può accadere che alcune banche rifiutino l’apertura del conto in assenza della carta d’identità italiana o in presenza di un codice fiscale provvisorio. Tuttavia, tali comportamenti sono contrari alla normativa vigente: il diritto ad aprire un conto rimane comunque valido.
In caso di difficoltà, è possibile rivolgersi a:
un patronato,
un sindacato,
oppure un’associazione che tutela i diritti delle persone migranti, come l’ASGI (ulteriori informazioni qui https://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/apertura-conto-corrente/)
Queste realtà possono fornire supporto nel far rispettare i diritti previsti e, se necessario, nell’effettuare una segnalazione formale nei confronti della banca che agisce in modo scorretto.
23. Cos’è l’iscrizione al Centro per l’Impiego, alle “liste di collocamento”, in caso di disoccupazione?
Il Centro per l’Impiego è una struttura di natura pubblicistica con varie funzioni tra cui alcune importanti in materia di politica attiva del lavoro come l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. In particolare, il Centro per l’Impiego:
• consente di iscriversi dichiarando la propria disponibilità a lavorare (è necessario rivolgersi al Centro per l’Impiego di riferimento in base al Comune in cui si risiede. L’elenco dei Centri per l’Impiego della provincia di Verona è disponibile sul sito https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi#CPI%20Verona;
• con i dati personali di ciascun utente redige una scheda professionale contenente informazioni sul lavoratore (come ad es. esperienze lavorative precedenti, esperienze formative, ecc.);
• consente agli utenti di consultare appositi elenchi con annunci di lavoro e corsi di formazione;
• accerta lo status di disoccupazione (ossia la condizione di un soggetto privo di lavoro e immediatamente disponibile a svolgere attività lavorativa).
L’iscrizione al Centro per l’Impiego alle “liste di collocamento” risulta necessaria nel caso in cui il cittadino di Paese Terzo debba richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’iscrizione deve essere effettuata di norma prima della scadenza del permesso di soggiorno in possesso dell’interessato.
24. Come funziona la scuola in Italia?
In Italia, l’obbligo scolastico va dai 6 ai 16 anni. Durante questo periodo, i minori avranno diritto all’istruzione gratuita. Durante la scuola primaria anche i libri sono gratuiti, successivamente devono essere acquistati.
È possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute partecipando al Bando regionale (per informazioni si chieda al Comune di residenza).
I minori stranieri, anche se irregolarmente presenti, hanno diritto all’istruzione obbligatoria.
La scuola italiana è così organizzata:
Scuola dell’infanzia: di durata triennale. Non è obbligatoria ed è destinata a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni. Per l’iscrizione è necessario recarsi presso il Dipartimento dei Servizi Scolastici del Comune o la scuola stessa.
Primo ciclo. Suddiviso in:
• scuola primaria della durata di cinque anni,
• scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni.
La frequenza alla scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre. Chi vuole, può iscrivere il proprio figlio anche a 5 anni e mezzo, purché compia 6 anni entro il 30 aprile.
La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria.
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo.
Secondo ciclo. Comprende la scuola secondaria di secondo grado ed è suddivisa in: licei, istituti tecnici, istituti professionali e centri di formazione professionale.
Scuole pubbliche e scuole private
È possibile iscrivere i propri figli in scuole pubbliche o private. Le scuole private sono a pagamento.
Asili nido
Per i bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni sono presenti nel territorio asili nido pubblici e privati. Per accedere alle strutture pubbliche è necessario presentare una domanda, che verrà inserita in una graduatoria basata sulla situazione socio-economica della famiglia e che determinerà l’accesso e l’eventuale quota da pagare.
Per informazioni sul sistema scolastico e sulle iscrizioni:
https://verona.istruzioneveneto.gov.it/index.php/contatti/ – Ufficio Scolastico Provinciale di Verona Indirizzo: Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 VERONA Tel.: 045 8086511
www.istruzione.it – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Istruzione per adulti
Presso le sedi dei corsi del CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, è possibile conseguire il titolo di primo ciclo. Inoltre è possibile:
• frequentare corsi di lingua italiana;
• frequentare corsi di informatica, di lingue straniere, di cultura generale.
I recapiti delle sedi del CPIA della provincia di Verona, sono disponibili sul sito https://www.cpiaverona.edu.it/
Università
Dopo aver concluso il secondo ciclo, è possibile iscriversi all’università. In Italia vi è un’ampia scelta di percorsi universitari. Lo studio universitario è attualmente articolato in due livelli:
• laurea triennale, al termine di questo primo ciclo, si ottiene una laurea che può essere utilizzata per entrare nel mondo del lavoro, per accedere a master di primo livello, a corsi di specializzazione, alla laurea specialistica;
• laurea specialistica, di secondo livello e di durata biennale, che rilascia una qualifica più alta in un ambito specifico. Dopo questa laurea, è possibile proseguire gli studi con master di secondo livello, scuole di specializzazione o dottorato di ricerca.
Alcuni corsi di laurea, quelli a ciclo unico, non presentano questa suddivisione, ma prevedono una frequenza continuativa di 5 o 6 anni, ad esempio il corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
L’iscrizione all’università ha un costo a volte elevato. Tuttavia, è possibile fare richiesta di borse di studio presso la Segreteria Studenti o l’Ente per il Diritto allo Studio della singola Università.
In alternativa esistono gli istituti tecnici superiori, che sono scuole ad alta specializzazione tecnologica, per maggiori informazioni vedasi https://www.miur.gov.it/tematica-its
Università degli Studi di Verona
I recapiti sono alla pagina https://www.univr.it/it/
Per informazioni su altre Università i siti del MIUR www.miur.it e https://studyinitaly.esteri.it/
Riconoscimento qualifiche precedenti e titolo di studio
In generale deve essere richiesta l’attestazione di valore al Consolato italiano presente nel paese di provenienza o al Consolato di riferimento del luogo in cui è stato conseguito il titolo. Per maggiori informazioni vedasi https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-norme/Dettaglio-norma/id/15/Il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-e-delle-qualifiche-professionali
25. Come far valere in Italia documenti prodotti all’estero?
La traduzione e legalizzazione dei documenti provenienti dai Paesi di origine riguarda tutti i cittadini immigrati che hanno la necessità di farli valere in Italia.
Un cittadino straniero può, alle stesse condizioni di un cittadino italiano, autocertificare determinate circostanze, ma a condizione che siano già ufficialmente note e acquisite presso un ufficio pubblico italiano competente ad eccezione dei documenti richiesti per legge nei procedimenti in materia di immigrazione.
La procedura della legalizzazione serve ad attribuire validità secondo la legge italiana ad un certificato straniero: esso deve quindi di norma essere preventivamente tradotto da un interprete accreditato dal consolato italiano e poi controllato dall’autorità consolare italiana, allo scopo di verificare che il documento sia conforme alla legislazione del Paese di origine e che sia stato rilasciato da parte dell’ufficio competente.
Per i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 1961 è prevista la sostituzione della legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari con l’apostille. Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità nazionale identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.
Per coloro che devono far valere documenti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna del 1976 è inoltre possibile ottenere l’estratto plurilingue di un atto di stato civile: esso non necessita di traduzione ed è esente da legalizzazione. Tali atti hanno generalmente validità di 6 mesi.
Per le esenzioni dalla legalizzazione per singolo Stato vedasi:
Documenti prodotti da Consolati stranieri presenti in Italia
La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, provvede, per delega del Ministro degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme dei documenti rilasciati da Autorità estere presenti in Italia (anche le rappresentanze diplomatiche e consolari) affinché abbiano valore in Italia e i documenti e atti prodotti in Italia affinché abbiano valore all’estero. La “legalizzazione” consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell’autenticità della firma stessa.
La procedura di legalizzazione è immediata: l’ufficio della Prefettura – U.T.G. controlla che la firma che appare sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro. In caso affermativo, viene subito apposto il timbro di legalizzazione. In caso negativo, viene richiesto via fax all’ente che ha emanato l’atto il nominativo della persona autorizzata alla firma e, una volta conosciute le informazioni necessarie, viene disposta la legalizzazione del documento.
La legalizzazione di atti firmati dagli Ufficiali di stato civile dei Comuni, dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria e dagli Uffici Giudiziari è invece di competenza della Procura della Repubblica.
Non è necessaria la legalizzazione presso la Prefettura degli atti consolari dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
Per maggiori informazioni si veda https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/verona/legalizzazione-documenti
26. Come ottenere il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero?
Il riconoscimento dei titoli di studio dipende dall’uso che se ne deve fare. Lo strumento principale è l’attestazione di valore, che ha però natura meramente informativa e va richiesta alla Rappresentanza Consolare italiana di riferimento nel Paese d’origine.
Per ottenere l’equipollenza dei titoli, di solito utile per la partecipazione a bandi pubblici, è necessario rivolgersi a enti di formazione in Italia, come le università nel caso di titoli di livello universitario, per verificare le condizioni necessarie. Se il titolo di studio è necessario per l’iscrizione ad un albo, è necessario rivolgersi al relativo ordine professionale in Italia.
Si trovano ulteriori informazioni sul sito:
27. Come ottenere il riconoscimento della patente ottenuta all’estero?
Si trovano informazioni sul tema della patente (conversione, riconoscimento e conseguimento) per cittadini dell’Unione e di Paesi Terzi sul sito del Ministero dei Trasporti https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera
28. Chi può chiedere la cittadinanza italiana e come?
La cittadinanza italiana si può ottenere principalmente per nascita (ius sanguinis), per residenza, per matrimonio o per adozione. La legge italiana, in particolare la Legge n. 91/1992, regola le modalità di acquisto e perdita della cittadinanza.
La cittadinanza italiana si può acquisire:
automaticamente, secondo lo ius sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori ignoti, apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo “ius sanguinis”). La Legge n. 74 del 23/05/2025 di conversione del D.L. n.36/2025, ha apportato importanti modifiche al diritto alla cittadinanza per ius sanguinis, per il quale ora sono stati previsti importanti limiti.
su domanda, secondo lo ius sanguinis o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile
per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede ininterrottamente fino ai 18 anni, la dichiarazione dev’essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età
per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (ius sanguinis), stranieri nati in Italia (ius soli), cittadini di altri paesi dell’Unione Europea (4 anni), rifugiati e apolidi,
per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all’estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).
su domanda, per essere nati in territori già italiani
su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico
NOTE COMPILAZIONE E INVIO ON LINE DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA ITALIANA
per residenza Modello B, per matrimonio Modello A
L’istanza di cittadinanza per residenza e per matrimonio (art. 9 e art. 5 L. 91/92) si presenta on line andando sul portale www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online.
Nella sezione Richiesta assistenza, cliccando su SISTEMA INOLTRO DOMANDE DLCI, è possibile consultare le domande più frequenti relative a diversi argomenti.
Dal 23 luglio 2025 sarà possibile accedere al portale tramite SPID, CIE per i richiedenti residenti in Italia o autenticazione a due fattori per i richiedenti residenti all’estero.
I richiedenti non in possesso di SPID/CIE dovranno pertanto attivare la verifica in due fattori (TOTP) che prevede l’installazione di un’app di autenticazione, come Google Authenticator o Microsoft Authenticator, direttamente sul proprio smartphone e la configurazione dell’account al suo interno.
La suddetta procedura va effettuata una sola volta, al primo accesso. Per tutti gli accessi successivi al portale Servizi Cittadinanza, sarà sufficiente aprire l’app di autenticazione e utilizzare il codice TOTP (generato automaticamente) per completare il login.
Nel portale, nella sezione Cittadinanza, in “Area riservata” sono riportate anche le informazioni su come ottenere e procedere con lo SPID https://portaleservizi.dlci.interno.it/spid-webapp/EntryPoint o la CIE https://portaleservizi.dlci.interno.it/spid-webapp/EntryPoint
Una volta fatto l’accesso con SPID, CIE o con la procedura di verifica in due fattori (TOTP) cliccare su “Cittadinanza”, quindi su “La mia domanda di cittadinanza” e scegliere poi il modello informatico di interesse cliccando su COMPILA.
Sono inoltre disponibili le “Istruzioni per la compilazione”, un “Manuale utente” su sistema inoltro telematico domande e un Modulo E-learning predisposti dal Ministero, ai quali fare riferimento per ulteriori indicazioni utili alla corretta compilazione della domanda.
Durante la compilazione della domanda cliccando sulla finestra “Hai bisogno di aiuto” è possibile visualizzare indicazioni utili per procedere correttamente.
Il tasto Invio domanda si attiverà solo dopo aver compilato tutti i campi.
Non è possibile né eliminare né modificare la domanda una volta inviata.
ATTENZIONE
Ogni dichiarazione omessa o non veritiera, nonché qualsiasi formazione o utilizzo di atti falsi, comporterà conseguenze penali e/o amministrative nella sfera giuridica del richiedente.
In seguito ad un doppio click sarà necessario effettuare nuovamente l’accesso al portale ed eventuali modifiche non salvate andranno perse. Assicurati quindi di salvare sempre la sezione prima di passare alla successiva e presta attenzione ad effettuare un solo click sui pulsanti.
Una volta effettuato l’accesso al portale servizi “”Cittadinanza”” tramite SPID di livello 2, il sistema acquisisce automaticamente l’indirizzo e-mail associato allo SPID, e lo utilizzerà come recapito per le comunicazioni relative al procedimento. È importante che l’e-mail associata alla pratica sia attiva e regolarmente consultata.
È necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio Cittadinanza ogni eventuale cambio di residenza, inviando un certificato di residenza o una dichiarazione dell’interessato in cui indica la nuova residenza con allegato un documento d’identità, il tutto come unico PDF, via mail all’indirizzo cittadinanza.pref_verona@interno.it, o con mail PEC all’indirizzo protocollo.prefvr@pec.interno.it, indicando nell’oggetto il codice K10 e la dicitura CAMBIO RESIDENZA
E’ necessario verificare che i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), siano perfettamente concordanti su tutti i documenti in possesso dell’interessato (cert. di nascita, cert. penale, passaporto, perm. soggiorno e carta d’identità). In caso di dati discordanti, è necessario allegare alla domanda anche una dichiarazione consolare dalla quale risultino le esatte generalità dell’istante.
In caso di variazione delle proprie generalità nel corso del procedimento queste dovranno essere tempestivamente comunicate alla prefettura competente e con pec all’ufficio cittadinanza al seguente indirizzo comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it specificando nell’oggetto il numero indentificativo della pratica k10/……..– con la dicitura “cambio generalita’ “, allegando i nuovi documenti e una attestazione consolare in cui venga chiarito il cambio del nominativo.
Si richiama l’attenzione sulla necessità che risultino indicate le nuove generalità anche presso l’anagrafe, l’agenzia delle entrate e lo spid. In particolare il nuovo spid dovra’ essere associato alla propria pratica contattando l’help desk. In mancanza di tali adempimenti non si potra’ procedere alla definizione della pratica.
I figli minori, regolarmente soggiornanti e residenti in Italia, che convivono con il neo cittadino italiano, possono diventare cittadini italiani, con condizioni diverse per figli minori nati in Italia e figli minori nati all’estero, mediante iscrizione nei Registri di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato (artt. 3-bis e 14 L. 91/1992).
La legge italiana non prevede la perdita della cittadinanza di origine. Si potrebbe però perderla se è previsto dall’ordinamento del proprio paese.
Le informazioni sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana per chi risiede a Verona e provincia si trovano sul sito della Prefettura di Verona alla pagina https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/verona/cittadinanza
Il termine per la definizione del procedimento, se la domanda è stata presentata con la documentazione regolare e completa, è di:
- 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi per domande presentate dal 20/12/2020 in poi (DL 130/2020 convertito con L. 173/2020).
- per domande presentate tra il 5/10/2018 e il 19/12/2020 secondo l’interpretazione della Circolare del Ministero dell’Interno del 12/05/2021 il termine è 48 mesi, mentre secondo diversi interpreti il termine è di 730 giorni, in base all’art. 4 comma 7 DL 130/2020 (DL 113/2018 convertito con L. 132/2018 e modificato da DL 130/2020)
- 730 giorni per domande in corso alla data del 5/10/2018 (DL 113/2018 convertito con L. 132/2018).
Se l’istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell’Interno viene notificato all’interessato.
Dal 1 febbraio 2024 la notifica dei decreti avverrà tramite la Piattaforma Notifiche Digitali (Circolare del Ministero dell’Interno del 10/11/2023). Per poter ricevere gli avvisi di cortesia (tramite SMS e/o email) relativi alla notifica del decreto di cittadinanza, il richiedente deve indicare i propri recapiti all’interno della Piattaforma Notifiche Digitali, nell’apposita sezione “recapiti”, accedendo tramite il seguente link https://cittadini.notifichedigitali.it
Per ricevere l’avviso di cortesia sull’app IO, il richiedente deve attivare il servizio “SEND – Notifiche digitali” presente all’interno dell’app nella sezione “Servizi – IO – L’app dei servizi pubblici”.
L’interessato, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Il codice K10/K10C è assegnato alle pratiche dalla Prefettura / Rappresentanza consolare competente tramite sistema informatico. Per le domande presentate online si riceverà comunicazione nella propria area riservata sul portale.
Dal 26/02/2024 gli interessati al procedimento di concessione e acquisto della cittadinanza italiana per richiedere informazioni sulla propria domanda di cittadinanza potranno scrivere una mail oppure una mail pec all’indirizzo poloorientacittadinanza@pecdlci.interno.it
Se l’interessato ha una domanda in corso è necessario indicare nell’oggetto il numero della domanda (K10/…… o K10/C/……..) e la provincia di residenza oppure il codice identificativo (id token) e la provincia di residenza (esempio “k10/…… Bergamo”).
Se l’interessato non ha una domanda in corso è necessario indicare nell’oggetto la dicitura “richiesta informazioni” ed aggiungere la provincia di residenza ( esempio “richiesta Roma”).
Dal 01/07/2024 il servizio Contact Center Polo Orienta (sportello telefonico del Ministero dell’Interno che dà informazioni a chi ha chiesto la cittadinanza italiana) sarà raggiungibile al numero 0669000700 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30. Per ricevere informazioni è necessario avere a disposizione il numero k10 o k10C della propria domanda ed un documento d’identità. In caso di avvenuto rifiuto da parte della Prefettura è necessario il codice identificativo ( id token) ed un documento d’identità.
Fonte: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Modello B
Cittadini non italiani – Art.9 (lett. a, b, d, e, f) e Art.16 – Richiesta per Residenza in Italia per
lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
il cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
l’apolide o il rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;
lo straniero figlio di naturalizzato italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla naturalizzazione del genitore – nella domanda far riferimento all’art.9 lett.b).
NOTE “Istruzioni per la compilazione” – Modello B (scaricabili dal sito del Ministero)
Il cittadino non italiano che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (art.9 lett. c) deve invece utilizzare il modulo C (se residente in Italia) o CE (se residente all’estero).
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE E DATI UTILI – Modello B
Alla domanda devono essere allegati, scansionati, i seguenti documenti:
NOTE TECNICHE: Ogni allegato dovrà avere una dimensione massima di 4 MB formato PDF.
Le pagine che compongono gli originali dei documenti da allegare non devono essere disgiunte, devono essere visibili in tutte le loro parti compresi i bolli di congiunzione, i sigilli, le firme, i timbri di legalizzazione e le apostille aggiunte.
- certificato di nascita completo di tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale, tradotto e legalizzato o come previsto dalla norma vigente e da eventuali accordi particolari, se proveniente dall’estero;
Avvertenze: Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 2 non sia indicato anche il cognome conseguito con il matrimonio) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme tradotto e legalizzato.
In generale in caso di discordanze tra le generalità contenute in maschera nelle varie sottosezioni (ad es. Cognome, Nome, Stato Nascita, Luogo di Nascita, Nato il, Cittadinanza), segnalate dal sistema tramite un messaggio informativo, si aprirà automaticamente una sezione nella quale sarà possibile inserire l’atto di matrimonio/unione civile o l’attestazione di esatte generalità rilasciata dall’Ambasciata del Paese di origine o Certificato di nascita con attestazione marginale.
- carta d’identità rilasciata dalle autorità italiane in corso di validità
- documento di identità estero, passaporto in corso di validità o altro documento equipollente per cittadini di Paesi terzi, passaporto o documento di identità del Paese di origine per cittadini dell’Unione.
- titolo di soggiorno, permesso o carta di soggiorno per cittadini di Paesi terzi, attestato di residenza ai sensi del D. Lgs. 30/2007 per cittadini dell’Unione (richiesta di iscrizione anagrafica), carta MAECI (carte di identità rilasciate a favore del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari straniere e presso le Organizzazioni internazionali presenti in Italia).
Per i cittadini di Paesi terzi prima di procedere con l’invio della domanda assicurarsi che il proprio permesso di soggiorno di lungo periodo o la carta di soggiorno per familiare di cittadino della U.E. sia stato aggiornato, o sia stata fatta richiesta di aggiornamento, secondo la Legge n. 238/2021 che prevede il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico con scadenza materiale di 10 o 5 anni a seconda del caso.
Saranno ammissibili le istanze di cittadinanza a cui venga allegata la ricevuta di domanda di aggiornamento del titolo di soggiorno (inserito in un unico file insieme al titolo di soggiorno stesso).
Nel caso in cui sia stata già presentata la domanda allegando il permesso di soggiorno di lunga durata o carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E. formato cartaceo è ugualmente necessario richiedere l’aggiornamento, e trasmettere la relativa ricevuta a comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it indicando nell’oggetto il numero K10/K10/C della domanda di cittadinanza.
Per i cittadini UE in possesso di richiesta o attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal comune, selezionare la voce “richiesta di iscrizione anagrafica” e nel campo “numero del permesso” inserire eventuali numeri di protocollo del documento di attestazione o in alternativa inserire “99999” nel caso in cui non sia presente un numero di protocollo. Nel campo motivazione inserire semplicemente “Soggiorno”.
- certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza qualora la permanenza sia stata superiore ai sei mesi, di data non anteriore a sei mesi prima, in originale, tradotto e legalizzato o come previsto dalla norma vigente e da eventuali accordi particolari.
Attenzione: in questo caso per Paesi terzi si intendono tutti gli stati diversi dall’Italia.
Andranno riportati anche gli estremi di eventuali condanne riportate all’estero indicandone gli estremi.
I richiedenti nati in Italia o che hanno effettuato l’ingresso prima dei 14 anni non dovranno presentare il certificato penale del Paese di origine se non vi hanno fatto ritorno in modo stabile e non dovranno compilare la relativa sezione.
- modelli fiscali (Certificazione Unica (ex-CUD), UNICO, 730) degli ultimi 3 anni propri e/o di familiari conviventi a cui si è a carico o che concorrono al reddito e loro dichiarazione di mantenimento e consenso al trattamento dei dati.
- documento comprovante la conoscenza della lingua italiana quindi ‘accordo di integrazione’ o ‘permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo’ o ‘titolo di studio’ o ‘certificato di conoscenza della lingua italiana’ o “certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica per richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità”
- ricevuta di pagamento del contributo di euro 250,00 (dal 5 ottobre 2018, DL 113/2018 convertito con L. 132/2018) da pagare tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.
- questionario scaricabile dal portale in fase di compilazione della domanda
Nel caso di dipendenti delle organizzazioni internazionali andranno allegati anche: ultima carta MAE emessa, dichiarazione di residenza del richiedente rilasciata dall’ente internazionale, dichiarazione sui redditi del richiedente rilasciata dall’ente internazionale.
Nel caso di appartenenti al Clero andrà allegata anche dichiarazione dell’ente religioso riguardo al mantenimento del richiedente.
I titolari di protezione internazionale (asilo politico) e gli apolidi, in luogo della documentazione richiesta ai punti 1 e 5, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da redigersi in Tribunale, contenente le complete generalità del richiedente in sostituzione del certificato di nascita e in cui si attesti anche la posizione giudiziaria nel Paese di origine in sostituzione del certificato penale. I cittadini ucraini, ai sensi dell’art. 6 del DPCM 28 marzo 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2022, sono esonerati dall’esibizione dell’atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell’istanza.
Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti provenienti dall’estero, devono essere tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali.
All’indirizzo https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/32/2024-09/documenti-cittadinanza-supertabella.pdf è disponibile una guida con tutte le esenzioni dalla legalizzazione e dalla traduzione relative a ogni Stato.
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SERVIRANNO INOLTRE I SEGUENTI DOCUMENTI/DATI:
- Marca da bollo da 16,00 € da pagare tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.
- Se titolare di protezione internazionale o apolide, certificato di riconoscimento della protezione internazionale o copia del certificato di riconoscimento dello status di apolide
- autocertificazione (già inserita nel modello on line) dello stato di famiglia, indicando anche il codice fiscale dei familiari
- dati anagrafici e indirizzo di residenza di figli dei coniugi non conviventi con il richiedente
- codice pratica di eventuali Domande di cittadinanza presentate dal richiedente, dai genitori, dai familiari conviventi con il richiedente e presenti nello stato famiglia o dal coniuge
- autocertificazione (già inserita nel modello on line) indicante la residenza storica con indicazione dei comuni di residenza e dei relativi periodi di riferimento, a dimostrazione della residenza legale continuativa per il periodo di legge previsto per la fattispecie indicata
- autocertificazione posizione giudiziaria in Italia (già inserita nel modello on line). Nel caso siano state riportate condanne penali o si sia sottoposti a procedimenti penali in corso dovrà essere indicata l’Autorità Giudiziaria italiana territorialmente competente.
- Per chi presenta la domanda dal 4 dicembre 2018 la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e’ subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto di presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (DL 113/2018 convertito con modifiche con L. 132/2018).
Qualora la certificazione venga rilasciata da un ente privato, si dovrà produrre copia autenticata (Circolare del Ministero dell’Interno n. 666 del 25/01/2019).
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 25/2025 è esonerato dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica (Circolare del Ministero dell’Interno n. 410645 del 13/03/2025).
Le suddette autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive si rendono compilando il Modello B.
- INDIRIZZI ALL’ESTERO: residenze che il richiedente ha avuto nel paese di origine e/o in qualsiasi altro paese ad esclusione dell’Italia. Andranno indicati i periodi esatti, con giorno/mese/anno di inizio e fine residenza.
Per chi è venuto in Italia da bambino inserire nella parte Residenze all’estero l’indirizzo estero dove si è vissuto prima di venire in Italia indipendentemente da quanti anni si avevano.
Se la persona non ha mai avuto residenze all’estero, visto che questa sezione presuppone il contrario, si consiglia di contattare la Prefettura per comprendere come procedere.
- modelli fiscali (Certificazione Unica (ex-CUD), UNICO, 730) degli ultimi 3 anni di lavoro (reddito di riferimento per la valutazione: singolo € 8.263,31 – singolo con coniuge a carico € 11.362,05 – ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico D.L. 382/1989 art. 3.
Nella domanda inserire il valore senza decimali. Ad esempio se la cifra è 12.345,678 inserire 12345 senza il separatore delle migliaia e senza i decimali.
La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonchè il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. Per la valutazione delle istanze possono essere presi in considerazione i redditi dei componenti conviventi del nucleo familiare indicati nell’articolo 433 cc..
Quindi nel caso il richiedente non possegga redditi propri o intenda integrarli con quelli del nucleo familiare, dovranno essere documentati anche i redditi degli altri componenti il nucleo familiare. È possibile indicare i redditi dell’amministratore di sostegno nel caso l’amministratore concorra al reddito familiare o nel caso in cui il richiedente sia fiscalmente a suo carico.
Nel caso di dipendenti delle organizzazioni internazionali andrà allegata dichiarazione sui redditi del richiedente rilasciata dall’ente internazionale.
Nel caso di appartenenti al Clero andrà allegata anche dichiarazione dell’ente religioso riguardo al mantenimento del richiedente.
- documento di identità dell’eventuale coniuge presente in Italia, e codice fiscale se disponibile.
La scelta della voce “Contratto di Convivenza” nel campo PARENTELA comporterà la compilazione obbligatoria dei campii DATA DEL CONTRATTO e LUOGO DEL CONTRATTO.
- sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art. 9, c. 1, lett. b);
- dati di eventuale Tutore o Amministratore di sostegno del richiedente nel caso in cui quest’ultimo si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi. Redditi percepiti dal Tutore o Amministratore di sostegno negli ultimi tre anni se si dichiara di essere fiscalmente a carico di quest’ultimo o se quest’ultimo concorre al reddito, allegando quindi documenti comprovanti il reddito e una dichiarazione di mantenimento e consenso al trattamento dei dati.
Modello A
Cittadini Stranieri residenti in Italia – Art.5 richiesta per matrimonio o unione civile con cittadino italiano
NOTE “Istruzioni di compilazione” – Modello A (scaricabili dal sito del Ministero)
Nel caso di residenza all’estero utilizzare il Modello AE.
Requisiti: possono richiedere la cittadinanza ai sensi dell’art. 5 gli stranieri coniugati – o uniti civilmente con persona dello stesso sesso – con cittadini italiani e residenti in Italia per almeno 2 anni successivi al matrimonio o dopo 3 anni dal matrimonio se residenti all’estero.
Se il coniuge o partner unito civilmente è stato naturalizzato cittadino italiano dopo il matrimonio o unione, il periodo di 2 o 3 anni parte dalla data del giuramento del coniuge.
È prassi della Prefettura di Verona considerare valide le domande di quanti siano sposati con cittadino italiano da almeno 3 anni (con residenza all’estero), e che abbiano recentemente fissato la residenza in Italia. In tal caso non è quindi necessario maturare l’ulteriore requisito della residenza di 2 anni in Italia.
Tali termini sono dimezzati in presenza di figli.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE E DATI UTILI – Modello A
Alla domanda devono essere allegati, scansionati, i seguenti documenti:
NOTE TECNICHE:
Ogni allegato dovrà avere una dimensione massima di 4 MB formato PDF.
Le pagine che compongono gli originali dei documenti da allegare non devono essere disgiunte, devono essere visibili in tutte le loro parti compresi i bolli di congiunzione, i sigilli, le firme, i timbri di legalizzazione e le apostille aggiunte.
- certificato di nascita completo di tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale, tradotto e legalizzato o come previsto dalla norma vigente e da eventuali accordi particolari, se proveniente dall’estero;
Avvertenze: Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 2 non sia indicato anche il cognome conseguito con il matrimonio) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme tradotto e legalizzato.
In generale in caso di discordanze tra le generalità contenute in maschera nelle varie sottosezioni (ad es. Cognome, Nome, Stato Nascita, Luogo di Nascita, Nato il, Cittadinanza), segnalate dal sistema tramite un messaggio informativo, si aprirà automaticamente una sezione nella quale sarà possibile inserire l’atto di matrimonio/unione civile o l’attestazione di esatte generalità rilasciata dall’Ambasciata del Paese di origine o Certificato di nascita con attestazione marginale.
- carta d’identità rilasciata dalle autorità italiane in corso di validità
- documento di identità estero, passaporto in corso di validità o altro documento equipollente per cittadini di Paesi terzi, passaporto o documento di identità del Paese di origine per cittadini dell’Unione.
- titolo di soggiorno, permesso o carta di soggiorno per cittadini di Paesi terzi, attestato di residenza ai sensi del D. Lgs. 30/2007 per cittadini dell’Unione (richiesta di iscrizione anagrafica), carta MAECI (carte di identità rilasciate a favore del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari straniere e presso le Organizzazioni internazionali presenti in Italia).
Per i cittadini di Paesi terzi prima di procedere con l’invio della domanda assicurarsi che il proprio permesso di soggiorno di lungo periodo o la carta di soggiorno per familiare di cittadino della U.E. sia stato aggiornato, o sia stata fatta richiesta di aggiornamento, secondo la Legge n. 238/2021 che prevede il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico con scadenza materiale di 10 o 5 anni a seconda del caso.
Saranno ammissibili le istanze di cittadinanza a cui venga allegata la ricevuta di domanda di aggiornamento del titolo di soggiorno (inserito in un unico file insieme al titolo di soggiorno stesso).
Nel caso in cui sia stata già presentata la domanda allegando il permesso di soggiorno di lunga durata o carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E. formato cartaceo è ugualmente necessario richiedere l’aggiornamento, e trasmettere la relativa ricevuta a comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it indicando nell’oggetto il numero K10/K10/C della domanda di cittadinanza.
Per i cittadini UE in possesso di richiesta o attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal comune, selezionare la voce “richiesta di iscrizione anagrafica” e nel campo “numero del permesso” inserire eventuali numeri di protocollo del documento di attestazione o in alternativa inserire “99999” nel caso in cui non sia presente un numero di protocollo. Nel campo motivazione inserire semplicemente “Soggiorno”.
- certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza qualora la permanenza sia stata superiore ai sei mesi, di data non anteriore a sei mesi prima, in originale, tradotto e legalizzato o come previsto dalla norma vigente e da eventuali accordi particolari.
Attenzione: in questo caso per Paesi terzi si intendono tutti gli stati diversi dall’Italia.
Andranno riportati anche gli estremi di eventuali condanne riportate all’estero indicandone gli estremi.
I richiedenti nati in Italia o che hanno effettuato l’ingresso prima dei 14 anni non dovranno presentare il certificato penale del Paese di origine se non vi hanno fatto ritorno in modo stabile e non dovranno compilare la relativa sezione.
- documento comprovante la conoscenza della lingua italiana quindi ‘accordo di integrazione’ o ‘permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo’ o ‘titolo di studio’ o ‘certificato di conoscenza della lingua italiana’ o “certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica per richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità”
- ricevuta di pagamento del contributo di euro 250,00 (dal 5 ottobre 2018, DL 113/2018 convertito con L. 132/2018) da pagare tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.
I titolari di protezione internazionale (asilo politico) e gli apolidi, in luogo della documentazione richiesta ai punti 1 e 5, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da redigersi in Tribunale, contenente le complete generalità del richiedente in sostituzione del certificato di nascita e in cui si attesti anche la posizione giudiziaria nel Paese di origine in sostituzione del certificato penale.
I cittadini ucraini, ai sensi dell’art. 6 del DPCM 28 marzo 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2022, sono esonerati dall’esibizione dell’atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell’istanza.
Al fine della compilazione della domanda, alla voce relativa ai documenti di cui sopra, basterà inserire una semplice dichiarazione di volersi avvalere del previsto esonero.
Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti provenienti dall’estero, devono essere tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali.
All’indirizzo https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/32/2024-09/documenti-cittadinanza-supertabella.pdf è disponibile una guida con tutte le esenzioni dalla legalizzazione e dalla traduzione relative a ogni Stato.
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SERVIRANNO INOLTRE I SEGUENTI DOCUMENTI/DATI:
- Marca da bollo da 16,00 € da pagare tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.
- Se titolare di protezione internazionale o apolide, certificato di riconoscimento della protezione internazionale (asilo politico) o copia del certificato di riconoscimento dello status di apolide
- autocertificazione (già inserita nel modello on line) dell’atto integrale di matrimonio o di costituzione dell’unione civile;
- autocertificazione (già inserita nel modello on line) dello stato di famiglia;
- codice pratica di eventuali Domande di cittadinanza presentate dal richiedente, dai genitori, dal coniuge, dal partner unito civilmente e dai familiari conviventi con il richiedente e presenti nello stato famiglia;
- autocertificazione (già inserita nel modello on line) indicante la residenza storica con indicazione dei comuni di residenza e dei relativi periodi di riferimento, a dimostrazione della residenza legale continuativa per il periodo di legge previsto per la fattispecie indicata
- autocertificazione posizione giudiziaria in Italia (già inserita nel modello on line). Nel caso siano state riportate condanne penali o si sia sottoposti a procedimenti penali in corso dovrà essere indicata l’Autorità Giudiziaria italiana territorialmente competente ed eventuale sentenza di riabilitazione.
- autocertificazione cittadinanza italiana del coniuge o partner unito civilmente (già inserita nel modello on line).
Se il coniuge o partner unito civilmente cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza dopo la nascita serve data esatta (giorno/mese/anno) da cui è cittadino Italiano e se si tratta di acquisto per naturalizzazione, riacquisto o riconoscimento.
acquisto per naturalizzazione: ad esempio acquisto per residenza o per matrimonio con cittadino italiano
riacquisto: ad esempio riacquisto per coloro che trasferitisi all’estero, abbiano perso la cittadinanza italiana per una qualsiasi causa, e la riacquistino al loro rientro in Italia
riconoscimento: ad esempio riconoscimento per discendenza jure sanguinis da cittadino italiano
Se il coniuge vive all’estero, va inserito documento che ne attesti la motivazione.
- dati di eventuale Tutore o Amministratore di sostegno del richiedente nel caso in cui quest’ultimo si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi
- Per chi presenta la domanda dal 4 dicembre 2018 la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e’ subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto di presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (DL 113/2018 convertito con modifiche con L. 132/2018).
Qualora la certificazione venga rilasciata da un ente privato, si dovrà produrre copia autenticata (Circolare del Ministero dell’Interno n. 666 del 25/01/2019).
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 25/2025 è esonerato dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica (Circolare del Ministero dell’Interno n. 410645 del 13/03/2025).
Le suddette autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive si rendono compilando il Modello A.
- INDIRIZZI ALL’ESTERO residenze che il richiedente ha avuto nel paese di origine e/o in qualsiasi altro paese ad esclusione dell’Italia. Andranno indicati i periodi esatti, con giorno/mese/anno di inizio e fine residenza.
Per chi è venuto in Italia da bambino inserire nella parte Residenze all’estero l’indirizzo estero dove si è vissuto prima di venire in Italia indipendentemente da quanti anni si avevano.
Se la persona non ha mai avuto residenze all’estero, visto che questa sezione presuppone il contrario, si consiglia di contattare la Prefettura per comprendere come procedere.
- dati di eventuale Tutore o Amministratore di sostegno del richiedente nel caso in cui quest’ultimo si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi.
CITTADINI DI PAESI TERZI (NON COMUNITARI)
INGRESSO, SOGGIORNO E PERMANENZA LEGALE IN ITALIA
29. Quale è la legge di riferimento?
Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modifiche.
30. Come fare ingresso in Italia se si intende rimanere in Italia fino a 90 giorni?
Reg. CE 810/2009 (Codice UE dei visti) e successive modifiche (Reg. UE 2019/1155)
Il visto è l’autorizzazione concessa al cittadino di Paese Terzo per l’ingresso nel territorio della Repubblica italiana. È stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro valido documento di viaggio del richiedente. Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto. Il visto è rilasciato dalle Ambasciate e dai Consolati italiani nello Stato di origine o della stabile residenza del cittadino di Paese Terzo. Non è possibile il rilascio del visto al cittadino di Paese Terzo che già si trovi in Italia. È possibile la proroga del visto ai sensi dell’art. 4-ter del D. Lgs. 286/98 per cause di forza maggiore, ragioni umanitarie o ragioni personali serie.
Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto e tra le altre in particolare su: i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda, le modalità per ottenere un appuntamento, dove poter presentare domanda, quali sono gli intermediari commerciali accreditati, quali i termini per l’esame delle domande. Le eventuali decisioni negative relative alle domande devono essere notificate al richiedente, tali notifiche devono indicare i motivi su cui si basano. In caso di decisione negativa è possibile il ricorso. Il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso: i titolari di un visto sono invitati a dimostrare di soddisfare le condizioni di ingresso alla frontiera esterna Schengen.
I cittadini di alcuni Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d’ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, studio, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni nell’arco di 180 giorni mentre l’obbligo sussiste per i cittadini di altri Paesi, per sapere quali è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri alla pagina https://vistoperitalia.esteri.it/
Dal 12 ottobre 2025 è attivo il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System, EES). È un sistema informatico automatizzato inteso a registrare i cittadini di paesi terzi che viaggiano per periodi di breve durata ogni volta che attraversano le frontiere esterne dei paesi europei che lo utilizzano, tra cui l’Italia. Per maggiori informazioni si veda https://travel-europe.europa.eu/it/ees
Il cittadino di Paese Terzo già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio. Le tipologie di visto d’ingresso sono le seguenti: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, turismo – visita famiglia/amici, vacanze-lavoro, volontariato.
Tra questi i visti possono essere:
• Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen uniforme): il visto Schengen consente il transito o il breve soggiorno fino a 90 giorni.
• Visto per soggiorni di lunga durata (Nazionali): per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) gli stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. Questi tipi di visto sono validi per soggiorni superiori a 90 giorni con uno o più ingressi in Italia e per l’eventuale transito (per non più di cinque giorni) attraverso il territorio degli Stati Schengen.
– Visto tipo A: transito aeroportuale.
– Visto tipo C: soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
– Visto tipo D: soggiorni superiori a 90 giorni.
Il cittadino di Paese Terzo che entra legalmente in Italia per soggiorni superiori ai 90 giorni, entro otto giorni lavorativi, deve richiedere il titolo di soggiorno. Il documento avrà una motivazione connessa a quella indicata nel visto.
L’ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:
• si presentano attraverso un valico di frontiera;
• siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
• abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto;
• non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione;
• non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali;
• dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l’esibizione del biglietto di ritorno.
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.
Il cittadino di Paese Terzo sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito.
Vengono espulsi o accompagnati alla frontiera i cittadini di Paesi Terzi che non hanno un regolare visto di ingresso, se richiesto, o un titolo di soggiorno. Non possono essere espulsi immediatamente se occorre prestare loro soccorso, occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità, occorre preparare i documenti per il viaggio o non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo: devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza per i rimpatri (art. 14 D. Lgs. 286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione e fino a massimo 90 giorni prorogabili fino a 18 mesi complessivi.
Per soggiorni brevi – fino a 90 giorni
Per i cittadini di Paesi Terzi, nei casi d’ingresso in Italia per soggiorni brevi per missione, gara sportiva, visite, affari, turismo e studio (previo rilascio di apposito visto di ingresso laddove previsto) non è necessario richiedere il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno non sia superiore a tre mesi come previsto dalla legge 28/5/2007, n. 68. Sono previsti però altri adempimenti. Il Decreto 26/7/2007 del Ministero dell’Interno prevede che il cittadino di Paese Terzo, proveniente da Paesi che non applicano l’accordo Schengen, assolva l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza all’atto del suo ingresso nel territorio dello Stato, presentandosi ai valichi di frontiera, ove è apposta l’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio. Mentre il cittadino di Paese Terzo proveniente da Paesi che applicano l’accordo Schengen, deve rendere la dichiarazione di presenza entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, al Questore della Provincia in cui si trova.
Qualora però alloggi in una struttura ricettiva (es. albergo, …) assolve l’obbligo di dichiarazione di presenza registrando la propria presenza presso la struttura prescelta, che dovrà rilasciare idonea certificazione.
L’inosservanza da parte del cittadino di Paese Terzo della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui il cittadino di Paese Terzo si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.
Il cittadino italiano e non, regolarmente presente in Italia, può presentare lettera di invito (dichiarazione di ospitalità) a favore di un familiare o conoscente cittadino di Paese Terzo alle competenti autorità consolari italiane nel Paese di stabile residenza dello straniero stesso affinché gli venga concesso regolare visto di ingresso per turismo (o turismo visita famiglia/amici) laddove è richiesto. Il cittadino di Paese Terzo che arriva in Italia per motivi di turismo può soggiornarvi per il periodo indicato sul visto o al massimo 90 giorni. Il titolo di soggiorno per turismo non permette di lavorare e non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
31. Come fare ingresso in Italia se si intende rimanere in Italia oltre i 90 giorni?
Reg. CE 810/2009 (Codice UE dei visti) e successive modifiche (Reg. UE 2019/1155)
Il visto è l’autorizzazione concessa al cittadino di Paese Terzo per l’ingresso nel territorio della Repubblica italiana. È stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro valido documento di viaggio del richiedente. Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto. Il visto è rilasciato dalle Ambasciate e dai Consolati italiani nello Stato di origine o della stabile residenza del cittadino di Paese Terzo. Non è possibile il rilascio del visto al cittadino di Paese Terzo che già si trovi in Italia. È possibile la proroga del visto ai sensi dell’art. 4-ter del D. Lgs. 286/98 per cause di forza maggiore, ragioni umanitarie o ragioni personali serie.
Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto e tra le altre in particolare su: i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda, le modalità per ottenere un appuntamento, dove poter presentare domanda, quali sono gli intermediari commerciali accreditati, quali i termini per l’esame delle domande. Le eventuali decisioni negative relative alle domande devono essere notificate al richiedente, tali notifiche devono indicare i motivi su cui si basano. In caso di decisione negativa è possibile il ricorso. Il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso: i titolari di un visto sono invitati a dimostrare di soddisfare le condizioni di ingresso alla frontiera esterna Schengen.
I cittadini di alcuni Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d’ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, studio, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni nell’arco di 180 giorni mentre l’obbligo sussiste per i cittadini di altri Paesi, per sapere quali è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri alla pagina.
Il cittadino di Paese Terzo già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio. Le tipologie di visto d’ingresso sono le seguenti: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, turismo – visita famiglia/amici, vacanze-lavoro, volontariato.
Tra questi i visti possono essere:
• Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen uniforme): il visto Schengen consente il transito o il breve soggiorno fino a 90 giorni.
• Visto per soggiorni di lunga durata (Nazionali): per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) gli stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. Questi tipi di visto sono validi per soggiorni superiori a 90 giorni con uno o più ingressi in Italia e per l’eventuale transito (per non più di cinque giorni) attraverso il territorio degli Stati Schengen.
– Visto tipo A: transito aeroportuale.
– Visto tipo C: soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
– Visto tipo D: soggiorni superiori a 90 giorni.
Il cittadino di Paese Terzo che entra legalmente in Italia per soggiorni superiori ai 90 giorni, entro otto giorni lavorativi, deve richiedere il titolo di soggiorno. Il documento avrà una motivazione connessa a quella indicata nel visto.
L’ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:
• si presentano attraverso un valico di frontiera;
• siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
• abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto;
• non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione;
• non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali;
• dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l’esibizione del biglietto di ritorno.
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.
Il cittadino di Paese Terzo sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito.
Vengono espulsi o accompagnati alla frontiera i cittadini di Paesi Terzi che non hanno un regolare visto di ingresso, se richiesto, o un titolo di soggiorno. Non possono essere espulsi immediatamente se occorre prestare loro soccorso, occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità, occorre preparare i documenti per il viaggio o non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo: devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza per i rimpatri (art. 14 D. Lgs. 286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione e fino a massimo 90 giorni prorogabili fino a 18 mesi complessivi.
Si veda lo schema che riassume l’eventuale visto, qualora previsto, che deve richiedere il familiare di cittadino italiano o dell’Unione europea per soggiorni oltre i 90 giorni alla domanda numero 5 di questa guida.
32. Come far ingresso per lavoro se si è cittadini di Paesi terzi? ❗ AGGIORNAMENTI
Lavoro subordinato
Il datore di lavoro italiano, dell’Unione europea o di Paese Terzo regolarmente soggiornante, che intenda instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino di Paese Terzo residente all’estero deve presentare, nell’ambito del Decreto Flussi, una specifica richiesta nominativa di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura – UTG (Ufficio Territoriale Governativo) della provincia competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi. Le domande possono essere presentate soltanto dalla data e secondo le modalità stabilite dal Decreto Flussi (si veda https://www.interno.gov.it/it/servizi/servizi-line/procedure-flussi).
É inoltre possibile presentare in ogni momento dell’anno richiesta di nulla osta al lavoro per:
- lavoratori stranieri, nel limite massimo di 10.000 quote all’anno, da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o persone con disabilità o, dal 2026, bambini fino a 6 anni (baby sitter).
- discendenti di cittadino italiano, con le procedure di cui all’art. 22 del D. Lgs. 286/98, che siano cittadini dei seguenti Paesi: Argentina, Brasile, Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay.
- un cittadino di Paese Terzo residente all’estero, per le particolari categorie di lavoro previste dall’articolo 27 e seguenti del D. Lgs. 286/98 che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d’ingresso. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, e dunque del rilascio del permesso di soggiorno, il nulla osta (comunque rilasciato entro 60 giorni se la Questura non ha comunicato motivi ostativi, salva la facoltà di revoca), consente l’attività lavorativa (Circ. 0041710 19/05/2023).
Lavoro stagionale (art. 24 D. Lgs. 286/98)
Vale la stessa procedura descritta per il lavoro subordinato. L’autorizzazione al lavoro stagionale, rilasciata nell’ambito di specifico Decreto Flussi per lavoro stagionale, ha una validità massima di nove mesi in un periodo di 12 mesi (in base alla durata del lavoro stagionale o anche con riferimento a lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro).
Il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, anche in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, in possesso dei requisiti previsti, può convertire il permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario al di fuori delle quote del Decreto Flussi.
L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, prevede che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l’immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La norma non prevede alcun termine perentorio entro il quale presentare la relativa istanza, né richiede espressamente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia ancora in corso di validità al momento della domanda di conversione. In via generale, gli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 prevedono un periodo di “tolleranza” di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo o la conversione.
Lavoro autonomo
Il cittadino di Paese Terzo che intende esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività, compresi i requisiti per l’iscrizione ad albi o registri ove necessari e deve:
• richiedere, anche tramite un proprio procuratore, alla competente autorità amministrativa una dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato (ad es. alla Camera di commercio per l’iscrizione nel Registro esercenti il Commercio, al Comune nel caso di attività per il commercio per il cui avvio è necessario solo presentare una previa comunicazione al Comune stesso). Per l’esercizio di una professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale straniero conseguito in un Paese non appartenente all’Unione europea. Per quanto concerne una professione sanitaria, anche a carattere occasionale, è richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Salute. Per le professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia, il procedimento di riconoscimento del titolo avviene presso la Direzione generale degli Affari civili – Ufficio VII – Reparto internazionale. Tra le professioni di competenza del predetto Ministero rientrano le seguenti: attuario, avvocato, commercialista, biologo, chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere, agente di cambio, psicologo, assistente sociale, consulente del lavoro, agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale, giornalista. La dichiarazione deve avere data non anteriore a tre mesi dalla richiesta;
• richiedere un’attestazione dei parametri economici relativi alla disponibilità delle risorse occorrenti per l’esercizio dell’attività che si vuole intraprendere. Questa viene rilasciata dalla Camera di commercio competente per territorio, purché l’attività che si intende svolgere abbia il carattere di attività imprenditoriale. L’attestazione è fornita anche dai competenti ordini professionali, per le attività soggette a iscrizione negli ordini stessi;
• poter disporre di una idonea sistemazione alloggiativa: per questo si dovrà esibire un contratto di acquisto o di locazione dell’immobile (ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4/1/1968, n. 15) o una dichiarazione di un cittadino italiano o non italiano regolarmente soggiornante in Italia che attesti di aver messo a disposizione del cittadino di Paesi Terzi un alloggio idoneo.
Anche l’ingresso in Italia per lavoro autonomo è subordinato ai tempi e alle modalità stabilite dal Decreto Flussi.
La richiesta di visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere presentata alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane competenti in base al luogo di residenza nell’ambito di un Decreto Flussi che determini le categorie di lavoratori autonomi che possono fare ingresso in Italia, il numero delle quote ed eventuali quote riservate a specifiche nazionalità. Per il rilascio del visto per lavoro autonomo l’interessato deve fornire, oltre a quanto sopra previsto, garanzia di enti, cittadini italiani o stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno o certificare un reddito annuo che superi il livello minimo previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria. Si dovrà presentare alla Questura territorialmente competente, anche tramite un proprio procuratore, la dichiarazione preventiva, la copia della domanda e della documentazione allegata. Entro venti giorni dalla richiesta la Questura rilascerà la dichiarazione preventiva o l’attestazione con in calce il nulla osta provvisorio al rilascio del visto per lavoro autonomo. Per la richiesta del nulla osta alla Questura di Verona, si seguano le indicazioni al documento 6 della pagina https://questure.poliziadistato.it/it/Verona/articolo/1838649d6737ac2f5145790105. Tale nulla osta, unitamente a copia della documentazione, dovrà essere presentata alla Rappresentanza Consolare Italiana competente per la domanda del visto di ingresso per lavoro autonomo.
Segue uno schema che sintetizza le principali possibilità di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

33. Cos’è il contratto di soggiorno?
Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in caso di rapporto di lavoro instaurato prima del 15.11.2011 deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato preventivamente sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico Immigrazione competente, ad eccezione dei casi nei quali il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento dell’ingresso in Italia nell’ambito del Decreto Flussi per lavoro.
In caso di rapporto di lavoro instaurato a partire dal o dopo il 15.11.2011, deve essere prodotta copia del modello unificato LAV (nota Ministeriale prot. n. 4773/2011 e decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35).
In caso di rapporto di lavoro in ambito domestico, va prodotta copia:
1) del contratto di soggiorno, nel caso il rapporto di lavoro sia stato instaurato prima del 29.01.2009 o tra il 13.05.2011 e il 15.11.2011 (in questo secondo periodo “vigeva” la Circolare del Ministero dell’Interno 3666/2011);
2) comunicazione all’INPS, nel caso il rapporto di lavoro sia stato instaurato dopo il 29.01.2009 (legge 2/2009 art. 16 bis comma 11) ma prima del 13.05.2011 o dopo il 15.11.2011.
34. Chi può chiedere il rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno e come? ❗ AGGIORNAMENTI
Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione che rilascia il Questore e che dà al cittadino di Paese Terzo il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato.
Il cittadino di Paese Terzo, che fa per la prima volta ingresso in Italia, sottoscrive l’Accordo di integrazione, articolato per crediti, per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione del cittadino di Paese Terzo dal territorio dello Stato, con alcune eccezioni (vedi box).
| ACCORDO DI INTEGRAZIONE: linee guida del MinisteroDestinatari: gli stranieri che entrano per la prima volta nel territorio italiano.Stipulazione: telematicamente o la Questura contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno.Durata accordo: due anni.Fascia di età: dai 16 anni.Minori: tra i 16 e i 18 anni l’accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per i non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile.Esclusioni: istanza di permesso di soggiorno inferiore ad un anno; patologie o handicap tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Per le vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento, l’accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.Impegni dello straniero: acquisire la conoscenza di base della lingua italiana (liv. A2) e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l’organizzazione delle istituzioni pubbliche. Lo straniero si impegna a rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 23.4.07 dichiarando di aderirvi. Lo Stato sostiene il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa e comunque, entro un mese dalla stipula dell’accordo, assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, a cura dello sportello unico, di durata tra le 5 e le 10 ore. Monte crediti iniziale pari a 16 crediti, di cui 15 possono essere sottratti in caso di mancata frequenza alla sessione di formazione civica. Incremento dei crediti:- acquisizione di determinate conoscenze (es: la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia);- svolgimento di determinate attività (es.: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o acquisto di un’abitazione, svolgimento di attività di volontariato).Decurtazione dei crediti: a) condanna penale anche non definitiva; b) sottoposizione a misure di sicurezza personali anche in via non definitiva; c) commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari. Soglia di adempimento: conseguimento di 30 crediti. Verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione sulla base della documentazione prodotta dallo straniero il quale, in caso di assenza di idonea documentazione, può svolgere un apposito test, a cura dello sportello unico, inerente la conoscenza della lingua e della cultura civica. Esiti della verifica: a) estinzione dell’accordo per adempimento = 30 crediti, livello A2 lingua e sufficiente conoscenza cultura civica; b) possibilità di fruizione di attività culturali e formative premiali a carico del Ministero del Lavoro = 40 o più crediti; c) proroga annuale dell’accordo = crediti inferiori a 30;d) risoluzione dell’accordo ed espulsione dello straniero, fatta eccezione per le ipotesi in cui l’espulsione non sia possibile a norma di legge = crediti pari o inferiori a zero; e) diniego di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno = inadempimento dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori, salvo la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento. Non sono tenuti alla verifica dell’accordo (art. 4-bis comma 2 D. Lgs. 286/98) i possessori di: permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (protezione speciale), per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. |
I titoli di soggiorno sono:
Per soggiorni brevi – fino a 90 giorni
Si veda domanda numero 30 della presente guida.
Per soggiorni di lunga durata di durata superiore a 90 giorni
L’istanza di primo rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, famiglia 14-18 anni, lavoro subordinato, anche stagionale o per Carta Blu UE, mobilità – ricercatore di lunga durata, ricerca scientifica – ricercatore, volontariato – volontario a seguito di ingresso con visto di tipo D la compilazione dell’istanza viene effettuata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura che ha rilasciato il nulla osta e consegnata all’interessato unitamente alla busta da usare per l’invio all’Ufficio Postale. È quindi necessario fissare entro 8 giorni un appuntamento.
Chi invece è in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiederne il rinnovo al Questore della Provincia in cui dimora almeno 60 giorni prima della scadenza e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza stessa presentando l’istanza presso gli uffici postali o secondo le modalità previste.
Rispetto alle modalità di presentazione delle istanze e ai requisiti e documenti necessari (tramite kit postale, previo appuntamento da richiedere tramite mail, previo appuntamento da richiedere tramite https://prenotafacile.poliziadistato.it/it/login) per le diverse tipologie di permesso di soggiorno consultare le linee guida della Questura di Verona disponibili qui:
https://questure.poliziadistato.it/it/Verona/articolo/1838649d6737ac2f5145790105
1. Istanze da presentare presso gli Uffici Postali, precisazioni
Per la compilazione del kit postale, per i casi previsti, è possibile avvalersi a titolo gratuito del supporto tramite invio telematico, dei Patronati, Enti e Associazioni abilitati. In questo caso non sarà necessario ritirare presso gli uffici postali il kit cartaceo, poiché sarà il Patronato, Ente o Associazione abilitato a fornire la busta e i moduli per la spedizione.
Il kit deve essere consegnato negli Uffici Postali con Sportello Amico, in busta aperta. Alla consegna l’interessato deve esibire il passaporto e il permesso di soggiorno in possesso.
L’operatore dell’Ufficio Postale rilascia una ricevuta con codici identificativi dell’istanza che, allegata al permesso scaduto, comprova la regolarità del soggiorno.
Attraverso i codici identificativi (user id e password) riportati sulla ricevuta rilasciata dalle Poste, è possibile verificare attraverso il sito https://www.portaleimmigrazione.it/ITA/index.html, sezione “Accedi” lo stato della pratica e la data della convocazione presso la Questura.
I costi per la presentazione dell’istanza sono:
30,46 € in caso di duplicato, conversione o aggiornamento del titolo di soggiorno, in caso di minore, di permesso per ingresso per cure mediche per il malato e gli accompagnatori, di permesso per asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, protezione speciale, casi speciali, valore civile, carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, anche permanente.
L’importo di 30,46 € andrà pagato anche per ciascun minore infraquattordicenne inserito sul permesso di soggiorno, a suo nome, poiché ad essi viene ora rilasciato un permesso individuale (L. 122/2016).
70,46 € in caso di permessi di durata superiore a tre mesi e inferiore o uguale a un anno;
80,46 € in caso di permessi di durata superiore a un anno e inferiore o uguale a tre anni;
130,46 € in caso di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 D. LGS. 286/98.
Il contributo di cui sopra non andrà in ogni caso pagato per permessi per calamità naturale e per cure mediche art. 19 d-bis. D. Lgs. 286/98. neppure il pagamento per il permesso di soggiorno elettronico, di € 30,46, in quanto il titolo di soggiorno viene rilasciato in formato cartaceo.
Tali importi vanno pagati tramite l’apposito bollettino di conto corrente postale (Decreto MEF 5 maggio 2017).
Inoltre:
• 16,00 euro per marca da bollo;
• 30,00 euro da versare all’operatore dell’Ufficio Postale quando si consegna la domanda compilata.
| Rispetto ai casi di minori inseriti sui permessi di soggiorno di entrambi i genitori riportiamo le FAQ elaborate da ANCI e Ministero dell’Interno:1. nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un permesso di soggiorno con scadenza ma in date diverse, al momento della scadenza del permesso di soggiorno del genitore 1, va fatta la richiesta di permesso individuale dei figli inseriti. In quel momento va anche effettuato l’aggiornamento del permesso del genitore 2 per rimuovere i figli dal medesimo?No, il genitore 2 attenderà la scadenza naturale del proprio titolo di soggiorno per effettuarne l’aggiornamento.2. nel caso in cui il genitore 1 abbia un permesso con scadenza e il genitore 2 abbia il permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo (slp). Quando il genitore 1 chiede il rinnovo del titolo, anche l’altro dovrà procedere con l’aggiornamento del proprio permesso UE slp al fine di ottenere per i figli il permesso UE?È preferibile che il genitore con il permesso UE slp provveda all’aggiornamento in quanto titolare della condizione più favorevole anche per i figli. Il genitore con il permesso in scadenza provvederà alla scadenza naturale.3. nel caso in cui entrambi i genitori abbiano il permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo (slp), la richiesta di aggiornamento al fine di ottenere il permesso individuale per i figli minori deve essere presentata da entrambi i genitori o è sufficiente che aggiorni uno dei due?Allo scopo di munire il minore di un titolo di soggiorno autonomo è sufficiente l’aggiornamento di uno dei due genitori. |
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2019/1157 a partire dal 02 agosto 2021 è previsto il rilascio del titolo di soggiorno elettronico (carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione o carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei – quest’ultima con validità materiale di 10 anni) in favore dei familiari stranieri di cittadino UE che esercitano il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri.
I titolari di soggiorno rilasciati in formato cartaceo conservano la validità fino alla scadenza o sostituzione con altro documento e, comunque, non oltre il 3 agosto 2023.
Al momento della spedizione del kit in Posta in alcuni casi viene comunicata direttamente all’interessato la data della convocazione in Questura per i rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali), altrimenti la data può essere verificata sul sito https://www.portaleimmigrazione.it/ITA/index.html, sezione “Accedi” inserendo i codici della ricevuta.
A seguito della convocazione il richiedente può verificare se il proprio titolo di soggiorno è pronto per il ritiro attraverso il sistema on line consultabile sul sito https://questure.poliziadistato.it/stranieri/
Se il titolo di soggiorno risulta pronto per la consegna presso la Questura di Verona, si deve prenotare il ritiro scegliendo data e orario tramite il link di seguito indicato: https://questuradiverona.it/prenotazioni/.
TABELLA SINTETICA DI ALCUNI TRA I PRINCIPALI TITOLI DI SOGGIORNO
| TIPO PERMESSO | DURATA | RINNOVO | NOTE |
| LAVORO SUBORDINATO | MASSIMO 3 ANNI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (1 ANNO SE LAVORO A TEMPO DETERMINATO) | SI | PUÒ ESSERE CONVERTITO E PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER LAVORO AUTONOMO E PER STUDIO |
| LAVORO AUTONOMO | MASSIMO 3 ANNI | SI | PUÒ ESSERE CONVERTITO E PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER LAVORO SUBORDINATO E PER STUDIO |
| LAVORO STAGIONALE | UGUALE AL VISTO O AL MASSIMO 9 MESI IN UN PERIODO DI 12 MESI | SÌ, MA SOLO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI 9 MESI | ANCHE IN OCCASIONE DEL PRIMO INGRESSO PER MOTIVI STAGIONALI, SE IN POSSESSO DEI REQUISITI, PUÒ ESSERE CONVERTITO IN LAVORO SUBORDINATO AL DI FUORI DELLE QUOTE FISSATE DAI DECRETI FLUSSI |
| LAVORO – ART. 27 T.U. | MASSIMO 2 ANNI | SI, NELL’AMBITO DELLA STESSA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI LAVORO. | NON PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO, TRANNE NEI CASI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTIVITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 27, COMMA 1, LETTERA P) E PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO DI TIPO ARTISTICO DI CUI ALL’ART. 27, COMMA 1, LETTERA M), N) ED O). |
| STUDIO O FORMAZIONE | NON INFERIORE ALLA DURATA DEL CORSO DI STUDIO, FATTE SALVE VERIFICHE DI PROFITTO | SI, MA PER NON PIÙ DI TRE ANNI OLTRE LA DURATA DEL CORSO DI STUDI | PERMETTE DI LAVORARE PER NON PIÙ DI 20 ORE SETTIMANALI O 1.040 ANNUALI; È CONVERTIBILE AL DI FUORI DELLE QUOTE FISSATE DAI DECRETI FLUSSI (D.L. 20/2023) |
| ATTESA OCCUPAZIONE | NON INFERIORE AD UN ANNO OVVERO PER TUTTO IL PERIODO DI DURATA DELLA PRESTAIZONE DI SOSTEGNO AL REDDITO PERCEPITA DAL LAVORATORE STRANIERO, QUALORA SUPERIORE. DECORSO IL TERMINE DI CUI AL SECONDO PUNTO, TROVANO APPLICAZIONE I REQUISITI REDDITUALI DI CUI ALL’ARTICOLO 29, COMMA 3, LETTERA B) L. 286/98. | NO | – PERMETTE L’UTILIZZO PER STUDIO- CONVERTIBILE IN PERMESSO PER LAVORO E ALTRI PERMESSI CUI SI HA TITOLO |
| MOTIVI FAMILIARI | UGUALE AL SOGGIORNO DI CHI HA CHIESTO IL RICONGIUNGIMENTO O COMUNQUE MASSIMO 3 ANNI A SEGUITO DI RICONGIUNGIMENTO AI SENSI DELL’ART. 29 D.LGS. 286/98 | SI, CON CHI HA CHIESTO IL RICONGIUNGIMENTO | PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER LAVORO AUTONOMO, SUBORDINATO E STUDIO E PUÒ ESSERE CONVERTITO NEI RELATIVI PERMESSI |
| MOTIVI RELIGIOSI | MASSIMO 2 ANNI | SI, FINCHÈ DURA L’AFFILIAZIONE PRESSO L’ORDINE RELIGIOSO | PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO, CONSENTE QUINDI DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA. |
| CURE MEDICHE – SALUTE E ACCOMPAGNATORE (INGRESSO CON VISTO PER CURE MEDICHE) | È UGUALE ALLA DURATA DELLE CURE | SI, PER LA DURATA DELLE CURE | NON PUÒ ESSERE CONVERTITO. PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA. |
| CURE MEDICHE -GRAVIDANZA | FINO ALLA DATA PRESUNTA DEL PARTO E SUCCESSIVAMENTE FINO AL SESTO MESE D’ETÀ DEL NASCITURO | AL MASSIMO FINO AL SESTO MESE D’ETÀ DEL NASCITURO | – NON PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER LAVORO- PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI |
| CURE MEDICHE (ART. 19 C. 2 D-BIS) | FINO A 1 ANNO | SI, SE PERMANGONO LE CONDIZIONI | NON PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO |
| RICHIESTA ASILO (PROTEZIONE INTERNAZIONALE) | 6 MESI O COMUNQUE PER IL TEMPO IN CUI È AUTORIZZATO A RIMANERE NEL TERRITORIO NAZIONALE | SI, FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | – NON PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER LAVORO- PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA SE LA DECISIONE INMERITO ALL’ASILO NON VIENE ADOTTATA ENTRO 60 GIORNI ED IL RITARDO NON PUÒ ESSERE ATTRIBUITO AL RICHIEDENTE |
| ASILO POLITICO | 5 ANNI | SI | PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA O STUDIO |
| PROTEZIONE SUSSIDIARIA | 5 ANNI | SI, PREVIA VERIFICA DELL’ATTUALITÀ DELLE CAUSE CHE HANNO CONSENTITO IL RILASCIO; | PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA O STUDIO |
| PROTEZIONE SPECIALE | SI VEDA LO SCHEMA ALLA FINE DELLA TABELLA | ||
| PROTEZIONE TEMPORANEA | 1 ANNO | SI, FINO AL TERMINE DEL PERIODO DI PROTEZIONE GARANTITO DAGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA | – PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA – PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO- PUÒ ESSERE CONVERTITO IN UN PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI |
| CASI SPECIALI | SI VEDA LO SCHEMA ALLA FINE DELLA TABELLA | ||
| VALORE CIVILE | SI VEDA LO SCHEMA ALLA FINE DELLA TABELLA | ||
| CALAMITÀ NATURALE | SI VEDA LO SCHEMA ALLA FINE DELLA TABELLA | ||
| INTEGRAZIONE MINORE/INTEGRAZIONE | 1 ANNO | FINO ALLA MAGGIORE ETÀ, PER LA DURATA FISSATA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI E COMUNQUE NON OLTRE IL COMPIMENTO DEL VENTUNESIMO ANNO DI ETÀ | – È CONVERTIBILE- PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA O STUDIO- PUÒ ESSERE CONVERTITO IN UN PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI |
| ASSISTENZA MINORE | PARI A QUELLA STABILITA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI | SI, PREVIA PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI, SE NECESSARIA | PUÒ ESSERE CONVERTITO IN UN PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI E IN UN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO. |
| RICHIESTA CITTADINANZA | 1 ANNO | SI, FINCHÈ LA PROCEDURA NON È CONCLUSA | PUÒ ESSERE CONVERTITO IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO, CONSENTE QUINDI DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA. |
| MOTIVI DI GIUSTIZIA | MASSIMO 3 MESI | SI, FINO AD 1 ANNO O PER IL PERIODO NECESSARIO ALLE ESIGENZE DI GIUSTIZIA | NON PUÒ ESSERE CONVERTITO |
| ATTENZIONE: Il cittadino di Paese Terzo già presente in Italia ad altro titolo può, in particolari circostanze, svolgere un’attività lavorativa chiedendo la conversione del proprio titolo di soggiorno. In particolare è possibile chiedere la conversione, qualora in possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate dal Ministero dell’Interno, nei seguenti casi:• Conversione permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato• Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo (o anche per ricerca lavoro in caso di conseguimento di uno dei titoli di studio previsti dalla norma).in generale i titoli di soggiorno (anche in caso di regolare soggiorno per turismo, per cui non è più previsto il rilascio del permesso di soggiorno) possono essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi familiari, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma vigente (art. 30 decreto legislativo n. 286/98 e succ. mod.) inoltre POSSONO ESSERE CONVERTITI IN PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO i seguenti permessi di soggiorno: ACQUISTO STATUS DI APOLIDE, RESIDENZA ELETTIVA (ART. 11 C. 1 C-QUATER DPR 394/1999 a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia). Il DL 146/2025 ha esplicitato la possibilità di impiegare regolarmente il cittadino straniero anche nelle more della conversione del permesso di soggiorno, oltre che mentre attende il primo rilascio o il rinnovo del documento (art. 5 comma 9-bis D. Lgs. 286/98). |

35. Chi può chiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (s.l.p.)?
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (prima denominato carta di soggiorno per stranieri):
attesta il riconoscimento per lo straniero dello status di lungosoggiornante a tempo indeterminato salvo caso di espulsione, revoca o il caso in cui lo straniero costituisca pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e dura 10 anni (5 per i minorenni);
è valido come documento di identificazione personale;
non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico;
non può essere richiesto dai titolari di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, ricerca scientifica, protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonchè del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o richiesta asilo quando il relativo status non è ancora riconosciuto, né dai titolari di permesso di soggiorno di breve periodo, inoltre dagli stranieri che sono: diplomatici, consoli, soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.
È possibile richiedere il Permesso di Soggiorno UE s.l.p., per sé e per i propri familiari (per familiari si intende il coniuge o partner dello stesso sesso unito civilmente, non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico con invalidità totale; genitori a carico se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra65enni, se gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute), se:
• il richiedente è titolare di permesso di soggiorno e regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni;
• il richiedente lavora ed ha la disponibilità di un reddito sufficiente per sé ed eventualmente per i familiari a carico secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) D.lgs. 286/1998. Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, in caso di richiesta anche per i familiari, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi, opportunamente documentato (per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all’art. 8, c. 1, D. Lgs. 140/2005, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo);
• il richiedente ha la disponibilità di un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari. L’alloggio risulta idoneo se rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero se fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio (l’idoneità alloggiativa non è da allegarsi in caso di titolari di protezione internazionale: essi devono comunque comunicare un luogo di residenza).
il richiedente supera un test di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (vedasi riquadro successivo).
La sentenza della Corte di Giustizia europea C-469/13 del 17 luglio 2014 ha stabilito che i familiari devono soggiornare regolarmente in Italia da almeno 5 anni per ottenere questo titolo.
Con il permesso di soggiorno UE s.l.p. è possibile: entrare in Italia senza visto; svolgere attività lavorativa; usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione; partecipare alla vita pubblica locale.
Il permesso di soggiorno UE s.l.p. è revocato: se acquisito fraudolentemente; in caso di espulsione; quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4, art. 9 D.lgs. n. 286/1998, cioè se lo straniero risulta pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi; in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell’Unione europea; in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni. I titolari di permesso di soggiorno UE s.l.p. possono rimanere nei paesi dell’Unione europea per più di 90 giorni per lavoro, studio o formazione professionale, ma in tal caso devono soddisfare i requisiti previsti dai singoli Stati.
Nota relative a prassi della Questura di Verona
Il richiedente deve avere la residenza in un Comune italiano al momento della richiesta (non basta dunque la mera dichiarazione di ospitalità)
In sede di appuntamento presso la Questura, fissato a seguito di invio di apposito kit postale per rinnovo del permesso di soggiorno, l’interessato può provare a chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE s.l.p. anziché il semplice permesso se nel frattempo ha maturato i requisiti (prassi non esplicitata da Questura ma di fatto applicata). Ovviamente i requisiti vanno dimostrati in sede di convocazione con idonea documentazione e sarà la Questura a valutare se procedere o meno.
| Test di conoscenza della lingua per il rilascio del permesso di soggiorno UE s.l.p.Il decreto 4 giugno 2010 del Ministero dell’Interno fissa le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a partire dal primo gennaio 2011. Le disposizioni del decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno UE s.l.p. ai sensi dell’art. 9 del Testo unico, ed ai loro familiari, salvo quanto previsto al comma 3. Le disposizioni invece non si applicano: ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente; allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.Per il rilascio del permesso di soggiorno UE s.l.p., lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa. Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana lo straniero effettua un apposito test, secondo le seguenti modalità.Lo straniero presenterà, con modalità telematiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla Prefettura territorialmente competente in base al proprio domicilio. La Prefettura convocherà via mail o tramite indicazione sul portale del Ministero dell’Interno, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui lo straniero si dovrà presentare. Il test si svolgerà, previa identificazione dello straniero a cura del personale della Prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, e sarà strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l’ottanta per cento del punteggio complessivo. A richiesta dell’interessato il test di cui al comma 3 può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, fermi restando l’identità del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche. In caso di esito negativo o di assenza, lo straniero potrà ripetere la prova, previa richiesta, da effettuarsi non prima di 3 mesi dalla data del precedente test.Non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero:a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto; b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa; c) che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa; d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario; e) che è entrato in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime.In questi casi, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno UE s.l.p., copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto. Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o handicap, allega la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica alla documentazione richiesta. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE s.l.p., la Questura verifica l’effettivo superamento del test o richiede certificazione relativa alle motivazioni per l’esenzione dal test stesso. |
36. Chi può chiedere la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione e carta di soggiorno permanente?
Si veda la domanda numero 5 in questa guida.
37. Il titolo di soggiorno può essere revocato?
Sì, seguono i motivi di revoca previsti per legge suddivisi per tipologia di titolo di soggiorno:
Permesso di soggiorno ordinario (rinnovabile) (D. Lgs. 286/98):
La perdita integrale dei crediti (inerenti l’Accordo di Integrazione) determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero (..) ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. (art. 4 bis comma 2)
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale (art. 5 comma 5)
Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter. (bigamia) (art. 5 comma 5-ter) (art. 29 comma 1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale)
Motivo di mancato rinnovo o proroga del permesso di soggiorno ordinario (rinnovabile):
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi. (art. 13 DPR 394/1999 e succ. mod.)
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D. Lgs. 286/98)
7. Il permesso di soggiorno [UE per soggiornanti di lungo periodo] e’ revocato:
a) se e’ stato acquisito fraudolentemente
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 (pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato);
d) in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e’ stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo’ riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, e’ ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione e’ rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per titolari di protezione internazionale (art. 9 comma 1-bis D. Lgs. 286/98)
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7 (per il comma 7 vedi sopra), il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis e’ rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero e’ rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 286/98.
Carta Blu UE (art. 27-quater D. Lgs. 286/98)
12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:
a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13 (per i primi due anni dall’ingresso svolgimento esclusivo di attività conformi alle condizioni di ammissione previste; in caso di cambio del datore di lavoro, è necessario richiedere l’autorizzazione alla competente DTL);
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.
Carta di Soggiorno come familiare di cittadino dell’Unione (D. Lgs. 30/2007)
La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l’anno, nonché di assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e’ onere dell’interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità. (art. 10 comma 5)
Carta di Soggiorno permanente per familiari di cittadini europei (D. Lgs. 30/2007)
Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente. (art. 17 comma 4)
38. Alcuni esempi di titolo di soggiorno e modulistica correlata
Esempio di permesso di soggiorno in formato elettronico rilasciati ai cittadini di paesi terzi per la maggior parte dei titoli di soggiorno dal 2021 (a sinistra). L’immagine a destra rappresenta il formato elettronico del permesso per maggiorenni nonché minorenni di ogni età a partire dal 23/07/2016.


Esempi di titolo di soggiorno in formato cartaceo rilasciati ai cittadini di paesi terzi: a sinistra quelli rilasciati prima di dicembre 2006 e anche fino al 2013 ad esempio per le Carte di Soggiorno per i familiari di citt. UE, a destra titoli cartacei rilasciati da ottobre 2013 al 2021 ad esempio per le Carte di Soggiorno per i familiari di citt. UE (il documento è formato da due parti identiche, una rimane alla Questura, e l’altra parte viene consegnata allo straniero).


ESEMPIO DI RICEVUTA RILASCIATA DA POSTE ITALIANE A SEGUITO DI INVIO DI RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO DEL TITOLO DI SOGGIORNO (Attenzione: l’importo del bollettino può variare a seconda del contributo richiesto per il titolo di soggiorno effettivamente richiesto. In alcuni casi il pagamento con bollettino non deve essere effettuato.)


ESEMPIO DI MODULO DI RICHIESTA CARTACEO PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO UTILIZZATO IN CASO DI RICHIESTA FATTA DIRETTAMENTE IN QUESTURA. Si precisa che il modulo viene dato direttamente in Questura e che la parte in basso del modulo stesso viene restituita al richiedente debitamente compilata e costituisce la ricevuta slim con foto che comprova la regolarità del soggiorno in attesa del rilascio del titolo di soggiorno effettivo.

39. Chi può chiedere il ricongiungimento familiare? ❗ AGGIORNAMENTI
Il diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per stranieri), Carta Blu UE, permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, studio, per motivi religiosi e per motivi di famiglia, in corso di validità, o per il quale sia stata presentata istanza di rinnovo nei termini previsti dalla norma.
É possibile richiedere il ricongiungimento con i sotto indicati familiari residenti all’estero:
• coniuge maggiorenne non legalmente separato o partner dello stesso sesso unito civilmente;
• figli minori non coniugati (anche del coniuge o partner dello stesso sesso unito civilmente o nati fuori del matrimonio), a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
• figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
• genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.
Se si è in possesso di tutti i requisiti richiesti, è possibile presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando l’apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/. Per l’inoltro telematico della domanda è anche possibile avvalersi del supporto gratuito offerto da Patronati, Enti e Associazioni abilitate.
Lo Sportello Unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della documentazione necessaria relativa anche alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.
L’alloggio deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su modulo appositamente predisposto, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.
Il reddito minimo necessario per sé ed eventualmente per i familiari a carico deve essere calcolato secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) D.lgs. 286/1998. Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi (opportunamente documentato). Si veda la tabella alla domanda numero 45 della presente guida.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessaria un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti e a carico dello stesso.
Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi. Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l’inabilità al lavoro dei figli stessi.
Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione. Per i genitori ultrasessantacinquenni, inoltre, sarà richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l’iscrizione volontaria, dunque a pagamento, al Servizio sanitario nazionale (vedi anche circolare 737 del 17 febbraio 2009).
Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di “a carico” deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilità, che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.
Il familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà inoltre presentare all’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.
Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata. Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare.
Il familiare si presenta all’autorità consolare di riferimento nel paese di origine al fine di ottenere il visto di ingresso per l’Italia.
Successivamente, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il familiare deve fissare appuntamento on line sul sito www.prefettura.it/Verona presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di titolo di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consentirà all’interessato di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.
È inoltre consentito l’ingresso al seguito del titolare di idoneo permesso di soggiorno in Italia, agli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. Per i familiari al seguito, si applica la stessa procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.
È possibile anche l’ingresso per il genitore di minore regolarmente soggiornante, nel caso in cui sia l’altro genitore del minore a soddisfare i requisiti di reddito e di alloggio. Il caso pratico è quello di partner non sposati che abbiano un figlio minore (combinato disposto art. 29 c. 5 e art. 30 D. Lgs. 286/98, vedasi Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 25/07/2014). In tal caso va utilizzato il modulo GN.
Il familiare cittadino di Paesi Terzi, di cittadino italiano o dell’Unione europea, non deve richiedere il nulla osta allo Sportello Unico, ma, se obbligato a richiedere il visto di ingresso per entrare in Italia deve seguire la procedura indicata alla sezione “Quali familiari cittadini di Paesi terzi possono chiedere il rilascio, rinnovo o conversione del titolo di soggiorno e come?”. In particolare anche i cittadini di Paesi Terzi coniugati con cittadini italiani o UE, che intendono ricongiungere familiari a carico, non devono presentare istanza di ricongiungimento familiare presso gli Sportelli Unici, ma devono procedere come per il precedente caso.
40. Come si fa la domanda di ricongiungimento familiare? ❗ AGGIORNAMENTI
Per la corretta compilazione del modulo sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/ cliccare su “Sportello Unico Immigrazione” e fare accesso con SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
Dal menù “Sportello Unico Immigrazione” scegliere “Compila domande” e quindi “Nulla Osta per ricongiungimento familiare. Compila”. Nel primo menù a tendina va scelto il modulo “SM”.
ATTENZIONE:
Sarà necessario allegare alcuni documenti scansionati. Prima di allegare i documenti si deve salvare la domanda.
Una volta effettuato l’accesso al portale tramite SPID, il sistema acquisisce automaticamente l’indirizzo e-mail associato allo SPID, e lo utilizzerà come recapito per eventuali comunicazioni relative al procedimento. È importante che l’e-mail associata alla pratica sia attiva e regolarmente consultata.
CHI PUÒ RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO CON I FAMILIARI RESIDENTI ALL’ESTERO
Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di uno dei seguenti titoli di soggiorno (in corso di validità o per il quale sia stata presentata istanza di rinnovo nei termini previsti dalla norma):
- carta di soggiorno, anche permanente, per familiare di cittadino UE
- permesso di soggiorno Ue per lungosoggiornanti o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per attesa occupazione, per asilo, per studio, per motivi religiosi, per motivi di famiglia, per protezione sussidiaria. Gli stranieri con questa tipologia di permessi di soggiorno, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale. Le lettere a), c) e d) corrispondono ai punti 1, 3 e 4 della lettera B che segue in questa pagina.
- permesso di soggiorno per ricerca o mobilità ricercatore ex art. 27-ter o permesso di soggiorno per attesa cittadinanza,
- Carta Blu UE ex art. 27-quater
FAMILIARI RESIDENTI ALL’ESTERO PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni o partner dello stesso sesso unito civilmente;
- figli minori (sono compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
| NOTA BENE: Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui ai punti 1) e 4) quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (divieto di bigamia ex artt. 86 c.c. e 556 c.p.) Nel modulo on line è necessario indicare la data di richiesta/ottenimento di precedenti nulla osta per altri congiunti. I cittadini italiani o dell’Unione europea o i cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani o dell’Unione europea, che intendono ricongiungere i familiari previsti dal D. Lgs. 30/2007, non devono richiedere il nulla osta allo Sportello Unico, ma, i familiari, se obbligati a richiedere il visto di ingresso per entrare in Italia, devono chiedere direttamente il visto per turismo ai fini del ricongiungimento familiare con cittadino dell’Unione presso le Rappresentanze Consolari Italiani competenti rispetto allo Stato in cui risiedono (D. Lgs. 30/2007 e Circolare Ministero degli Affari Esteri del 6 agosto 2013). I requisiti specifici per ottenere la Carta di Soggiorno come familiare di cittadino dell’Unione verranno controllati una volta in Italia dalla Questura in sede di appuntamento. |
DOCUMENTAZIONE
Per le persone di cittadinanza straniera i documenti equivalenti al passaporto sono:
- Documento di viaggio per apolidi
- Documento di viaggio per rifugiati
- Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
- Lasciapassare delle Nazioni Unite
- Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
- Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale o Documento di navigazione aerea
- Carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea
- Carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957)
DOCUMENTI DA PRODURRE ALL’ATTO DELLA CONVOCAZIONE PRESSO LO SPORTELLO UNICO
Se indicati con * da allegare scansionati anche alla domanda on line
- originale della marca da bollo di Euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda
- due fotocopie della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno più eventuale ricevuta relativa al rinnovo *
- copia codice fiscale del richiedente*
- copia a colori del passaporto del richiedente e di ognuno dei familiari da ricongiungere (pagina con i dati anagrafici e pagine con eventuali correzioni) *
- nel caso di genitore ultrasessantacinquenne dichiarazione formale di impegno all’iscrizione volontaria al SSN o a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei rischi di malattia e infortunio, a favore del genitore (da esibirsi successivamente presso lo Sportello Unico al momento degli adempimenti di ingresso come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2009 n° 737). Al momento il contributo per l’iscrizione volontaria al SSN è normato dal DM 8 ottobre 1986.*
I seguenti requisiti di alloggio e reddito non vanno dimostrati se il richiedente è titolare di protezione internazionale o sussidiaria (Art. 29-bis D. Lgs. 286/98).
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ALLOGGIO*:
- certificato attestante un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti dell’alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 oppure ricevuta di richiesta del certificato (originale più fotocopia) (questo certificato deve essere richiesto dallo straniero presso l’Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza).*
Non è richiesta la convivenza tra il cittadino straniero richiedente ricongiungimento familiare ed il familiare ricongiunto. Il cittadino straniero può, infatti, richiedere il ricongiungimento del familiare anche in una casa diversa da quella nella quale si risiede. In questo caso, va presentato certificato di idoneità dell’alloggio fornito dal terzo (cfr. Circolare n° 1575 del Ministero dell’Interno del 04/04/2008).
In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su mod. “S1” (originale e fotocopia)*
- autocertificazione residenza e stato famiglia del richiedente (con indicazione di eventuali familiari a carico)*
- autocertificazione residenza e stato famiglia relativo alle persone che abitano nell’alloggio ove dimoreranno i familiari ricongiunti *
se il richiedente è:
Affittuario
- contratto di locazione (affitto) registrato, F23 oppure comunicazione relativa a cd. cedolare secca, nel caso in cui nel contratto di locazione vi sia il diniego ad alloggiare altre persone oltre al richiedente serve anche la dichiarazione del proprietario su mod. “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti;*
Se vi sono cointestatari del contratto di locazione servono anche: loro permesso di soggiorno e autocertificazione residenza e stato famiglia, mod. “S2”, attestante il loro consenso ad ospitare anche i ricongiunti;
Ospite presso il datore di lavoro o parente:
- contratto di affitto, atto di proprietà o comodato d’uso relativo all’immobile, mod. “S2” di consenso del proprietario e/o titolare/i dell’immobile ad ospitare anche i ricongiunti, dichiarazione di cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità;*
Ospite (altri casi)
- contratto di comodato gratuito registrato o dichiarazione di cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità, consenso del proprietario e/o titolare/i dell’immobile o di eventuali cointestatari del contratto di comodato su mod. “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti; autocertificazione residenza e stato famiglia di eventuali cointestatari*
Proprietario
- atto di proprietà registrato, dichiarazione redatta da eventuali comproprietari su mod. “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti*
Allegare anche il documento di identità del titolare dell’alloggio.*
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL REDDITO*:
Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari presenti in Italia già a carico dello stesso.
Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il richiedente deve dimostrare di disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Per il 2026 l’importo dell’assegno sociale è stato fissato a 7.101.12 € (il reddito si aggiorna ogni anno). Ad esempio, per il ricongiungimento del coniuge, occorre percepire un reddito di importo pari ad almeno 10.651, 68 € (7.101,12 + 3.550,56).
In caso di presentazione anche del reddito del familiare convivente, il richiedente dovrà presentare la sotto specificata documentazione relativa anche al reddito del familiare stesso, nonché copia di un suo documento di identità o del titolo di soggiorno nel caso di familiare non italiano.*
Per tutti coloro che hanno fatto la dichiarazione dei redditi
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal richiedente nella quale venga specificato che la dichiarazione dei redditi prodotta presso il SUI corrisponde alla denuncia dei redditi presentata presso l’Agenzia delle Entrate
Lavoratori dipendenti
ultima dichiarazione dei redditi e relativa ricevuta o Certificazione Unica (ex-CUD) se disponibili, Modello Unificato Lavoro – assunzione, ultime tre busta paga (se l’attività di lavoro è stata intrapresa da meno di un anno allegare tutte le buste paga disponibili), autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, con data non anteriore a 30 giorni, da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento).*
Lavoratori domestici:
ultima dichiarazione dei redditi e relativa ricevuta o dichiarazione sostitutiva Certificazione Unica (ex-CUD) se disponibili, comunicazione di assunzione all’INPS (modello Cold – ass.), ultimi 3 bollettini di versamento dei contributi INPS, ultima busta paga se disponibile (se l’attività di lavoro è stata intrapresa da meno di un anno allegare tutte le buste paga disponibili) , autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, con data non anteriore a 30 giorni da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro.*
Allegare anche il documento di identità del datore di lavoro.*
Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore. (Circolare del Ministero dell’Interno 1368 del 22 marzo 2007) – in tal caso utilizzare il modello S3 – bis
Lavoratori autonomi:
Ditta individuale –Fotocopia certificato di attribuzione P. IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) e una relazione contabile redatta dal commercialista con timbro e firma relativa all’anno in corso e fotocopia tesserino di iscrizione all’albo del medesimo, visura camerale (non antecedente a 30 giorni)*
Società –Visura camerale della società (non antecedente a 30 giorni), fotocopia attribuzione Partita IVA della società, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) e una relazione contabile redatta dal commercialista con timbro e firma relativa all’anno in corso e fotocopia tesserino di iscrizione all’albo del medesimo, documento relativo alla costituzione della società*
Collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – contratto di lavoro, copia del documento di identità dell’altra parte contraente, mod. Unico più ricevuta di presentazione, se l’attività è stata avviata da più di un anno. Se a contratto da meno di un anno fatture relative ai compensi ricevuti o dichiarazione IVA.*
Lavoratore socio di cooperativa – Certificazione Unica (ex-CUD) o dichiarazione dei redditi e relativa ricevuta, Visura camerale della cooperativa (non antecedente a 6 mesi), fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, copia del libro soci dal quale risulti l’iscrizione del lavoratore, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro su modello “S3”, ultime 3 buste paga (se l’attività di lavoro è stata intrapresa da meno di un anno allegare tutte le buste paga disponibili), Modello Unificato Lavoro – assunzione. Se socio lavoratore autonomo fatture relative ai compensi ricevuti.*
Liberi professionisti – iscrizione all’albo, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) e una relazione contabile redatta dal commercialista con timbro e firma relativa all’anno in corso e fotocopia tesserino di iscrizione all’albo del medesimo*
LA PROCEDURA
Lo Sportello Unico verificata la sussistenza dei requisiti, entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza, convoca l’interessato per la consegna degli originali e se congruenti procede con il rilascio del nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’Art. 10 bis Legge 241/1990, dandone comunicazione all’autorità consolare.
In caso di esito positivo l’interessato dovrà stampare dal sito di riferimento la comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta e provvedere al pagamento dell’imposta di bollo di 16, 00 euro per ogni familiare ricongiunto secondo le modalità indicate dalla Prefettura a seguito dell’esito della domanda.
Contro il diniego del nulla osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale ordinario della sede di residenza del richiedente regolarmente soggiornante in Italia.
Il nullaosta, quando rilasciato, dovrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio (DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art. 41).
DOCUMENTAZIONE PER LA SITUAZIONE FAMILIARE DA PRESENTARE ALL’AUTORITÀ DIPLOMATICO-CONSOLARE ITALIANA ALL’ESTERO
Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello Unico competente la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, unione civile, minore età e ogni atto di stato civile o di salute necessario, debitamente tradotta e legalizzata dovrà essere presentata, da parte dei familiari per i quali è richiesto il nulla osta, all’autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.
Ove gli stati previsti per i figli minori, i figli maggiorenni a carico con invalidità totale e i genitori a carico con più o meno di 65 anni, non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale , la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l´inabilità al lavoro dei figli stessi.
Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico , qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di “a carico” deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilità, che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.
Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrassessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione.
ADEMPIMENTI DOPO L’ARRIVO IN ITALIA
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale. Presso la Prefettura di Verona al momento non è chiaro come fissare l’appuntamento a causa del cambio del sito web: si consiglia di contattare l’ufficio con congruo anticipo e seguire le
ulteriori indicazioni fornite dalla Prefettura di riferimento, i contatti sono disponibili alla pagina https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/verona/immigrazione-0.
Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare che abbia ottenuto il visto per ricongiungimento, il familiare regolarmente residente in Italia o comunque il titolare dell’alloggio dove sarà ospitato deve presentare la Dichiarazione di ospitalità (art. 7 D. Lgs. 286/1998) / Cessione di fabbricato (art. 12 del D. L. 59/78) presso il competente ufficio (Comune o Questura).
Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta costituisce reato e comporterà la denuncia del richiedente all’autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di origine.
Fonti
Fonti normative e Circolari Ministeriali
D.Lgs. 286/98 e DPR 394/99 e successive modifiche
D.Lgs. 30/2007 e Circolare Ministero degli Affari Esteri del 6 agosto 2013
D. Lgs. 85/2003
Legge 241/1990
Circolare del Ministero dell’Interno del 31.07.2017 n° 2805
Circolare del Ministero dell’Interno del 18.11.2009 n° 7170
Circolare del Ministero dell’Interno del 17.02.2009 n° 738
Circolare del Ministero dell’Interno del 17.02.2009 n° 737
Circolare del Ministero dell’Interno del 9.04.2008 n° 1639
Circolare del Ministero dell’Interno del 4.04.2008 n° 1575
Circolare del Ministero dell’Interno del 20.02.2007 n° 677
Circolare del Ministero dell’Interno del 14.02.2007 n° 594
Circolare del Ministero dell’Interno del 30.05.2006 n° 2175
41. Come si fa la domanda di ricongiungimento familiare del genitore naturale? ❗ AGGIORNAMENTI
Per la corretta compilazione del modulo sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/ cliccare su “Sportello Unico Immigrazione” e fare accesso con SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
Dal menù “Sportello Unico Immigrazione” scegliere “Compila domande” e quindi “Nulla Osta per ricongiungimento familiare. Compila”. Nel primo menù a tendina va scelto il modulo “GN”.
ATTENZIONE:
Sarà necessario allegare alcuni documenti scansionati. Prima di allegare i documenti si deve salvare la domanda.
Una volta effettuato l’accesso al portale tramite SPID, il sistema acquisisce automaticamente l’indirizzo e-mail associato allo SPID, e lo utilizzerà come recapito per eventuali comunicazioni relative al procedimento. È importante che l’e-mail associata alla pratica sia attiva e regolarmente consultata.
CHI PUÒ RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO DEL GENITORE NATURALE
Il genitore naturale regolarmente soggiornante in Italia, titolare di uno dei seguenti titoli di soggiorno (in corso di validità o per il quale sia stata presentata istanza di rinnovo nei termini previsti dalla norma), in nome e per conto del figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia:
- carta di soggiorno, anche permanente, per familiare di cittadino UE
- permesso di soggiorno Ue per lungosoggiornanti
- permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per attesa occupazione, per attesa cittadinanza, per asilo, per studio, per motivi religiosi, per motivi di famiglia, per protezione sussidiaria
- permesso di soggiorno per ricerca o mobilità ricercatore ex art. 27-ter
- Carta Blu UE ex art. 27-quater
(Art. 29 co. 5 del D.Lgs.n. 286/98 e art. 6 D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni)
FAMILIARI RESIDENTI ALL’ESTERO PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO GN
Genitore naturale il cui figlio minore risulti già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore.
| NOTA BENE:Nel modulo on line è necessario indicare la data di richiesta/ottenimento di precedenti nulla osta per altri congiunti.I cittadini italiani o dell’Unione europea o i cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani o dell’Unione europea, che intendono ricongiungere i familiari previsti dal D. Lgs. 30/2007, non devono richiedere il nulla osta allo Sportello Unico, ma, i familiari, se obbligati a richiedere il visto di ingresso per entrare in Italia, devono chiedere direttamente il visto per turismo ai fini del ricongiungimento familiare con cittadino dell’Unione presso le Rappresentanze Consolari Italiani competenti rispetto allo Stato in cui risiedono (D. Lgs. 30/2007 e Circolare Ministero degli Affari Esteri del 6 agosto 2013). I requisiti specifici per ottenere la Carta di Soggiorno come familiare di cittadino dell’Unione verranno controllati una volta in Italia dalla Questura in sede di appuntamento. |
DOCUMENTAZIONE
Per le persone di cittadinanza straniera i documenti equivalenti al passaporto sono:
- Documento di viaggio per apolidi
- Documento di viaggio per rifugiati
- Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
- Lasciapassare delle Nazioni Unite
- Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
- Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale o Documento di navigazione aerea
- Carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea
- Carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957)
DOCUMENTI DA PRODURRE ALL’ATTO DELLA CONVOCAZIONE PRESSO LO SPORTELLO UNICO
Se indicati con * da allegare scansionati anche alla domanda on line
- originale della marca da bollo di Euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda e da apporre sulla domanda medesima;
- marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sul Modulo di richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare;
- due fotocopie della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno più eventuale ricevuta relativa al rinnovo del minore e dell’altro genitore*
- copia codice fiscale del minore e dell’altro genitore*
- copia a colori del passaporto del minore, dell’altro genitore e del genitore che si intende ricongiungere (pagina con i dati anagrafici e pagine con eventuali correzioni)*
- nel caso di genitore ultrasessantacinquenne dichiarazione formale di impegno all’iscrizione volontaria al SSN o a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei rischi di malattia e infortunio, a favore del genitore (da esibirsi successivamente presso lo Sportello Unico al momento degli adempimenti di ingresso come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2009 n° 737) Al momento il contributo per l’iscrizione volontaria al SSN è normato dal DM 8 ottobre 1986.*
I seguenti requisiti di alloggio e reddito non vanno dimostrati se il richiedente è titolare di protezione internazionale o sussidiaria (Art. 29-bis D. Lgs. 286/98).
Qualora il genitore da ricongiungere non sia in possesso di reddito proprio e/o di un idoneo alloggio, ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ALLOGGIO*:
certificato attestante un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti dell’alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 oppure ricevuta di richiesta del certificato (originale più fotocopia) (questo certificato deve essere richiesto dallo straniero presso l’Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza).*
Non è richiesta la convivenza tra il cittadino straniero richiedente ricongiungimento familiare ed il familiare ricongiunto. Il cittadino straniero può, infatti, richiedere il ricongiungimento del familiare anche in una casa diversa da quella nella quale si risiede. In questo caso, va presentato certificato di idoneità dell’alloggio fornito dal terzo (cfr. Circolare n° 1575 del Ministero dell’Interno del 04/04/2008).
In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su mod. “S1” (originale e fotocopia)*
autocertificazione residenza e stato famiglia del richiedente (con indicazione di eventuali familiari a carico)*
autocertificazione residenza e stato famiglia relativo alle persone che abitano nell’alloggio ove dimoreranno i familiari ricongiunti *
se il richiedente è:
Affittuario
contratto di locazione (affitto) registrato, F23 oppure comunicazione relativa a cd. cedolare secca, nel caso in cui nel contratto di locazione vi sia il diniego ad alloggiare altre persone oltre al richiedente serve anche la dichiarazione del proprietario su mod. “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti;*
Se vi sono cointestatari del contratto di locazione servono anche: loro permesso di soggiorno e autocertificazione residenza e stato famiglia, mod. “S2”, attestante il loro consenso ad ospitare anche i ricongiunti;*
Ospite presso il datore di lavoro o parente:
contratto di affitto, atto di proprietà o comodato d’uso relativo all’immobile, mod. “S2” di consenso del proprietario e/o titolare/i dell’immobile ad ospitare anche i ricongiunti, dichiarazione di cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità;*
Ospite (altri casi)
contratto di comodato gratuito registrato o dichiarazione di cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità, consenso del proprietario e/o titolare/i dell’immobile o di eventuali cointestatari del contratto di comodato su mod. “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti; autocertificazione residenza e stato famiglia di eventuali cointestatari*
Proprietario
atto di proprietà registrato, dichiarazione redatta da eventuali comproprietari su mod. “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti*
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL REDDITO*:
Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari presenti in Italia già a carico dello stesso.
Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il richiedente deve dimostrare di disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Per il 2026 l’importo dell’assegno sociale è stato fissato a 7.101,12 € (il reddito si aggiorna ogni anno). Ad esempio, per il ricongiungimento del coniuge, occorre percepire un reddito di importo pari ad almeno 10.651, 68 € (7.101,12 + 3.550, 56).
In caso di presentazione anche del reddito del familiare convivente, il richiedente dovrà presentare la sotto specificata documentazione relativa anche al reddito del familiare stesso, nonché copia di un suo documento di identità o del titolo di soggiorno nel caso di familiare non italiano.
Per tutti coloro che hanno fatto la dichiarazione dei redditi
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal richiedente nella quale venga specificato che la dichiarazione dei redditi prodotta presso il SUI corrisponde alla denuncia dei redditi presentata presso l’Agenzia delle Entrate
Lavoratori dipendenti
ultima dichiarazione dei redditi e relativa ricevuta o Certificazione Unica (ex-CUD) se disponibili, Modello Unificato Lavoro – assunzione, ultime tre busta paga (se l’attività di lavoro è stata intrapresa da meno di un anno allegare tutte le buste paga disponibili), autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, con data non anteriore a 30 giorni, da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento).*
Lavoratori domestici:
ultima dichiarazione dei redditi e relativa ricevuta o dichiarazione sostitutiva Certificazione Unica (ex-CUD) se disponibili, comunicazione di assunzione all’INPS (modello Cold – ass.), ultimi 3 bollettini di versamento dei contributi INPS, ultima busta paga se disponibile (se l’attività di lavoro è stata intrapresa da meno di un anno allegare tutte le buste paga disponibili) , autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, con data non anteriore a 30 giorni da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro.*
Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore. (Circolare del Ministero dell’Interno 1368 del 22 marzo 2007) – in tal caso utilizzare il modello S3 – bis
Lavoratori autonomi:
Ditta individuale –Fotocopia certificato di attribuzione P. IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) e una relazione contabile redatta dal commercialista con timbro e firma relativa all’anno in corso e fotocopia tesserino di iscrizione all’albo del medesimo, visura camerale (non antecedente a 30 giorni)*
Società –Visura camerale della società (non antecedente a 30 giorni), fotocopia attribuzione Partita IVA della società, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) e una relazione contabile redatta dal commercialista con timbro e firma relativa all’anno in corso e fotocopia tesserino di iscrizione all’albo del medesimo, documento relativo alla costituzione della società*
Collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – contratto di lavoro, copia del documento di identità dell’altra parte contraente, mod. Unico più ricevuta di presentazione, se l’attività è stata avviata da più di un anno. Se a contratto da meno di un anno fatture relative ai compensi ricevuti o dichiarazione IVA.*
Lavoratore socio di cooperativa – Certificazione Unica (ex-CUD) o dichiarazione dei redditi e relativa ricevuta, Visura camerale della cooperativa (non antecedente a 6 mesi), fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, copia del libro soci dal quale risulti l’iscrizione del lavoratore, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro su modello “S3”, ultime 3 buste paga (se l’attività di lavoro è stata intrapresa da meno di un anno allegare tutte le buste paga disponibili), Modello Unificato Lavoro – assunzione. Se socio lavoratore autonomo fatture relative ai compensi ricevuti.*
Liberi professionisti – iscrizione all’albo, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) e una relazione contabile redatta dal commercialista con timbro e firma relativa all’anno in corso e fotocopia tesserino di iscrizione all’albo del medesimo*
LA PROCEDURA
Lo Sportello Unico verificata la sussistenza dei requisiti, entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza , convoca l’interessato per la consegna degli originali e se congruenti procede con il rilascio del nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’Art. 10 bis Legge 241/1990, dandone comunicazione all’autorità consolare.
In caso di esito positivo l’interessato dovrà stampare dal sito di riferimento la comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta e provvedere al pagamento dell’imposta di bollo di 16, 00 euro per ogni familiare ricongiunto secondo le modalità indicate dalla Prefettura a seguito dell’esito della domanda.
Contro il diniego del nulla osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale ordinario della sede di residenza del richiedente regolarmente soggiornante in Italia.
Il nullaosta, quando rilasciato, dovrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio (DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art. 41).
DOCUMENTAZIONE PER LA SITUAZIONE FAMILIARE DA PRESENTARE ALL’AUTORITÀ DIPLOMATICO-CONSOLARE ITALIANA ALL’ESTERO
Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello Unico competente la certificazione attestante il rapporto di parentela, debitamente tradotta e legalizzata dovrà essere presentata, da parte dei familiari per i quali è richiesto il nulla osta, all’autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.
Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.
ADEMPIMENTI DOPO L’ARRIVO IN ITALIA
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale. Presso la Prefettura di Verona va fissata online la convocazione sul sito http://www.prefettura.it/verona/contenuti/47471.htm e seguire le ulteriori indicazioni fornite dalla Prefettura di riferimento.
Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare che abbia ottenuto il visto per ricongiungimento, il familiare regolarmente residente in Italia o comunque il titolare dell’alloggio dove sarà ospitato deve presentare la Dichiarazione di ospitalità (art. 7 D. Lgs. 286/1998)/Cessione di fabbricato (art. 12 del D. L. 59/78) presso il competente ufficio (Comune o Questura).
Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta costituisce reato e comporterà la denuncia del richiedente all’autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di origine.
Fonti
http://www.prefettura.it/verona/contenuti/13673.htm
Fonti normative e Circolari Ministeriali
D.Lgs. 286/98 e DPR 394/99 e successive modifiche
D.Lgs. 30/2007 e Circolare Ministero degli Affari Esteri del 6 agosto 2013
D. Lgs. 85/2003
Legge 241/1990
Circolare del Ministero dell’Interno del 31/07/2017 n° 2805
Circolare del Ministero dell’Interno del 18.11.2009 n° 7170
Circolare del Ministero dell’Interno del 17.02.2009 n° 738
Circolare del Ministero dell’Interno del 17.02.2009 n° 737
Circolare del Ministero dell’Interno del 9.04.2008 n° 1639
Circolare del Ministero dell’Interno del 4.04.2008 n° 1575
Circolare del Ministero dell’Interno del 20.02.2007 n° 677
Circolare del Ministero dell’Interno del 14.02.2007 n° 594
Circolare del Ministero dell’Interno del 30.05.2006 n° 217
42. Come si fa la domanda di ricongiungimento familiare al seguito? ❗ AGGIORNAMENTI
Per la corretta compilazione del modulo sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/ cliccare su “Sportello Unico Immigrazione” e fare accesso con SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
Dal menù “Sportello Unico Immigrazione” scegliere “Compila domande” e quindi “Nulla Osta per ricongiungimento familiare. Compila”. Nel primo menù a tendina va scelto il modulo “T”.
ATTENZIONE:
Sarà necessario allegare alcuni documenti scansionati. Prima di allegare i documenti si deve salvare la domanda.
Una volta effettuato l’accesso al portale tramite SPID, il sistema acquisisce automaticamente l’indirizzo e-mail associato allo SPID, e lo utilizzerà come recapito per eventuali comunicazioni relative al procedimento. È importante che l’e-mail associata alla pratica sia attiva e regolarmente consultata.
CHI PUÒ RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AL SEGUITO
Lo straniero titolare di un VISTO di tipo “D” di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro, missione, studio o religiosi, o titolare di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (già Carta di soggiorno per stranieri) che intende portare la famiglia al seguito
FAMILIARI RESIDENTI ALL’ESTERO PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE AL SEGUITO
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni o partner dello stesso sesso unito civilmente;
- figli minori (sono compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o del partner dello stesso sesso unito civilmente o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
| NOTA BENE: Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui ai punti 1) e 4) quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (divieto di bigamia ex artt. 86 c.c. e 556 c.p.). I cittadini italiani o dell’Unione europea o i cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani o dell’Unione europea, che intendono ricongiungere i familiari previsti dal D. Lgs. 30/2007, non devono richiedere il nulla osta allo Sportello Unico, ma, i familiari, se obbligati a richiedere il visto di ingresso per entrare in Italia, devono chiedere direttamente il visto per turismo ai fini del ricongiungimento familiare con cittadino dell’Unione presso le Rappresentanze Consolari Italiani competenti rispetto allo Stato in cui risiedono (D. Lgs. 30/2007 e Circolare Ministero degli Affari Esteri del 6 agosto 2013). I requisiti specifici per ottenere la Carta di Soggiorno come familiare di cittadino dell’Unione verranno controllati una volta in Italia dalla Questura in sede di appuntamento. |
DOCUMENTAZIONE
Per le persone di cittadinanza straniera i documenti equivalenti al passaporto sono:
- Documento di viaggio per apolidi
- Documento di viaggio per rifugiati
- Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
- Lasciapassare delle Nazioni Unite
- Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
- Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale o Documento di navigazione aerea
- Carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea
- Carta d’identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957)
DOCUMENTI DA PRODURRE ALL’ATTO DELLA CONVOCAZIONE PRESSO LO SPORTELLO UNICO
Se indicati con * da allegare scansionati anche alla domanda on line
- originale della marca da bollo di Euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda
- copia a colori del passaporto del richiedente * e di ognuno dei familiari da ricongiungere (pagina con i dati anagrafici e pagine con eventuali correzioni e visti)
- copia codice fiscale del richiedente, se disponibile
- nel caso di genitore ultrasessantacinquenne dichiarazione formale di impegno all’iscrizione volontaria al SSN o a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei rischi di malattia e infortunio, a favore del genitore (da esibirsi successivamente presso lo Sportello Unico al momento degli adempimenti di ingresso come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2009 n° 737). Al momento il contributo per l’iscrizione volontaria al SSN è normato dal DM 8 ottobre 1986.*
- delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di Nulla Osta per familiari al seguito (MODS4), formata presso le competenti autorità locali, debitamente tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana all’estero. Qualora il delegante (lavoratore) si trovi in Italia, la delega può essere effettuata dal notaio;*
- fotocopia di un documento personale del delegato, se cittadino di Paese terzo copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno più eventuale ricevuta relativa al rinnovo;
- fotocopia del Nulla Osta Preventivo al lavoro (se trattasi di lavoro subordinato o autonomo);
- dichiarazione del datore di lavoro /della Società, riguardante il reddito, se trattasi di ingresso per lavoro subordinato;
- se il reddito è percepito all’estero la dichiarazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana competente;
- dichiarazione dell’Ente o dell’ Organizzazione attestante la natura e/o la durata della missione (se trattasi di visto per missione);
- dichiarazione dell’Università o dell’Ente attestante la natura e la durata dello studio (se trattasi di visto per studio);
- dichiarazione dell’Ordine Religioso attestante la natura e/o la durata del soggiorno (se trattasi di visto per motivi religiosi);
I seguenti requisiti di alloggio e reddito non vanno dimostrati se il richiedente è titolare di protezione internazionale o sussidiaria (Art. 29-bis D. Lgs. 286/98).
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ALLOGGIO*:
N.B.: solo in caso di alloggio in albergo o residence è sufficiente allegare, al posto dell’idoneità alloggiativa, la conferma di prenotazione per un mese su carta intestata
certificato attestante un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti dell’alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 oppure ricevuta di richiesta del certificato (originale più fotocopia) (questo certificato deve essere richiesto dallo straniero presso l’Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza).*
Non è richiesta la convivenza tra il cittadino straniero richiedente ricongiungimento familiare ed il familiare ricongiunto. Il cittadino straniero può, infatti, richiedere il ricongiungimento del familiare anche in una casa diversa da quella nella quale si risiede. In questo caso, va presentato certificato di idoneità dell’alloggio fornito dal terzo (cfr. Circolare n° 1575 del Ministero dell’Interno del 04/04/2008).
In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su mod. “S1” (originale e fotocopia)*
autocertificazione residenza e stato famiglia del richiedente in Italia se disponibile (con indicazione di eventuali familiari a carico)*
autocertificazione residenza e stato famiglia relativo alle persone che abitano nell’alloggio ove dimoreranno i familiari ricongiunti *
se il richiedente è o sarà:
Affittuario
contratto di locazione (affitto) registrato, F23 oppure comunicazione relativa a cd. cedolare secca, nel caso in cui nel contratto di locazione vi sia il diniego ad alloggiare altre persone oltre al richiedente serve anche la dichiarazione del proprietario su mod. “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti;*
Se vi sono cointestatari del contratto di locazione servono anche: loro permesso di soggiorno e autocertificazione residenza e stato famiglia, mod. “S2”, attestante il loro consenso ad ospitare anche i ricongiunti;*
Ospite presso il datore di lavoro o parente:
contratto di affitto, atto di proprietà o comodato d’uso relativo all’immobile, mod. “S2” di consenso del proprietario e/o titolare/i dell’immobile ad ospitare anche i ricongiunti, dichiarazione di cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità;*
Ospite (altri casi)
contratto di comodato gratuito registrato o dichiarazione di cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità, consenso del proprietario e/o titolare/i dell’immobile o di eventuali cointestatari del contratto di comodato su mod. “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti; autocertificazione residenza e stato famiglia di eventuali cointestatari*
Proprietario
atto di proprietà registrato, dichiarazione redatta da eventuali comproprietari su mod. “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti*
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL REDDITO*:
N.B.: i richiedenti in possesso di visto per lavoro autonomo, studi o motivi religiosi, non devono presentare la documentazione relativa al reddito.
Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari presenti in Italia già a carico dello stesso.
Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il richiedente deve dimostrare di disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Per il 2026 l’importo dell’assegno sociale è stato fissato a 7.101,12 € (il reddito si aggiorna ogni anno). Ad esempio, per il ricongiungimento del coniuge, occorre percepire un reddito di importo pari ad almeno 10.651,68 € (7.101,12 + 3.550,56).
In caso di presentazione anche del reddito del familiare convivente, il richiedente dovrà presentare la sotto specificata documentazione relativa anche al reddito del familiare stesso, nonché copia di un suo documento di identità o del titolo di soggiorno nel caso di familiare non italiano
Per titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo in Italia
Per tutti coloro che hanno fatto la dichiarazione dei redditi
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal richiedente nella quale venga specificato che la dichiarazione dei redditi prodotta presso il SUI corrisponde alla denuncia dei redditi presentata presso l’Agenzia delle Entrate
Lavoratori dipendenti
ultima dichiarazione dei redditi e relativa ricevuta o Certificazione Unica (ex-CUD) se disponibili, Modello Unificato Lavoro – assunzione, ultime tre busta paga (se l’attività di lavoro è stata intrapresa da meno di un anno allegare tutte le buste paga disponibili), autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, con data non anteriore a 30 giorni, da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento).*
Lavoratori domestici:
ultima dichiarazione dei redditi e relativa ricevuta o dichiarazione sostitutiva Certificazione Unica (ex-CUD) se disponibili, comunicazione di assunzione all’INPS (modello Cold – ass.), ultimi 3 bollettini di versamento dei contributi INPS, ultima busta paga se disponibile (se l’attività di lavoro è stata intrapresa da meno di un anno allegare tutte le buste paga disponibili) , autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, con data non anteriore a 30 giorni da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro.*
Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore. (Circolare del Ministero dell’Interno 1368 del 22 marzo 2007) – in tal caso utilizzare il modello S3 – bis
Lavoratori autonomi:
Ditta individuale –Fotocopia certificato di attribuzione P. IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) e una relazione contabile redatta dal commercialista con timbro e firma relativa all’anno in corso e fotocopia tesserino di iscrizione all’albo del medesimo, visura camerale (non antecedente a 30 giorni)*
Società –Visura camerale della società (non antecedente a 30 giorni), fotocopia attribuzione Partita IVA della società, fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) e una relazione contabile redatta dal commercialista con timbro e firma relativa all’anno in corso e fotocopia tesserino di iscrizione all’albo del medesimo, documento relativo alla costituzione della società *
Collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – contratto di lavoro, copia del documento di identità dell’altra parte contraente, mod. Unico più ricevuta di presentazione, se l’attività è stata avviata da più di un anno. Se a contratto da meno di un anno fatture relative ai compensi ricevuti o dichiarazione IVA.*
Lavoratore socio di cooperativa – Certificazione Unica (ex-CUD) o dichiarazione dei redditi e relativa ricevuta, Visura camerale della cooperativa (non antecedente a 6 mesi), fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, copia del libro soci dal quale risulti l’iscrizione del lavoratore, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro su modello “S3”, ultime 3 buste paga (se l’attività di lavoro è stata intrapresa da meno di un anno allegare tutte le buste paga disponibili), Modello Unificato Lavoro – assunzione. Se socio lavoratore autonomo fatture relative ai compensi ricevuti.*
Liberi professionisti – iscrizione all’albo, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) e una relazione contabile redatta dal commercialista con timbro e firma relativa all’anno in corso e fotocopia tesserino di iscrizione all’albo del medesimo*
LA PROCEDURA
Lo Sportello Unico verificata la sussistenza dei requisiti, entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza, convoca l’interessato per la consegna degli originali e se congruenti procede con il rilascio del nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’Art. 10 bis Legge 241/1990, dandone comunicazione all’autorità consolare.
In caso di esito positivo l’interessato dovrà stampare dal sito di riferimento la comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta e provvedere al pagamento dell’imposta di bollo di 16, 00 euro per ogni familiare ricongiunto secondo le modalità indicate dalla Prefettura a seguito dell’esito della domanda.
Contro il diniego del nulla osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale ordinario della sede di residenza del richiedente regolarmente soggiornante in Italia.
Il nullaosta, quando rilasciato, dovrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio (DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art. 41).
DOCUMENTAZIONE PER LA SITUAZIONE FAMILIARE DA PRESENTARE ALL’AUTORITÀ DIPLOMATICO-CONSOLARE ITALIANA ALL’ESTERO
Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello Unico competente la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, unione civile, minore età e ogni atto di stato civile o di salute necessario, debitamente tradotta e legalizzata dovrà essere presentata, da parte dei familiari per i quali è richiesto il nulla osta, all’autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta del visto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.
Ove gli stati previsti per i figli minori, i figli maggiorenni a carico con invalidità totale e i genitori a carico con più o meno di 65 anni, non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale , la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l´inabilità al lavoro dei figli stessi.
Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico , qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di “a carico” deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilità, che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.
Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrassessantacinquenni , qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione.
ADEMPIMENTI DOPO L’ARRIVO IN ITALIA
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale. Presso la Prefettura di Verona va fissata online la convocazione sul sito http://www.prefettura.it/verona/contenuti/47471.htm e seguire le ulteriori indicazioni fornite dalla Prefettura di riferimento.
Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare che abbia ottenuto il visto per ricongiungimento, il familiare regolarmente residente in Italia o comunque il titolare dell’alloggio dove sarà ospitato deve presentare la Dichiarazione di ospitalità (art. 7 D. Lgs. 286/1998)/Cessione di fabbricato (art. 12 del D. L. 59/78) presso il competente ufficio (Comune o Questura).
Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta costituisce reato e comporterà la denuncia del richiedente all’autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di origine.
Fonti
http://www.prefettura.it/verona/contenuti/13673.htm
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-norme/Dettaglio-norma/id/7/Lunita-familiare
Fonti normative e Circolari Ministeriali
D.Lgs. 286/98 e DPR 394/99 e successive modifiche
D.Lgs. 30/2007 e Circolare Ministero degli Affari Esteri del 6 agosto 2013
D. Lgs. 85/2003
Legge 241/1990
Circolare del Ministero dell’Interno del 31/07/2017 n° 2805
Circolare del Ministero dell’Interno del 18.11.2009 n° 7170
Circolare del Ministero dell’Interno del 17.02.2009 n° 738
Circolare del Ministero dell’Interno del 17.02.2009 n° 737
Circolare del Ministero dell’Interno del 9.04.2008 n° 1639
Circolare del Ministero dell’Interno del 4.04.2008 n° 1575
Circolare del Ministero dell’Interno del 20.02.2007 n° 677
Circolare del Ministero dell’Interno del 14.02.2007 n° 594
Circolare del Ministero dell’Interno del 30.05.2006 n° 2175
43. Chi può chiedere la protezione internazionale (asilo) e come?
La protezione internazionale è una forma di tutela garantita dallo Stato italiano a:
Rifugiati: persone perseguitate nel loro Paese per motivi di razza, religione, opinione politica, nazionalità o appartenenza a un gruppo sociale.
Titolari di protezione sussidiaria: persone che rischiano gravi danni (tortura, pena di morte, violenza a causa di guerre) se tornano nel loro Paese.
Questa protezione assicura il diritto a soggiornare legalmente in Italia e, pertanto, a non essere rimpatriato nel proprio paese d’origine.
Chi può richiederla?
Cittadini extra UE o apolidi che temono persecuzioni o gravi rischi nel Paese d’origine o di residenza abituale.
La richiesta è individuale. I minorenni accompagnati possono essere inclusi nella domanda del genitore. I minori non accompagnati possono presentare domanda con l’aiuto di un tutore, se nominato o responsabile del centro in cui sono accolti.
La procedura è completamente gratuita. Nessuna autorità può chiedere denaro per la domanda o per la sua valutazione.
Come e dove si presenta la richiesta?
Appena possibile, alla Polizia di Frontiera o alla Questura (Ufficio Immigrazione).
Anche chi è in carcere o in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) può farlo.
Chi valuta la domanda?
La domanda non viene automaticamente valutata dal Paese in cui viene presentata. In base al Regolamento Dublino (in vigore in 32 Paesi europei), viene determinato il Paese competente.
I criteri che determinano la competenza sono:
Presenza di familiari in un altro Stato UE;
Possesso di un visto o permesso di soggiorno in un altro Paese;
Ingresso legale o irregolare nel primo Paese europeo.
Se, ad esempio, il primo Paese di ingresso è l’Italia, sarà l’Italia a esaminare la domanda.
Come si presenta la domanda di protezione internazionale?
1. Identificazione
A seguito di richiesta di protezione internazionale la persona verrà identificata con delle foto, raccolta dei dati personali e, se il richiedente ha più di 14 anni, con le impronte digitali (inviate alla banca dati Eurodac).
2. Formalizzazione della domanda (Modello C3)
Si compila un modulo con:
Dati personali e familiari
Storia del viaggio
Motivi per cui si è lasciato il tuo Paese: può essere scritta la storia personale, in italiano o in un’altra lingua.
I richiedenti hanno diritto ad avere un interprete.
Se in possesso, il richiedente deve consegnare il passaporto e altri documenti utili (certificati, foto, articoli…).
Segnalare bisogni speciali
Il richiedente deve informare la Polizia o il personale del centro in cui è accolto nel caso in cui:
sia minorenne
sia malato, disabile, in stato interessante, vittima di violenze o tratta
abbia bisogno di supporto psicologico o protezione speciale
In questi ipotesi il richiedente ha diritto ad avere:
Alloggio in strutture protette
Supporto da personale specializzato
Esame prioritario della domanda
La Questura e la Commissione Territoriale devono essere immediatamente informate in caso di modifica del numero di telefono o dell’indirizzo di abitazione.
Minori stranieri non accompagnati richiedenti.
I minori di età inferiore ai 18 anni che giungono in Italia senza familiari saranno accolti in un centro specifico per minori; solo nel caso in cui non sia disponibile un centro di questo tipo, e il minore avrà compiuto sedici anni, può essere accolto, per un massimo di 150 giorni, in una sezione dedicata ai minori all’interno di una struttura di accoglienza per adulti.
Tutela legale:
Un giudice nomina un tutore legale che rappresenta e accompagna il minore durante la procedura.
Valutazione della domanda:
La domanda di protezione internazionale è esaminata con priorità.
Documentazione e accertamenti:
se disponibili, è importante fornire documenti che attestino la minore età
In caso di dubbi, possono essere svolti degli accertamenti socio sanitari dell’età, condotti da un’equipe multidisciplinare, con supporto di un mediatore culturale.
Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei dati personali e delle informazioni relative alla domanda di protezione internazionale sono tenuti al rispetto dell’obbligo di riservatezza.
Per saperne di più consulta la Guida pratica tradotta in più lingue disponibile sul sito https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/guida-pratica-richiedenti-protezione-internazionale-italia
44. Chi può chiedere la protezione temporanea e come?
La protezione temporanea è una forma speciale di protezione concessa ad esempio alle persone fuggite dall’Ucraina dal 24 febbraio 2022, a causa della guerra in atto. Tale protezione garantisce tutela immediata e permette di rimanere legalmente in Italia.
Chi ha diritto alla protezione temporanea in questo momento?
Ne hanno diritto le persone che sono arrivate dall’Ucraina dopo il 24 febbraio 2022 e sono:
cittadini ucraini residenti in Ucraina prima di quella data, oppure loro familiari;
gli apolidi o cittadini di un altro Paese che avevano ottenuto protezione internazionale o nazionale in Ucraina, oppure i loro familiari;
gli stranieri residenti in Ucraina con permesso permanente che non possono tornare in sicurezza nel proprio Paese.
Per familiari si intendono: coniuge o partner stabile, figli minorenni, figli maggiorenni o genitori a carico conviventi.
Come si fa la richiesta?
La richiesta va presentata alla Questura (Ufficio Immigrazione) del luogo di domicilio.
La procedura è gratuita.
Saranno richiesti i
Dati personali
Impronte digitali
Passaporto o altro documento di identità
A seguito di tale richiesta verrà rilasciata una ricevuta finché non sarà pronto il permesso di soggiorno.
Qualora la persona fosse sprovvista dei documenti potrebbe essere richiesto supporto alle autorità ucraine. Qualora vi fossero dei timori per la sicurezza e incolumità del soggetto e della sua famiglia sarà possibile presentare una domanda di protezione internazionale.
I permessi di soggiorno per protezione temporanea concessi ai cittadini ucraini possono essere rinnovati su richiesta fino al 4 marzo 2026.
I titolari di protezione temporanea hanno diritto:
all’Iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale
a lavorare (lavoro subordinato, autonomo, tirocini, corsi di formazione)
a studiare in scuole e università italiane
all’accoglienza, in caso di situazione di indigenza (CAS, SAI, altre strutture)
Chi ha un permesso per protezione temporanea può richiedere la conversione in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Per saperne di più visita i siti:
45. Quali sono i redditi necessari per alcune istanze?
PARAMETRI DI REDDITO VALIDI PER RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO), CONVERSIONE DI ALTRO PERMESSO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI, COESIONE FAMILIARE (RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DIRETTO)
A seguito del D. Lgs. 160/2008
Per ogni richiedente occorrerà la disponibilità di un “reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente” (opportunamente documentato).
Dati aggiornati al 15/01/2026
Importo assegno sociale Anno 2026 7.101,12 €
(assegno mensile pari a 546,24 € per 13 mensilità)
| Dichiarante | 7.101,12 € |
| Dichiarante + 1 familiare (con più o meno di 14 anni) | 10.651, 68 € |
| Dichiarante + 2 figli o più, minori di 14 anni | 14.202,24 € |
| Dichiarante + 2 familiari (con più o meno di 14 anni) | 14.202,24 € |
| Dichiarante + 3 familiari | 17.752,80 € |
| Dichiarante + 4 familiari | 21.303,36€ |
| Dichiarante + 5 familiari | 24.853,92 € |
| Dichiarante + 6 familiari | 28.404,48 € |
46. Chi deve fare la dichiarazione di presenza e come?
Per i cittadini di Paesi Terzi, nei casi d’ingresso in Italia per soggiorni brevi per missione, gara sportiva, visite, affari, turismo e studio (previo rilascio di apposito visto di ingresso laddove previsto) non è più necessario richiedere il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno non sia superiore a tre mesi come previsto dalla legge 28/5/2007, n. 68.
Sono previsti però altri adempimenti.
Il Decreto 26/7/2007 del Ministero dell’Interno prevede che il cittadino di Paese Terzo, proveniente da Paesi che non applicano l’accordo Schengen, assolva l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza all’atto del suo ingresso nel territorio dello Stato, presentandosi ai valichi di frontiera, ove è apposta l’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio. Mentre il cittadino di Paese Terzo proveniente da Paesi che applicano l’accordo Schengen, deve rendere la dichiarazione di presenza entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, al Questore della Provincia in cui si trova.
Qualora però alloggi in una struttura ricettiva (es. albergo, …) assolve l’obbligo di dichiarazione di presenza registrando la propria presenza presso la struttura prescelta, che dovrà rilasciare idonea certificazione.
L’inosservanza da parte del cittadino di Paese Terzo della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui il cittadino di Paese Terzo si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.
Al link che segue sono disponibili le indicazioni della Questura di Verona https://questure.poliziadistato.it/statics/34/dichiarazione-di-presenza.pdf?lang=it
47. Chi deve fare la cessione di fabbricato e come?
(art. 12 del D. L. 59/78)
Chi cede l’uso di un fabbricato o parte di esso, senza un atto di vendita o di affitto ma per ospitalità o ad altro titolo, per un periodo superiore a 30 giorni, deve darne comunicazione all’autorità di P.S. entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
Per le persone residenti nel Comune di Verona la comunicazione deve essere presentata, mediante modulo, direttamente presso la Questura o secondo le modalità indicate sul sito della stessa.
Per le persone residenti in Comuni della provincia di Verona la comunicazione deve essere presentata presso il Comune stesso.
48. Chi deve fare la dichiarazione di ospitalità e come?
L’articolo 7 del D. Lgs. 286/1998 prevede l’obbligo per chiunque da alloggio, ospitalità ovvero cede la proprietà od il godimento di un immobile ad uno straniero, cioè cittadino di Paese Terzo, o apolide, anche se per un periodo inferiore a 30 giorni, di comunicare il fatto entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
Per le persone residenti nel Comune di Verona la comunicazione deve essere presentata, mediante modulo, direttamente presso la Questura o secondo le modalità indicate sul sito della stessa.
Per le persone residenti in Comuni della provincia di Verona la comunicazione deve essere presentata presso il Comune stesso.
49. Cos’è l’idoneità alloggiativa e igienico sanitaria e a cosa serve? ❗ AGGIORNAMENTI
Si definisce “alloggio idoneo” l’abitazione che rientra nei parametri di idoneità igienico-sanitaria previsti dalla legge.
Il certificato di idoneità alloggiativa attesta il numero delle persone che possono risiedere in un appartamento sulla base di parametri tecnici stabiliti dalla legge e che fanno riferimento in primo luogo alla superficie calpestabile dell’alloggio medesimo.
La normativa prevede che il cittadino di Paese Terzo disponga di un alloggio idoneo nei casi di richiesta di permesso di soggiorno UE s.l.p. per sé e per i propri familiari conviventi e di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro autonomo e subordinato. Il certificato di idoneità alloggiativa in questo caso è rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune o dalla ASL competente per territorio.
Per la richiesta di ricongiungimento familiare o di coesione familiare ovvero di ingresso di familiare al seguito invece viene richiesta l’idoneità abitativa e igienico sanitaria da richiedersi ai competenti uffici comunali.
Si precisa inoltre che, per i minori di anni 14, al seguito di uno dei genitori, è prevista una disciplina specifica all’art. 29 del D.lgs. n.286/98 e pertanto un minore di anni 14 può essere inserito nell’alloggio senza considerare la sua presenza qualora vi sia il consenso del proprietario dell’alloggio.
In termini di prevenzione è utile informare coloro che affittano o acquistano un alloggio e che potrebbero avere bisogno dell’idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria (quindi solo per le specifiche istanze nell’ambito immigrazione per cui risulta necessaria) di verificare preventivamente la stessa, al fine di sapere con certezza:
– se l’alloggio risponde ai requisiti previsti nel Comune di riferimento ai fini del rilascio dell’idoneità stessa
– il numero massimo di persone per cui l’alloggio risulta effettivamente idoneo, secondo la specifica normativa di riferimento
Il DL 182/2025 prevede che l’alloggio per il lavoratore deve ora rientrare nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 e non più in quelli della legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Fermo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, lettera b) D. Lgs. 286/98.
50. Quali sono i diritti dei minori?
Minori di Paesi Terzi “irregolarmente” presenti in Italia con genitori di Paesi Terzi regolarmente presenti in Italia
Per l’inserimento figlio minore “irregolarmente” presente in Italia sul permesso di soggiorno del genitore regolarmente soggiornante, la Questura di Verona chiede agli interessati di inoltrare la richiesta tramite kit postale previsto per il rinnovo/rilascio del titolo di soggiorno, inserendo la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti.
I requisiti da dimostrare, attraverso idonea documentazione, sono gli stessi previsti dalla procedura di ricongiungimento familiare.
Questa procedura non è espressamente prevista dalla legge ma la richiesta può essere accolta dalla Questura di riferimento qualora la documentazione sia corretta in virtù del fatto che il minore presente in Italia non può essere espulso e che il genitore risulta invece regolarmente soggiornante. Tali situazioni sono di base da evitare poiché l’ingresso del minore dovrebbe sempre avvenire secondo la procedura di ricongiungimento familiare che garantisce fin dal primo giorno di ingresso in Italia l’esercizio di tutti i diritti e doveri connessi ad una regolare permanenza.
Definizioni preliminari
Minore dell’Unione europea regolarmente soggiornante: in possesso di iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs 30/2007
Minore di Paese terzo regolarmente soggiornante: iscritto nel titolo di soggiorno di uno o entrambi i genitori o in possesso di proprio titolo di soggiorno
MINORE REGOLARMENTE SOGGIORNANTE: EQUIPARATO IN TUTTO AL MINORE ITALIANO (obbligo di frequenza, accesso ad insegnante di sostegno od operatore SIS in presenza di L.104/1992).Dopo il 16° anno di età è possibile per il minore regolarmente soggiornante iscriversi ad un CPIA per seguire un corso di italiano o un corso per l’ottenimento della licenza media (ex 150 ore). |
MINORE IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTE (con genitori regolarmente soggiornanti o irregolarmente soggiornanti): Obbligo di istruzione fino al 16° anno di età, come il minore italiano. Qualora il minore, oltre i 16 anni compiuti, desideri continuare a frequentare la scuola a cui è iscritto il dirigente di norma non lo impedisce (l’Ufficio Scolastico Territoriale fornisce annualmente linee guida ed indicazioni ai dirigenti scolastici in merito a queste tematiche).Disabilità: diritto ad insegnante di sostegno (iter standard: richiesta formale, uvmd, assegnazione) NO operatore SIS per impossibilità di ottenere riconoscimento L. 104/92 |
RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO ESTERO:
una circolare del MIUR del gennaio 2011 chiarisce che il minore non italiano che per età sarebbe da iscrivere ad una scuola secondaria di secondo grado (superiore) ma che non è ancora in possesso di una licenza media riconosciuta dall’ordinamento italiano può iscriversi e frequentare qualsiasi istituto superiore o Centro di Formazione Professionale (CFP). L’unica condizione è che lo studente sostenga l’esame per la licenza media prima di sostenere l’esame conclusivo della scuola superiore (maturità, diploma, qualifica professionale, …).
| OPPORTUNITA’ DI ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO | NOTE | |
| Minore cittadino di Paese Terzo regolarmente soggiornante | Iscrizione obbligatoria Vedasi “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte della regioni e province autonome italiane” contenute nell’Accordo Stato-Regioni siglato nel dicembre 2012, p.6 |
| OPPORTUNITA’ DI ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO | NOTE | |
| Minore cittadino di Paese Terzo IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTE con genitori regolarmente soggiornanti | Iscrizione obbligatoria per legge. Vedi sezione 3.14. | Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante con genitore cittadino di Paese Terzo regolarmente soggiornante dovrebbe regolarizzare la propria posizione quanto prima, chiedendo la coesione familiare (‘ricongiungimento di fatto’) con il genitore regolarmente soggiornante che deve però dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento familiare. Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante non può essere espulso, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. |
| OPPORTUNITA’ DI ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO | NOTE | |
| Minore cittadino di Paese Terzo IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTE con genitori irregolarmente soggiornanti | Iscrizione obbligatoria per legge. Vedi sezione 3.14. | Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante con genitore/i irregolarmente soggiornanti si trova nell’impossibilità di regolarizzare la propria posizione finché uno o entrambi i genitori non riescono ad ottenere un permesso di soggiorno. Il minore cittadino di Paese Terzo irregolarmente soggiornante non può essere espulso, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. |
51. Si può essere allontanati dall’Italia?
Secondo l’art. 19 del D. Lgs. 286/98, in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui il cittadino di Paese Terzo possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6.
Non è inoltre consentita l’espulsione, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato, nei confronti: degli stranieri minori di diciotto anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi; degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell’articolo 9 c. 7 lett. b); degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge o partner dello stesso sesso unito civilmente che siano di nazionalità italiana; delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono e del marito convivente e degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza (art. 19 c.2 D. Lgs. 286/98).
Le modalità di espulsione previste dal D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 sono le seguenti:
espulsione amministrativa;
espulsione come misura di sicurezza;
espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
52. Quali sono gli enti istituzionali di riferimento? A quale ufficio devo rivolgermi?
| ENTE | UFFICIO | FUNZIONI |
| UFFICIO POSTALE | UFFICIO POSTALE SPORTELLO AMICO | Accolgono gli appositi kit per le richieste di rilascio e rinnovo inerenti la maggior parte delle tipologie dei titoli di soggiorno (salvo dove diversamente specificato nelle linee guida della Questura di Verona pubblicate sul loro sito). |
| QUESTURA | UFFICIO IMMIGRAZIONE | Si occupa principalmente:delle procedure di rilascio e rinnovo di tutti i titoli di soggiorno, sia quelli richiesti tramite invio di apposito kit postale, sia le richieste relative ad alcune tipologie di permesso di soggiorno che devono o possono esser presentate con altre modalità (ad esempio richiesta appuntamento tramite mail pec o sistema prenotafacile).di effettuare verifiche dell’eventuale sussistenza di motivi ostativi a carico del lavoratore cittadino di Paese terzo per il quale si stata inoltrata domanda di nullaosta al lavoro o di ricongiungimento familiaredi provvedere alle attività legate al respingimento dei cittadini di Paesi terzi nell’immediatezza del loro ingresso nel territorio nazionale, avvenuto in forma irregolaredi accompagnare i cittadini di Paesi terzi irregolarmente presenti nei Centri di Permanenza per i Rimpatridi ricevere le comunicazioni giornaliere del movimento alloggiati (ai sensi dell’art. 109 TULPS), nonché quelle provenienti da chi dà alloggio od ospita un cittadino di Paese terzo o un apolide (dichiarazioni di ospitalità)di ricevere le dichiarazioni di presenzadi curare, in merito alle domande di protezione internazionale, l’istruttoria relativa all’esame e la gestione delle richieste. |
| PREFETTURA | SPORTELLO UNICO PER L´IMMIGRAZIONE (S.U.I.) | Competente per:assunzione dei lavoratori di Paesi terzi residenti all’estero (Decreto Flussi) conversione dei permessi di soggiorno (alcune tipologie)richieste di ricongiungimento familiarela procedura per il test di lingua italiana per coloro che hanno bisogno di attestare la conoscenza della lingua per chiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo |
| PREFETTURA | UFFICIO CITTADINANZA | Di riferimento per istanze di concessione della cittadinanza italiana. |
| PREFETTURA | UFFICIO LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI | Provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l’estero, per i quali è necessaria tale procedura. |
| COMUNE ITALIANO | UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE | Competente per:richiesta di riacquisto cittadinanza Iure sanguinisrichiesta di cittadinanza italiana da parte di cittadino di Paese terzo nato in Italia e presente sul territorio italiano senza interruzioni dalla nascita al compimento del diciottesimo anno d’età |
| COMUNE ITALIANO | UFFICIO TECNICO (o in alcuni casi uffici appositamente predisposti) | Competente per:rilascio certificato di idoneità dell’alloggio e idoneità igienico sanitaria |
| COMUNE ITALIANO | UFFICIO POLIZIA LOCALE (o in alcuni casi uffici appositamente predisposti) | Competente per:ricezione dichiarazioni di ospitalità |
| RAPPRESENTANZE CONSOLARI ITALIANE ALL’ESTERO | Competenti per:rilascio dei visti di ingresso in Italia qualora necessarilegalizzazione di atti e documenti formati all’estero e da valere in Italia salvo eccezionirilascio della Dichiarazione di Valore di un titolo di studio o di abilitazione professionale ottenuti all’estero. |
53. Come rapportarsi con gli uffici pubblici?
Si veda la domanda numero 9 di questa guida.
54. Chi e quando si ha diritto alla mediazione linguistica?
Si veda la domanda numero 10 di questa guida.
55. Cosa fare se si pensa di essere discriminati?
Si veda la domanda numero 11 di questa guida.
56. Cosa fare se si è vittime di sfruttamento lavorativo? ❗ AGGIORNAMENTI
È considerata vittima di sfruttamento lavorativo una persona in condizioni di vulnerabilità tali da limitarne la libertà di scelta, portandola ad accettare impieghi ingiusti a causa dell’approfittamento del proprio stato di bisogno da parte di datori o intermediari.
Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 145/2024, convertito nella Legge 187/2024, è stata introdotta una nuova norma a tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo: l’articolo 18-ter del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998). Questa disposizione rafforza gli strumenti di protezione già presenti nell’ordinamento a favore dei soggetti vittime di sfruttamento lavorativo.
L’art. 603-bis c.p. (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) elenca alcuni indicatori di sfruttamento:
Violazioni reiterate dell’orario di lavoro e dei periodi di riposo;
Retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali o sproporzionate;
Condizioni igienico-sanitarie o abitative degradanti;
Metodi di sorveglianza oppressivi;
Mancato rispetto delle norme su salute e sicurezza.
Le Circostanze aggravanti del reato includono:
Reclutamento di più di tre lavoratori;
Presenza di minori non in età lavorativa;
Esposizione dei lavoratori a gravi pericoli.
Nel codice penale esistono altri reati connessi allo sfruttamento lavorativo, questi sono:
Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
Tratta di esseri umani (art. 601 c.p.)
Compravendita di schiavi (art. 602 c.p.)
La vittima di sfruttamento lavorativo ha diritto ad un permesso di soggiorno. Tale disciplina è contenuta agli artt. 18 e 18 ter del D.Lgs 286/98.
Permesso di soggiorno per “casi speciali” – art. 18 TUI
Nelle ipotesi di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, violenza o grave sfruttamento lo straniero ha diritto a richiedere un permesso di soggiorno per “CASI SPECIALI”.
Il permesso di soggiorno può essere richiesto tramite due differenti modalità:
Percorso sociale (senza denuncia, ma con adesione a un programma di protezione sociale);
Percorso giudiziario (previa denuncia o avvio di un procedimento penale).
La durata del permesso è di un anno, rinnovabile fino a un anno o per un periodo più lungo per esigenze di giustizia.
Permesso di soggiorno “CASI SPECIALI” ex art. 18-ter TUI – introdotto nel 2024 dal DL 145/2024, convertito con la Legge n. 187/2024
Questo nuovo permesso si applica specificamente a vittime del reato di cui all’art. 603-bis c.p. (caporalato).
Presupposti per il rilascio:
Emergere di situazioni di abuso o sfruttamento nell’ambito di indagini, attività ispettive o procedimenti penali;
Contributo utile della vittima all’individuazione dei responsabili (non è obbligatoria la denuncia);
Segnalazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o della Procura.
Durata: 6 mesi, rinnovabile per un anno o per un periodo più lungo per esigenze di giustizia.
Esteso anche al nucleo familiare della vittima (entro il secondo grado) con rilascio di permesso per motivi familiari.
Le vittime di tratta o di grave sfruttamento possono utilizzare il Numero Verde Anti-tratta 800-290-290, operativo 24h su 24, per:
Chiedere informazioni e assistenza
Essere messe in contatto con strutture di accoglienza sicure,
Permettere a chiunque (cittadini, enti, forze dell’ordine) di segnalare casi di sfruttamento
Per saperne di più visita il sito:
57. Cosa fare se si è vittime di tratta? ❗ AGGIORNAMENTI
Il Codice Penale italiano (articoli 600 e 601) punisce severamente la riduzione in schiavitù, lo sfruttamento sessuale o lavorativo, l’accattonaggio forzato, il traffico di organi e la tratta di persone. Le vittime spesso vengono soggiogate con violenza, minacce, inganni o approfittando della loro vulnerabilità.
Dal 1998, la legge italiana prevede una protezione speciale per le vittime straniere di tratta o grave sfruttamento, anche se non regolarmente presenti in Italia. Possono ottenere un permesso di soggiorno per “casi speciali” (art. 18 TUI), valido un anno, rinnovabile, e accedere a programmi di assistenza e integrazione sociale.
Per ottenere il permesso di soggiorno devono sussistere i seguenti requisiti:
Essere vittima di violenza o sfruttamento grave.
Essere in una condizione di pericolo reale, grave e attuale, anche in caso di rimpatrio nel Paese d’origine.
Collaborare con i servizi di assistenza e aderire a un programma sociale.
Il pericolo può essere accertato:
in un procedimento penale (es. per reati di tratta, sfruttamento, riduzione in schiavitù);
oppure tramite l’intervento dei servizi di tutela (es. associazioni, enti accreditati).
Esistono due tipi di percorso per ottenere il permesso di soggiorno (denominato “doppio binario”):
Percorso giudiziario: la vittima denuncia gli sfruttatori. Il permesso è rilasciato dalla Questura con il parere della Procura.
Percorso sociale: la vittima non denuncia ma si affida a un ente che propone alla Questura il rilascio del permesso.
Il permesso di soggiorno per “casi speciali” garantisce
Diritto a lavorare, studiare e accedere ai servizi pubblici.
Può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro o studio.
Dà diritto all’assegno unico per i figli, se sussistono gli altri requisiti previsti dalla legge.
Una vittima di tratta può ottenere anche la protezione internazionale (es. status di rifugiato) se rischia persecuzioni nel Paese d’origine. La richiesta di asilo non dipende dalla denuncia dei trafficanti. Le vittime sono considerate soggetti vulnerabili e hanno diritto a procedure di esame e accoglienza speciali.
Le vittime di tratta o di grave sfruttamento possono utilizzare il Numero Verde Anti-tratta 800-290-290, operativo 24h su 24, per:
Chiedere informazioni e assistenza
Essere messe in contatto con strutture di accoglienza sicure,
Permettere a chiunque (cittadini, enti, forze dell’ordine) di segnalare casi di sfruttamento.
Per saperne di più visita il sito
58. Cosa fare se si è vittime di violenza domestica?
Si veda la domanda numero 12 di questa guida.
59. Cos’è il gratuito patrocinio?
Si veda la domanda numero 13 di questa guida.
60. Dove studiare la lingua italiana?
Si veda la domanda numero 14 di questa guida.
61. Chi può ottenere la tessera sanitaria e come? ❗ AGGIORNAMENTI
Per un orientamento informativo essenziale è possibile consultare le schede tematiche su come accedere al Servizio Sanitario: tessera sanitaria, esenzioni, odontoiatria disponibili al link che segue
Al link che segue è possibile consultare nello specifico le linee guida dell’Ulss 9 Scaligera
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=439
STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
I cittadini di Paesi Terzi con permesso di soggiorno in regola, qualora previsto dalla normativa vigente, hanno diritto all’iscrizione gratuita al servizio sanitario. In Italia questo diritto si chiama iscrizione obbligatoria. L’interpretazione corretta delle disposizioni su questo tema è presente nelle “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome italiane” contenute nell’Accordo Stato-Regioni siglato nel dicembre 2012. Tali indicazioni contengono delle tavole sinottiche di documenti necessari per la richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
In Veneto questo accordo non è stato recepito ed è vigente la DGR 753/2019 (e successiva DGR 578/2021): nel relativo allegato A sono presenti tabelle con le specifiche casistiche, disponibili qui https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=395922
Con l’iscrizione i cittadini stranieri acquistano gli stessi diritti e gli stessi doveri dei cittadini italiani per l’intera durata del permesso di soggiorno.
Hanno diritto all’assistenza sanitaria anche i familiari a carico regolarmente soggiornanti che siano indicati sul permesso di soggiorno o che abbiano il permesso di soggiorno personale con l’indicazione specifica del motivo di soggiorno (motivi di famiglia, ricongiungimento familiare).
Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario i cittadini di Paesi Terzi in possesso di titolo di soggiorno per uno dei seguenti motivi:
- lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo
- motivi familiari (coniuge, figli minori o maggiorenni a carico, genitori a carico con meno di 65 anni, genitori a carico di 65 anni o più che sono entrati prima del 05/11/2008)
- asilo politico/rifugiato
- motivi umanitari/protezione sussidiaria
- richiesta di protezione internazionale/asilo
- attesa adozione
- affidamento (ivi compresi i minori non accompagnati)
- minore età secondo la DGR 753/2019
- integrazione minore secondo la DGR 753/2019
- richiesta di cittadinanza
- attesa occupazione
- assistenza minore (se la persona svolge attività lavorativa)
- cure mediche gravidanza fino ai sei mesi del neonato (secondo la DGR 753/2019 solo per la madre e non per il marito di donna in gravidanza)
- studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio e/o se la persona svolge attività lavorativa
- detenuti negli istituti penitenziari e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di soggiorno
- motivi di giustizia
- motivi religiosi (se la persona ha attestazione Istituto Centrale Sostentamento del Clero e documentazione dell’attività per cui si riceve remunerazione (es. parroci, …) oppure svolge attività lavorativa per la quale si pagano i contributi in Italia (es. infermieri, docenti, ecc.))
- status di apolide
- residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
- motivi di salute/umanitari (circ. Ministero della Salute n. 5/2000)
- permesso ex art. 27 D. Lgs. 286/98 (solamente coloro che svolgono attività lavorativa soggetta alla contribuzione italiana)
- attesa di regolarizzazione
- minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno (tra cui i minori temporaneamente affidati nell’ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea approvati dal Comitato per i Minori Stranieri e/o dalle Regioni)
- Carta di soggiorno per stranieri ora denominata permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (secondo la DGR 753/2019, se la persona era già iscritta a titolo obbligatorio)
- Richiesta di rilascio/rinnovo di permesso o carta di soggiorno per stranieri ora denominata permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione o carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei (coniuge, discendenti con meno di 21 anni o a carico e ascendenti a carico infra65enni e quelli del coniuge)
- Casi speciali
- Cure mediche (art. 19 c. 2 d-bis)
- Protezione speciale
- Calamità naturale (in Veneto secondo la DGR 753/2019)
- Valore civile (in Veneto secondo la DGR 753/2019)
Hanno comunque diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario i cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento e i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno (art. 34 D. Lgs. 286/98) e in Veneto i minori comunque presenti (DGR 1712/2022), vedi sezione 3.14.
La Regione Veneto con propria D.G.R. 578 del 04/05/2021 ha disposto:
l’iscrizione al SSN a titolo obbligatorio, in via provvisoria dei cittadini extracomunitari, genitori/ascendenti diretti o del coniuge, ultrasessantacinquenni ricongiunti ai familiari, cittadini italiani o cittadini appartenenti all’ Unione Europea, fiscalmente a carico dei medesimi, con riserva di richiedere agli stessi il versamento del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986, nel caso in cui sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute, in relazione alla presente fattispecie di cittadini extracomunitari, nella D.G.R. n. 753/2019;
l’iscrizione al SSN a titolo obbligatorio, in via provvisoria dei genitori/ascendenti diretti o del coniuge, fiscalmente a carico di familiari, cittadini extracomunitari, cittadini italiani o cittadini appartenenti all’ Unione Europea, che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il 5 novembre 2008 per ricongiungimento familiare/coesione, i quali al momento del rinnovo del permesso di soggiorno abbiano raggiunto il 65° anno di età, con riserva di richiedere agli stessi il versamento del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8 ottobre 1986, nel caso in cui sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute, in relazione alla presente fattispecie di cittadini extracomunitari, nella D.G.R. n. 753/2019
La Regione Veneto con propria D.G.R 1491 DEL 20/11/2025 ha disposto:
l’iscrizione al S.S.N. a titolo obbligatorio in via provvisoria (nelle more della definizione del giudizio di impugnazione attualmente pendente avanti la Corte d’ Appello di Venezia), dei cittadini extracomunitari conviventi con parenti di secondo grado, di nazionalità italiana ( art. 19, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 286/98 – divieto di espulsione – a cui il Questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 28, comma 1, lettera b) D.P,.R. 394/1999.
Sono esclusi i permessi per affari, i soggiorni per turismo, cure mediche art. 36 D. Lgs. 286/98 (cioè per ingresso con visto per cure mediche) e tutti quei permessi per i quali è prevista l’iscrizione volontaria in seguito indicati.
L’Ufficio amministrativo del distretto consegna la tessera sanitaria che può avere validità diversa:
La stessa durata del permesso di soggiorno,
La validità a tempo indeterminato, salvo la verifica triennale dei requisiti in presenza di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
La validità per tutta la durata dell’attività lavorativa per il lavoratore stagionale
I cittadini di Paesi Terzi in possesso di prenotazione della Questura per il rilascio/rinnovo di permesso o carta di soggiorno, ottengono in genere la tessera sanitaria con validità di sei mesi.
STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO – ISCRIZIONE VOLONTARIA
I cittadini di Paesi Terzi e i loro familiari a carico (che rientrano in determinate categorie) con permesso di soggiorno in regola, hanno diritto all’iscrizione volontaria al Servizio sanitario.
Versando una quota hanno diritto alla tessera sanitaria e all’assistenza sanitaria con gli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani per un anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) sul territorio nazionale: è quindi esclusa l’assistenza nei Paesi UE (vedasi circolare 189085 del 13 maggio 2016 della Regione Veneto).
Hanno diritto all’iscrizione volontaria al Servizio sanitario i cittadini di Paesi Terzi e i loro familiari a carico in possesso di permesso di soggiorno per:
motivi religiosi (se non svolge attività lavorativa ricevendo remunerazione soggetta alle ritenute fiscali e non ha attestazione Istituto Centrale Sostentamento del Clero)
residenza elettiva (escluse le persone che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria di cui sopra)
studio (escluse le persone che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria di cui sopra)
permesso ex art. 27 D. Lgs. 286/98 (esclusi coloro che svolgono attività lavorativa soggetta alla contribuzione italiana, che invece hanno diritto all’iscrizione obbligatoria)
motivi familiari (per genitori ultrasessantacinquenni, con ingresso in Italia successivo al 5 novembre 2008)
secondo la DGR 753/2019, Permesso di soggiorno UE s.l.p. – solo nel caso di persone già iscritte a titolo volontario
motivi familiari – secondo la DGR 753/2019, i fratelli e sorelle, e nipoti di cittadino italiano con permesso ex art. 19 a carico del cittadino italiano (se svolgono attività lavorativa, si presume abbiano diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita)
Hanno inoltre diritto all’iscrizione volontaria:
Cittadini collocati alla pari (esclusi i familiari)
stranieri che partecipano a programmi di volontariato (nella DGR 753/2019 si assume invece che venga sottoscritta una polizza assicurativa da parte dell’organizzazione promotrice)
dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze Diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria
Non hanno diritto all’iscrizione volontaria al Servizio sanitario i cittadini di Paesi Terzi con titolo di soggiorno in regola in Italia per motivi di: Affari, Turismo, Cure mediche (ad eccezione dei casi previsti dall’art.19 D.lgs. 286/98).
Il contributo annuale per l’iscrizione volontaria è stato aggiornato secondo l’art. 1 comma 240 della L. 213/2023 che modifica l’art. 34 del D. Lgs. 286/98.
Al link che segue le linee guida dell’Ulss 9 Scaligera
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=439
TUTELA DELLA SALUTE CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA
Al cittadino di Paese terzo (non comunitario) non in possesso di regolare titolo di soggiorno, viene comunque garantito il diritto alle cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative.
Per poter accedere a questo tipo di cure:
se l’interessato è maggiorenne (di età pari o superiore ai 18 anni) dovrà chiedere il rilascio del tesserino con codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) al DISTRETTO SANITARIO.
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano (art. 35 D. Lgs. 286/1998, comma 5).
Per ottenere il tesserino STP l’interessato dovrà dichiarare le proprie generalità e di essere indigente, quindi non possedere risorse economiche sufficienti.
Il tesserino STP ha validità su tutto il territorio nazionale e durata annuale secondo la DGR 753/2019 (allegato A, pag. 68) e semestrale secondo l’accordo Stato Regioni del 2012, ed è rinnovabile.
Con il tesserino STP è possibile accedere alle prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizione con il cittadino italiano per quanto riguarda le previste quote di partecipazione alla spesa (ticket).
Al cittadino di Paese terzo, irregolarmente presente, titolare di tesserino STP, se privo di risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito della sua dichiarazione, il codice di esenzione X01 che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata e non può quindi essere applicato in modo automatico e generalizzato.
se l’interessato è minorenne dovrà chiedere l’iscrizione obbligatoria al distretto sanitario, con assegnazione del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Assistenza Primaria (D.G.R. n. 1712 del 30/12/2022). Può accedere alle prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda la compartecipazione alla spesa (ticket).
Fino al compimento del 6° anno di età, se privo di risorse economiche sufficienti, presentando dichiarazione di indigenza, è possibile applicare il codice di esenzione dal ticket X23. Tale esenzione si applica salvo eventuali variazioni delle condizioni economiche e/o dello status giuridico.
Al minore dai 6 anni fino ai 18 anni, se si dichiara lo stato di indigenza, le prestazioni saranno erogate con il codice di esenzione X01 che vale solo per la specifica prestazione effettuata e non in modo generalizzato.
Il CESAIM è un’associazione di volontariato senza fini di lucro che, in convenzione con l’AULSS9 Scaligera, ha istituito un ambulatorio che offre assistenza medica, infermieristica, farmacologica ai titolari di tessera STP.
CESAIM (Centro Salute Immigrati)
Via Salvo d’Acquisto, 5 – Verona
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 (SOLO PEDIATRA)
Tel. 045 520044 – 0458076410
e-mail: segreteria.cesaim@gmail.com
web: https://cesaim.wixsite.com/cesaimverona
L’art. 6 del D. Lgs. 286/1998 prevede che debba essere esibito il permesso di soggiorno per prestazioni e servizi resi dalla pubblica amministrazione ad eccezione dei provvedimenti inerenti attività sportive o ricreative a carattere temporaneo, i provvedimenti inerenti l’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 286/1998 (assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale) e quelli inerenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.
In tal modo è garantito il diritto alle cure urgenti ed essenziali per coloro che non sono in possesso di regolare titolo di soggiorno.
Ulteriore eccezione è prevista per le dichiarazioni di nascita dalla circolare del Ministero dell’interno n. 19 del 2009.
62. Chi può accedere alle prestazioni assistenziali e come? ❗ AGGIORNAMENTI
Rispetto alla possibilità di accedere ai contributi e alle prestazioni a sostegno del reddito da parte dei cittadini stranieri rimandiamo a:
Manuale sull’accesso degli stranieri alle prestazioni sociali e ai servizi a cura di ASGI aggiornata ad aprile 2021, disponibile qui https://www.asgi.it/notizie/nuovo-aggiornamento-del-manuale-sullaccesso-degli-stranieri-alle-prestazioni-sociali-e-ai-servizi/
Va considerato che al momento della stesura di questo manuale erano previsti degli emendamenti normativi, collegati all’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale (AUU) che poi sono stati modificati in sede di implementazione.
In particolare l’Assegno Unico e Universale all’atto pratico non ha assorbito l’Assegno di Maternità di Base (dei Comuni), né l’Assegno di maternità per le lavoratrici atipiche (dello Stato). Mentre ad esempio ha assorbito l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai comuni.
Vademecum antidiscriminazione a cura di ASGI aggiornato a settembre 2022, disponibile qui https://www.asgi.it/discriminazioni/contrastare-le-discriminazioni-la-guida-pratica-di-asgi/
Il Vademecum tratta alcune specifiche provvidenze: il reddito di cittadinanza (interrotto dal 31/12/2023 e sostituito dall’Assegno di Inclusione e dal Supporto per la Formazione e il Lavoro), l’assegno unico universale, l’assegno al nucleo familiare, l’assegno di maternità e il bonus asili nido, l’apertura del conto corrente, l’accesso agli alloggi pubblici e privati e l’accesso al lavoro.
Il Messaggio INPS numero 205 del 22/01/2026 conferma il diritto all’Assegno unico universale e al Bonus asilo nido anche per chi ha un permesso di soggiorno per attesa occupazione, se in possesso anche degli altri requisiti previsti.
In tutti i casi in cui la persona abbia il dubbio di avere comunque diritto a una provvidenza, in base a quanto riportato in questi materiali, per poter fare un eventuale ricorso il cittadino deve prima fare domanda verificando il rispetto dei vari requisiti, subire l’eventuale diniego della domanda di prestazione da parte della pubblica amministrazione per poter poi tentare di ottenere, attraverso un contenzioso, un pieno riconoscimento della stessa prestazione da parte dell’organo giurisdizionale. Ovviamente l’esito di tale richiesta dipenderà dalle singole decisioni prese dagli organi giurisdizionali chiamati a decidere in merito al contenzioso stesso.
63. Chi può chiedere il codice fiscale e come?
Si veda la domanda numero 17 di questa guida.
64. Come si dichiara la residenza?
Si veda la domanda numero 18 di questa guida.
65. Come si chiede la carta d’identità?
Si veda la domanda numero 19 di questa guida.
66. Come fare una denuncia di nascita?
Si veda la domanda numero 20 di questa guida.
67. Come fare per sposarsi (matrimonio o unione civile tra persone dello stesso sesso)?
Si veda la domanda numero 21 di questa guida.
68. Come aprire un conto corrente in Italia?
Si veda la domanda numero 22 di questa guida.
69. Cos’è l’iscrizione al Centro per l’Impiego, alle “liste di collocamento”, in caso di disoccupazione?
Si veda la domanda numero 23 di questa guida.
70. Come funziona la scuola in Italia?
Si veda la domanda numero 24 di questa guida.
71. Come far valere in Italia documenti prodotti all’estero?
Si veda la domanda numero 25 di questa guida.
72. Come ottenere il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero?
Si veda la domanda numero 26 di questa guida.
73. Come ottenere il riconoscimento della patente ottenuta all’estero?
Si veda la domanda numero 27 di questa guida.
74. Chi può chiedere la cittadinanza italiana e come?
Si veda la domanda numero 28 di questa guida.
75. Cos’è il rimpatrio volontario assistito?
Il Rimpatrio Volontario Assistito con Reintegrazione (RVA&R) è un programma destinato ai cittadini di Paesi terzi che desiderano tornare nel proprio Paese d’origine in modo sicuro e dignitoso. Il progetto prevede un percorso personalizzato che include orientamento, assistenza logistica, supporto economico e reinserimento sociale e lavorativo.
Chi aderisce al programma e possiede i requisiti necessari riceve:
- Colloqui di orientamento e, se utile, supporto psicologico per valutare la motivazione al rientro;
- Assistenza per ottenere i documenti di viaggio e copertura delle spese relative;
- Organizzazione del viaggio e pagamento del trasporto fino alla destinazione finale;
- Accompagnamento sanitario, se richiesto da condizioni mediche certificate;
- Piano di reintegrazione personalizzato, eventualmente in collaborazione con progetti di cooperazione o Frontex;
- Sussidio per le prime necessità al rientro (consegnato prima della partenza o all’arrivo);
- Contributo in beni e servizi per facilitare il reinserimento socio-lavorativo nel Paese di origine.
Questo programma favorisce un ritorno sostenibile e dignitoso, promuovendo la stabilità del migrante nel proprio contesto di origine.
Per saperne di più visita il sito http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/rimpatrio-volontario-assistito-0
DOVE POSSO TROVARE ULTERIORI APPROFONDIMENTI?
Per avere un inquadramento generale dei vari aspetti del fenomeno dell’immigrazione in Italia è necessaria la conoscenza di informazioni che sono soggette a frequenti aggiornamenti. Riportiamo di seguito alcune delle principali fonti dove è possibile trovare approfondimenti e aggiornamenti. In particolare i siti vengono riportati secondo il percorso logico dall’ingresso alla permanenza in Italia del cittadino immigrato. L’elenco di seguito riportato non ha la pretesa di essere esaustivo. Visti i continui cambiamenti normativi in materia di immigrazione si consiglia di verificare sempre la data di pubblicazione dei contenuti web al fine di constatarne l’effettivo aggiornamento.
INGRESSO IN ITALIA
https://vistoperitalia.esteri.it
Fornisce informazioni utili per sapere chi, in relazione alla propria cittadinanza e al Paese stabile di residenza, ha bisogno del visto di ingresso per entrare in Italia, dove richiederlo e quali documenti e requisiti sono necessari.
https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti
Consente di cercare i servizi consolari all’Estero
www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso
Sezione del sito del Ministero dell’Interno fornisce informazioni generali e consente di accedere alle pagine dedicate alle varie procedure.
SOGGIORNO IN ITALIA
www.integrazionemigranti.gov.it
È un portale che fornisce news e documenti soprattutto su come “vivere e lavorare in Italia”. È coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma coinvolge in maniera trasversale altre istituzioni governative, con l’intento di favorire ai migranti l’accesso ai servizi.
Ministero dell’Interno. Tra le notizie nel sito, sono rilevanti sotto la voce “Temi”, le sezioni “Immigrazione e Asilo” e “Cittadinanza e altri diritti civili”.
questure.poliziadistato.it/Verona
Oltre ad informazioni generali contenute nella sezione Per il cittadino – Stranieri, nella sezione “Controlla il permesso di soggiorno online”, è possibile consultare lo stato del documento, in particolare se è pronto per la consegna o in trattazione.
Orari e modalità di accesso dell’Ufficio Immigrazione qui:
https://questure.poliziadistato.it/servizio/orari/5730dc9d28284960621351
Informazioni per l’utenza, linee guida procedure istanze di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno qui:
https://questure.poliziadistato.it/it/Verona/articolo/1838649d6737ac2f5145790105
https://www.portaleimmigrazione.it/ITA/index.html
Nella sezione Area riservata cliccando su Accedi i cittadini di Paesi Terzi che hanno fatto richiesta di rilascio/rinnovo/aggiornamento del titolo di soggiorno tramite invio di kit postale possono verificare la data fissata per la convocazione in Questura ed eventuali anomalie documentali (si segnala che ad oggi risultano incongruenze nelle segnalazioni relative alle anomalie documentali poiché il sistema non è stato aggiornato rispetto alle novità normative degli ultimi anni).
https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/verona
Informazioni specifiche sono contenute in particolare nelle sezioni “Come fare per”, e “Servizi ai cittadini”.
Il sito è promosso dalla Regione Veneto – U.O. Flussi Migratori e gestito da Veneto Lavoro S.p.A. e permette agli operatori pubblici e privati e ai cittadini di consultare le informazioni sui servizi, i progetti ed i corsi rivolti ai cittadini non appartenenti all’Unione europea con specifica attenzione a quanto viene offerto nella Regione Veneto in tema di immigrazione dal sistema delle autonomie locali, dalle associazioni venete del terzo settore, dall’associazionismo immigrato, dalle associazioni datoriali e dalle associazioni sindacali.
www.caritas.vr.it/progetto-cittimm
Riprende e pubblica le principali notizie legate all’ambito immigrazione, in particolare a livello nazionale e territoriale.
SERVIZI DEMOGRAFICI
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici
Nello specifico i Servizi Demografici si occupano delle seguenti materie: stato civile; anagrafe della popolazione residente; anagrafe degli italiani residenti all’ estero; carta d’ identità; formazione ed aggiornamento. Sul sito di riferimento è possibile trovare anche approfondimenti legate all’ambito immigrazione rispetto alle materie di competenza.
Per quanto riguarda le prassi territoriali è utile fare riferimento anche ai siti istituzionali dei singoli Comuni.
www.anagrafenazionale.interno.it/
Attraverso l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) è possibile verificare on line i dati anagrafici e fruire di alcuni servizi anagrafici, attraverso il collegamento online con il comune di competenza.
ISTRUZIONE
https://www.miur.gov.it/web/guest/home
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per approfondimenti sul tema intercultura scegliere “argomenti e servizi” -> “scuola” -> “inclusione e integrazione”. Si possono consultare anche gli studi fatti dal Ministero e scaricare i dati sugli iscritti a scuola.
https://verona.istruzioneveneto.gov.it/
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito territoriale di Verona.
SALUTE
Ministero della Salute. Contiene diversi documenti utili per i cittadini, tradotti nelle principali lingue parlate dai migranti.
Sito istituzionale dell’AULSS9 Scaligera
Linee guida per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale per i cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi qui:
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=439
La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), è stata istituita sotto la spinta di gruppi ed organizzazioni che in varie parti d’Italia si occupavano di garantire il diritto all’assistenza sanitaria ad immigrati comunque presenti sul territorio nazionale.
Oggi la SIMM può essere considerata un “policy network” nazionale di scambio di esperienze, dati, evidenze scientifiche e considerazioni di politica sanitaria anche locale.
Schede tematiche su come accedere al Servizio Sanitario: tessera sanitaria, esenzioni, odontoiatria.
LAVORO
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/Pagine/default
E’ possibile consultare gli aggiornamenti principali legati all’ambito specifico.
L’INPS gestisce la liquidazione e il pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale.
Portale dei Centri per l’Impiego della Provincia di Verona
ULTERIORI APPROFONDIMENTI
AGGIORNAMENTI GIURIDICI E ARCHIVI LEGISLATIVI
Sito istituzionale che permette l’accesso ai testi normativi vigenti sia alla data odierna che nel passato.
ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, essenziale per l’aggiornamento su leggi, decreti, sentenze, circolari e regolamenti attuativi.
Rivista professionale di scienze giuridiche e sociali sulla condizione giuridica dello straniero, l’immigrazione, la cittadinanza e l’asilo.
Progetto Melting Pot Europa di consulenza sulla normativa agli operatori del settore pubblico e privato coinvolti dal fenomeno migratorio e dai suoi effetti. Il sito è multilingue.
Sito tematico.
Archivio di notizie dal e sul carcere
AMBITO EUROPEO
https://european-union.europa.eu/index_it
Sito ufficiale dell’Unione europea. Vi si trovano informazioni essenziali, quali ad esempio vivere, lavorare, viaggiare nell’Ue.
FRONTEX, agenzia europea per il controllo delle frontiere.
MIPEX – Migration Integration Index, confronto sullo stato dell’integrazione nei diversi paesi sulla base di una serie di indicatori.
European Migration Network, rete che fa capo alla DG Affari Interni della Commissione Europea. Pubblica i rapporti nazionali dei 27 Stati membri. Il sito aggiorna su quanto viene fatto dall’European Migration Network, in particolare in ambito italiano, riportando anche, in italiano e in inglese, pubblicazioni e ricerche.
IOM – Organizzazione Internazionale delle Migrazioni.
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Di seguito sono presenti dei moduli utili per le varie pratiche: